Decreto
20 dicembre 2002
Il presente
Decreto è pubblicato sulla G.U. - IV serie speciale n° 100 del 20
dicembre 2002
Dipartimento per
i servizi nel territorio - Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
CONCORSO RISERVATO
PRESIDI INCARICATI
CORSO
CONCORSO SELETTIVO DI FORMAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI
PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA E PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E PER
GLI ISTITUTI EDUCATIVI, RISERVATO A COLORO CHE HANNO RICOPERTO LA FUNZIONE DI
PRESIDE INCARICATO PER ALMENO UN TRIENNIO.
IL DIRETTORE
GENERALE
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo
regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e successive modifiche ed integrazioni, recante misure sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n.
324 recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente a
norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme sul dimensionamento
della rete scolastica con particolare riferimento all'art. 21;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002),con
particolare riferimento all'art. 19 e all'art. 22, commi 9,10 e 11;
Vista la legge 18 giugno 2002, n. 136 recante disposizioni sull'equiparazione
tra il diploma di educazione fisica e la laurea in scienze delle attività
motorie e sportive;
Visto il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito nella legge
29 novembre 2002, n. 268 recante misure urgenti per la scuola, l'università,
la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale,
con particolare riferimento all'art. 6, comma 1, lett. c);
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante l'interpretazione
autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico
e dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole
di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta
di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Vista la
legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione
della parità uomo - donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge - quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è
stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 31-12-1996, n. 675, concernente la tutela dei dati personali;
Visto il
decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art, 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, recante norme di organizzazione
del Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma
area della dirigenza scolastica del comparto scuola;
Visto il D.P.C.M. del 30 maggio 2001 n. 341 concernente il regolamento
relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso
concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici;
Visto il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nell'adunanza
del 9.12.2002, trasmesso con nota pari data, prot. n. 21626, che si accoglie
parzialmente;
Vista la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici
distinte per settori formativi e articolate secondo la dimensione regionale;
Considerato che il numero dei posti di dirigente scolastico da mettere
a concorso deve essere determinato a norma dell'art. 29, comma 2 del D.lgs.
n. 165/2001, tenendo conto che il 50% dei posti così determinato è
riservato a coloro che abbiano ricoperto per almeno un triennio le funzioni
di preside incaricato;
Visto il D.P.R. del 21 ottobre 2002, in corso di registrazione, con il
quale si autorizza, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo del 30 marzo
2001, n. 165, l'avvio della procedura concorsuale per il reclutamento di n.
1.500 dirigenti scolastici riservata a coloro che hanno effettivamente ricoperto
per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato;
Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ordine al numero
dei posti da mettere a concorso;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'emanazione del bando del corso
concorso selettivo di formazione previsto dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs.
n. 165/2001 e dall'art. 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in
attesa che venga bandito il corso-concorso di cui all'art. 29, comma 1, del
medesimo D.lgs., per la copertura dell'ulteriore 50% dei posti;
D
E C R E T A
Art.
1
Concorso e posti
- In attuazione
dell'art. 29, comma 3 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art.22, comma
9 della Legge 28.12.2001, n.448, è indetto, in attesa che venga bandito
il corso-concorso di cui all'art. 29, comma 1, del medesimo d.lgs., per la
copertura dell'ulteriore 50% dei posti, un corso concorso selettivo di formazione
per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica
di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola elementare e media,
per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, riservato
a coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni
di preside incaricato oppure di vice rettore incaricato o di vice direttrice
incaricata negli istituti educativi e che abbiano i requisiti di cui al successivo
art. 4.
- Il numero dei
posti messi a concorso a livello regionale, distinto rispettivamente per il
settore formativo della scuola elementare e media e per il settore della scuola
secondaria superiore e per il settore delle istituzioni educative, in relazione
all'autorizzazione di cui al D.P.R. citato in premessa, è determinato
in n. 1.500 posti complessivi come riportato nell'allegato 1 che è
parte integrante del presente decreto.
Art.2
Organizzazione del concorso
- In applicazione
dell'art. 29, comma 1, del dlgs. n. 165/2001 e dell'art. 22, comma 10, della
legge n. 448/2001, la procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi
a livello regionale.
- L'Ufficio scolastico
regionale, in particolare, cura l'organizzazione del corso - concorso, nomina
le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento delle
procedure concorsuali, approva le graduatorie di merito al termine delle varie
fasi e procede alle esclusioni previste dall'art. 7.
