Circolare ministeriale 18 dicembre 2002, n.132


Prot. n. 2638

Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Uff. V

Oggetto: corso-concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici riservato ai presidi incaricati

Nell'imminenza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando relativo al corso-concorso riservato agli incaricati della presidenza, predisposto in applicazione dell'art. 29 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dell'art. 22, comma 9 della Legge 28.12.2001, n. 448, si reputa opportuno fornire alle SS.LL. alcune prime indicazioni sulle attività da porre in essere per una più sollecita e uniforme attuazione delle procedure ad esso connesse.
Il corso-concorso riservato ai presidi incaricati si articola in quattro fasi:

  1. esame di ammissione;
  2. valutazione dei titoli culturali, professionali e dell'anzianità di servizio, maturata quale preside incaricato;
  3. periodo di formazione;
  4. esame finale.

Esame di ammissione e valutazione titoli
Non appena vengono avviate le operazioni relative all'acquisizione delle domande dei partecipanti al concorso, le SS.LL., onde consentire lo svolgimento della prova colloquio in tempi ragionevolmente brevi, procederanno alla nomina delle commissioni esaminatrici, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.5.2001 n. 341, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 207 del 6.9.2001.
Una volta stabilito il calendario dell'esame di ammissione di cui all'art. 10 del bando in esame, le SS.LL. medesime avvieranno la convocazione dei candidati che devono sostenere la prova colloquio. La convocazione sarà effettuata tramite una comunicazione scritta (raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma), almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova.
Ultimate da parte delle commissioni esaminatrici le operazioni relative alla prova colloquio, alla valutazione dei titoli e alla formazione delle graduatorie generali di merito per ciascun settore formativo, sarà cura di ogni Ufficio scolastico regionale, accertata la regolarità delle procedure, di predisporre le graduatorie generali di merito, distinte per settore formativo, nonchè quelle degli ammessi al corso di formazione (art. 10, commi 6 e seguenti). Il decreto di approvazione delle suddette graduatorie dovrà essere pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico regionale. Di tale pubblicazione sarà data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET del Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 22, comma 11 della Legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e dell'art. 1, comma 1 dell'O.M. n. 44 prot. 1124 del 17.4.2002, le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità per il conferimento degli incarichi di presidenza rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all'art. 477 del D.lgs. n. 297/94. Le suddette graduatorie, pertanto, dovranno essere predisposte con sollecitudine e comunque in tempo utile per le operazioni di incarico.
Inoltre, si ritiene opportuno precisare che dovranno essere ammessi alle attività formative un numero di candidati corrispondente al contingente dei posti messi a concorso in ogni settore formativo, maggiorato del dieci per cento.

Periodo di formazione

In applicazione dell'art. 22, comma 10 della Legge n. 448/2001, l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione saranno curati da codesti Uffici con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e degli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE).
I corsi in questione dovranno iniziare dopo la pubblicazione delle graduatorie dei candidati ammessi al periodo formativo (art. 15).
A tal riguardo si ritiene utile evidenziare che, ai sensi dell'appena menzionato art. 22, comma 9, la durata dei corsi è di quattro mesi. Le attività formative dovranno svolgersi con modalità che consentano ai concorrenti l'espletamento del servizio.

Esame finale

Le modalità di svolgimento dell'esame finale sono riportate nell'art. 16 del bando, mentre i criteri per la formazione delle graduatorie generali di merito sono indicati nell'art. 17. L'esame finale, nonché l'esame di ammissione di cui all'art. 10 del bando, non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose, ebraiche e nei giorni di festività religiose valdesi (artt. 5 e seguenti del D.P.R. N. 686/1957 e successive modificazioni.
Si reputa opportuno sottolineare che ogni Ufficio scolastico regionale deve aver cura di consegnare in tempo utile alle commissioni esaminatrici il progetto predisposto dai candidati che hanno frequentato le attività formative e che sarà oggetto della prova orale (art. 15, comma 8 e art. 16, comma 3 lett. a) del bando).

Le istruzioni di natura tecnica relative all'acquisizione delle domande al sistema informativo, alla trasmissione dei risultati delle prove e al monitoraggio dell'andamento delle procedure concorsuali saranno successivamente fornite con nota del gestore del sistema informativo.
Si fa riserva di fornire eventuali ulteriori istruzioni.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to A. Zucaro