Art.
3
Articolazione della procedura concorsuale
- La procedura
concorsuale a livello regionale si articola nel modo seguente:
- esame di ammissione;
- valutazione
dei titoli culturali, professionali e dell'anzianità di servizio,
maturata quale preside incaricato;
- periodo di
formazione;
- esame finale.
- Dopo l'esame
finale vengono compilate e approvate contestualmente graduatorie generali
di merito distinte per ciascun settore formativo e sono dichiarati i vincitori
nei limiti dei posti messi a concorso (allegato 1) di cui al precedente articolo
1, comma 2.
Art.
4
Requisiti per l'ammissione
- Al corso-concorso
di cui all'art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo
delle istituzioni scolastiche statali, in possesso di laurea o titolo equiparato,
che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato
di almeno sette anni nei rispettivi settori formativi della scuola elementare
e media o della scuola secondaria superiore o degli istituti educativi e che
ha ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato oppure
di vice rettore incaricato o vice direttrice incaricata negli istituti educativi.
Il requisito di servizio di sette anni si intende posseduto anche se il servizio
sia stato prestato in settori formativi diversi.
- Il servizio
effettivamente prestato di cui al comma 1, è valido se effettuato per
almeno 180 giorni per anno scolastico.
- Il servizio
effettivamente prestato per almeno 180 giorni si intende valido anche se l'anno
scolastico non è terminato alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
- Si considera
valido soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole statali a
partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo docente ed educativo
con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica.
- Sono considerati
validi ai fini dell'ammissione al concorso i servizi valutabili a tutti gli
effetti come servizio d'istituto ai sensi delle disposizioni vigenti.
- I requisiti
prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo
per la presentazione della domanda di ammissione.
- Tutti i candidati
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
di ammissione.
- L'Ufficio scolastico
regionale può disporre l'esclusione dei candidati, per carenza di requisiti,
in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art.
5
Termine e modalità di presentazione delle domande
- La domanda di
ammissione al corso concorso selettivo di formazione, redatta su carta semplice,
conformemente all' allegato n. 2, può essere presentata direttamente,
o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio scolastico
regionale ubicato nel capoluogo della regione prescelta, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile purché
venga consegnata o spedita entro il termine suindicato.
In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. In
caso di consegna personale fa fede la ricevuta rilasciata dall'Ufficio scolastico
regionale.
- Qualora tale
termine scada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
feriale utile. Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero,
da produrre entro il suindicato termine, potranno essere inoltrate tramite
la competente autorità diplomatica o consolare.
- La domanda,
a pena di esclusione, deve essere presentata in una sola regione e per i posti
di un solo settore formativo, a scelta del candidato, per il quale, dopo la
nomina in ruolo, si siano maturati almeno sette anni di servizio.
Il settore formativo di partecipazione al concorso per gli insegnanti di scuola
materna è quello relativo alla scuola elementare e media.
Ove i sette anni di servizio siano stati prestati in settori formativi diversi,
il settore formativo di partecipazione al concorso è quello ove il
candidato ha prestato più anni di servizio di ruolo. A parità
di anni di servizio in più settori formativi, per un periodo inferiore
a sette anni in ciascun settore formativo, il candidato deve indicare il settore
formativo ove presta servizio al momento della domanda.
Art.
6
Dichiarazioni da formulare nella domanda
- Nella domanda
di ammissione (allegato 2) gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
responsabilità e a pena di esclusione dal corso concorso selettivo
di formazione:
- il cognome
ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
- la data, il
luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
- il diploma
di laurea posseduto con l'esatta indicazione dell'Università che
l'ha rilasciato, dell'anno accademico in cui è stato conseguito e
del voto riportato;
- il settore
formativo al quale s'intende concorrere;
- la regione
nella quale s'intende partecipare;
- la cattedra
e/o il posto di titolarità;
- la sede e
istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero sindacale,
distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo indicheranno l'ultima
istituzione scolastica di appartenenza, nonché l'istituzione o l'ufficio
presso il quale prestano servizio e la data di inizio);
- la data della
prima nomina in ruolo nonché, eventualmente, quella della nomina
nel ruolo di attuale appartenenza;
- l'effettiva
anzianità di servizio dopo la nomina in ruolo nei settori formativi
e l'effettiva anzianità di servizio in qualità di preside
incaricato;
- gli eventuali
periodi per i quali è stato adottato un provvedimento interruttivo
del computo dell'effettivo servizio (tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa);
- di non trovarsi
nelle condizioni previste dall'articolo 497 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297;
- di non aver
presentato analoga domanda di partecipazione al concorso in altra regione
o per altro settore formativo;
- i titoli suscettibili
di valutazione secondo l'allegata tabella di valutazione dei titoli posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione;
- i titoli di
preferenza, a parità di merito, di cui all'art. 14 del presente bando,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al corso concorso;
- di autorizzare
l'amministrazione scolastica al trattamento dei dati personali contenuti
nella domanda e dei dati relativi agli esiti delle singole prove ai fini
di cui all'art. 22.
Il candidato
è, altresì, tenuto a indicare il recapito ben chiaro presso
il quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative
al concorso. E' onere del candidato comunicare mediante lettera raccomandata,
indirizzata all'ufficio ove è stata inoltrata la domanda di partecipazione
al concorso, qualsiasi cambiamento del proprio recapito.
- L'Amministrazione
non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali e telegrafici o, comunque, imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- Il candidato
portatore di handicap deve specificare l'eventuale ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi
per l'espletamento delle prove, da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio,
ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/1992 e dell'art. 16 della legge
n. 68/1999.
- Ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni
rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione;
nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445. La firma in
calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione (art. 39 D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445).
Art.7
Cause di esclusione dal corso concorso selettivo di formazione
- Non sono ammessi
al corso concorso:
- coloro che
hanno presentato o inviato la domanda oltre il termine indicato nell'art.
5, comma 1, e coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art.
4, comma 1, del presente bando e di quelli generali per l'accesso agli impieghi
civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente;
- coloro che
non hanno apposto la propria firma in calce alla domanda di partecipazione;
- coloro che
hanno presentato domanda di ammissione al corso concorso per più
regioni o per più settori formativi.
Art.
8
Commissioni giudicatrici
- La commissione
giudicatrice è unica in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso
relativi ai tre settori formativi ed è nominata con decreto del dirigente
generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, secondo le indicazioni
contenute nel D.P.C.M. 30.5.2001, n. 341, pubblicato nella G.U. n. 207, serie
generale, del 6.9.2001.
- Al fine di assicurare
la pari opportunità tra uomini e donne almeno un terzo dei posti dei
componenti delle commissioni esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata
impossibilità, alle donne.
Art.
9
Norme sulla documentazione e valutazione dei titoli
- Le domande di
partecipazione al corso concorso, i titoli valutabili e i documenti non sono
soggetti all'imposta di bollo (art. 1, legge n. 370/88 e successive modificazioni).
- I titoli valutabili
sono quelli di cui alla tabella di valutazione dei titoli, allegata al presente
decreto, e devono pervenire, in allegato alla domanda, entro il termine di
scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
- I titoli di
cui al comma 2 possono essere prodotti:
- in originale
o copia autenticata;
- in fotocopia
accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la conoscenza
del fatto che la copia è conforme all'originale (allegato 3). Tale
dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere
la documentazione, oppure presentata o spedita già sottoscritta,
in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento
d'identità del dichiarante medesimo;
- con autocertificazione
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 4), o mediante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato 3).
- L'Amministrazione
si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni
di cui al comma 3 (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000). Qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni
non veritiere.
Art.
10
Esame di ammissione e valutazione dei titoli
- L'esame di ammissione,
per l'accesso al corso di formazione, consiste in una prova colloquio, unica
per i diversi settori formativi, da sostenere individualmente davanti la commissione
sulle seguenti tematiche:
- ruolo del
dirigente scolastico;
- organizzazione
della scuola: rapporti col territorio, tecnologie, processi e relazioni;
- la scuola
dell'autonomia: innovazioni e progettualità;
- coordinamento
delle risorse e gestione dei conflitti;
- efficienza
ed efficacia dell'azione formativa e qualità del servizio scolastico
(aspetti gestionali della formazione e di funzionamento della comunità
scolastica);
- obiettivi
formativi e criteri di verifica;
- le richieste
dell'utenza e la promozione dello sviluppo della scuola.
- La prova colloquio,
della durata di circa 45 minuti, tende ad accertare le conoscenze e le competenze
relative alle aree tematiche sopra indicate nonché le capacità
professionali idonee anche a gestire i processi di trasformazione e innovazione
nella scuola dell'autonomia. La prova consiste in una discussione ed analisi
di situazioni riferite all'esperienza professionale del candidato, sulla base
di tre tematiche proposte dal candidato medesimo. La prova colloquio è
valutata con riferimento ai seguenti criteri:
- padronanza
dei temi affrontati
- competenza
sui processi formativi
- competenza
gestionale
- competenza
relazionale
- competenza
ad organizzare e a coordinare.
- La prova colloquio
è valutata in ventesimi.
- Superano la
prova i candidati che conseguono una votazione di almeno 14/20.
- Al termine di
ogni seduta dedicata alla prova colloquio, la commissione giudicatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato,
che è affisso nella sede degli esami.
- La valutazione
dei titoli culturali, di servizio e professionali indicati nella allegata
tabella, che è parte integrante del presente decreto, è effettuata
dopo la prova colloquio.
- Ultimate la
prova colloquio e la valutazione dei titoli la commissione, ai fini dell'accesso
al corso di formazione, forma graduatorie generali di merito, distinte per
ciascun settore formativo, secondo la valutazione complessiva determinata
dalla somma del voto riportato nelle prova colloquio e del punteggio riportato
nella valutazione dei titoli.
- Con provvedimento
del dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, accertata
la regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla
normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più
candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito e quelle degli
ammessi al corso di formazione - distinte per ciascun settore formativo -
entro il limite numerico dei posti messi a concorso, di cui all'art. 1 del
presente decreto, maggiorato del dieci per cento.
- Il decreto di
approvazione delle graduatorie di cui al comma 8 è pubblicato all'albo
dell'Ufficio scolastico regionale. Di tale pubblicazione viene data contemporanea
comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca.
Art.
11
Documenti di riconoscimento
- Per essere ammessi
a sostenere tutte le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di
valido documento di riconoscimento.
Art.
12
Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame
- Le prove d'esame
di cui agli artt. 10 e 16 si svolgono nel capoluogo di regione.
- Ai candidati
che devono sostenere la prova colloquio, di cui all'art. 10, è data
comunicazione scritta da parte dell'Ufficio scolastico regionale, almeno 20
gg. prima della data di svolgimento della stessa, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o telegramma. La notizia del luogo, del giorno e dell'ora
in cui si terrà la prova scritta, di cui all'art. 16, comma 2, sarà
data dal suddetto Ufficio scolastico, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento o telegramma.
- I candidati,
muniti di documento di riconoscimento valido, si devono presentare nella sede
di esame in tempo utile. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente
che non si presenta nel luogo, nell'ora del giorno, del mese e dell'anno stabiliti
dall'amministrazione.
- La vigilanza
durante la prova scritta, di cui al successivo art. 16, è affidata
dall'Ufficio scolastico regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice,
cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti
dal medesimo Ufficio scolastico regionale. Anche per la scelta dei commissari
di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti per i componenti
della commissione giudicatrice. Qualora la prova scritta abbia luogo in più
edifici, la medesima autorità scolastica istituisce per ciascun edificio
un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute
nel D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
- In caso di assenza
di uno o più componenti della commissione giudicatrice del corso concorso,
la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
- Ai fini di quanto
previsto dall'art. 20 della legge 5.2.1992, n. 104, circa la possibilità
di svolgere le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari e nei tempi
aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap, i
candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di partecipazione
al concorso l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap e l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. Devono inoltre inviare alla competente
autorità scolastica regionale una specifica istanza dieci giorni prima
della prova, al fine di concordare con l'Ufficio le modalità di svolgimento
della prova. L'istanza può essere inviata anche a mezzo telefax e le
modalità di svolgimento della prova possono essere concordate anche
telefonicamente. Dell'accordo raggiunto l'amministrazione redige un sintetico
verbale che invia all'interessato.
- Le prove del
corso-concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi
della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose
ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi (art.
6, comma 2, D.P.R. 9.5.1994, n. 487).
- Per lo svolgimento
delle prove si applicano, ove compatibili, le disposizioni dettate al riguardo
dagli artt. 5 e seguenti del D.P.R. n. 686/1957 e successive modificazioni
e integrazioni.
Art.
13
Termine per la produzione dei titoli di preferenza
- I titoli di
preferenza elencati al successivo art. 14 devono essere posseduti non oltre
la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al corso concorso e i relativi certificati, in carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive nei casi previsti dalla legge devono essere presentati, a pena
di decadenza, da parte dei candidati interessati, al competente Ufficio scolastico
regionale, che ha curato la procedura concorsuale, entro quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto e superato il colloquio
di cui al precedente articolo 10.
Art.
14
Preferenze a parità di merito
- Ai sensi dell'art.
5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n.
487 e successive modificazioni, a parità di merito i titoli di preferenza
sono:
- gli insigniti
di medaglia al valore militare;
- i mutilati
ed invalidi di guerra ex combattenti;
- i mutilati
ed invalidi per fatto di guerra;
- i mutilati
ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- gli orfani
di guerra;
- gli orfani
dei caduti per fatto di guerra;
- gli orfani
dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- i feriti in
combattimento;
- gli insigniti
di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra,
nonché i capi di famiglia numerosa;
- i figli dei
mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- i figli dei
mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- i figli dei
mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- i genitori
vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- i genitori
vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- i genitori
vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- coloro che
abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
- coloro che
abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
anno, alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca;
- i coniugati
ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- gli invalidi
e i mutilati civili;
- i militari
volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma
o rafferma.
A parità
di merito e di titoli la preferenza è determinata:
- dal numero
dei figli a carico;
- dall'aver
prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- dalla minore
età.
Art.
15
Durata, struttura e contenuti del periodo di formazione
- L'organizzazione
e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati dagli Uffici Scolastici
regionali con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione
per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e degli Istituti regionali
di ricerca educativa (IRRE). Il periodo di formazione si svolge presso una
o più sedi da stabilire dagli Uffici Scolastici regionali, che provvederanno
a disporre la destinazione dei candidati ammessi, dandone comunicazione
in tempo utile.
- Il corso di
formazione della durata di quattro mesi, comprensivo di moduli di formazione
comune e di moduli di formazione specifici per i diversi settori formativi,
si articola in 160 ore di lezione frontale e si svolge con modalità
che consentano ai concorrenti l'espletamento del servizio.
Il corso di formazione ha inizio dopo la pubblicazione delle graduatorie
dei candidati ammessi al periodo di formazione, di cui all'art. 10, comma
8.
- Le attività
di formazione sono finalizzate fondamentalmente a incrementare la competenza
di analisi del contesto esterno alla scuola e di progettualità formativa;
la competenza di gestione dell'organizzazione scolastica; le competenze
giuridiche, finanziarie e informatiche e la competenza a relazionarsi con
i soggetti interni ed esterni all'organizzazione scolastica.
I contenuti delle attività formative sono indicati nell'apposito
allegato tecnico che è parte integrante del presente decreto.
- I moduli di
formazione comune per tutti i settori formativi si caratterizzano come attività
comune di riflessione, fondazione e consolidamento delle competenze richieste
per l'esercizio del ruolo di dirigente scolastico. La loro durata complessiva
è indicata nell'apposito allegato tecnico.
- I moduli di
formazione specifica si caratterizzano come attività specifica per
ciascuno dei settori formativi previsti, relativamente alla conoscenza del
contesto, delle caratteristiche e delle esigenze formative della popolazione
di riferimento.
La loro durata complessiva è indicata nell'apposito allegato tecnico.
- Coloro che
non si presentano, senza giustificato e documentato motivo, il giorno dell'inizio
del corso presso la sede prevista sono considerati rinunciatari.
- Il numero
delle assenze, debitamente giustificate e documentate, non può superare
1/6 delle ore complessive di lezione frontale.
- Al termine
del periodo di formazione, coloro che non hanno superato il numero di assenze
di cui al comma 7, svolgono l'esame finale di cui all'art. 16. Prima di
detto esame, i medesimi candidati devono presentare il progetto, di cui
all'art. 16, comma 3, lettera a), all'Ufficio scolastico regionale che provvederà
ad inoltrarlo alla Commissione esaminatrice.
Art.
16
Esame finale
- L'esame
finale, davanti la commissione di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 341 del
30.5.2001, al termine del periodo di formazione, si articola in una prova
scritta e in una prova orale ed è finalizzato ad accertare il possesso
delle competenze richieste per l'esercizio del ruolo di dirigente scolastico.
- Per la prova
scritta si applica l'art. 11, comma 2 del D.P.R. 487/94. La prova scritta
mira all'accertamento delle capacità del candidato di analizzare
e risolvere problemi professionali e verte sulle tematiche trattate e
approfondite durante il periodo formazione.
- La prova
orale, a cui partecipano i candidati che hanno svolto la prova scritta,
tende a completare la valutazione della preparazione professionale del
candidato e si articola:
- nella
presentazione e discussione di un progetto relativo ai profili dell'autonomia
predisposto dal candidato sulla base dell'esperienza di preside incaricato;
- nella
discussione di tre quesiti relativi alla gestione dell'organizzazione
scolastica; all'analisi del contesto esterno alla scuola e alla progettazione
formativa; a temi di natura giuridica e finanziaria, secondo i contenuti
approfonditi e le esperienze maturate nei moduli di formazione comune
e nei moduli di formazione specifica di cui all'apposito allegato tecnico;
- nell'accertamento
della conoscenza della lingua inglese, con prevalente riferimento alla
pratica informatica, e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica
applicativa, nonché nell'accertamento della conoscenza delle
problematiche e delle potenzialità organizzative connesse all'uso
degli strumenti informatici.
- La valutazione
dell'esame finale è espressa in sessantesimi, con un unico voto.
Superano l'esame finale i candidati che conseguono una votazione complessiva
per le due prove (scritta e orale) non inferiore a 42/60.
Art.
17
Graduatorie
- Ultimati i lavori
concorsuali, la commissione forma graduatorie generali di merito, distinte
per ciascun settore formativo, secondo la valutazione complessiva determinata
dalla somma del punteggio conseguito nelle graduatorie di merito per l'ammissione
al corso di formazione, di cui all'art. 10, comma 8, e del voto riportato
nell'esame finale, di cui all'art. 16.
- Con provvedimento
del dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, accertata
la regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla
normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più
candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito, distinte per
ciascun settore formativo, e sono dichiarati i vincitori del corso concorso
nei limiti dei posti messi a concorso nei rispettivi settori formativi.
- Il provvedimento
di approvazione delle graduatorie generali di merito con declaratoria dei
vincitori del corso concorso in parola è pubblicato all'albo dell'Ufficio
scolastico regionale. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per
eventuali impugnative. Della pubblicazione è data comunicazione tramite
la rete Intranet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
- I candidati
non vincitori, inclusi nelle graduatorie generali di merito di ciascun settore
formativo di cui al comma 3, possono chiedere, al fine di essere dichiarati
vincitori del corso-concorso, di essere inseriti in calce alle corrispondenti
graduatorie di altri Uffici scolastici regionali che abbiano graduatorie con
un numero di candidati vincitori inferiore ai posti messi a concorso.
- La domanda,
redatta in conformità all'allegato n. 5, contenente la dichiarazione,
sotto la propria responsabilità, del punteggio conseguito nella graduatoria
generale di merito di cui al comma 2 può essere presentata, a pena
di esclusione, in un solo altro ufficio scolastico regionale entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di
cui al comma 3 da parte dell'Ufficio scolastico regionale che per ultimo conclude
la procedura concorsuale.
Tale data sarà resa nota anche dal Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca con apposita comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero.
Copia della domanda deve essere trasmessa, per conoscenza, all'Ufficio scolastico
regionale ove il candidato figura iscritto nelle graduatorie generali di merito.
- Sulla base delle
domande pervenute e del punteggio dichiarato dal candidato, vengono compilate,
dalla competente commissione, graduatorie generali di merito per ciascun settore
formativo, aggiuntive delle graduatorie di cui al comma 2. Nelle suddette
graduatorie aggiuntive sono iscritti un numero di candidati non superiore
ai posti messi a concorso nei distinti settori formativi, conteggiando a tal
fine anche il numero dei candidati vincitori già inclusi nelle graduatorie
di cui al comma 2.
- Con provvedimento
del Dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale competente, accertata
la regolarità delle procedure, sono approvate le graduatorie generali
di merito aggiuntive di ciascun settore formativo e sono dichiarati gli ulteriori
vincitori del corso-concorso.
- Il provvedimento
di cui al comma 7 è pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico regionale.
Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
Della pubblicazione è data comunicazione tramite la rete Intranet del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- I candidati
inseriti nelle graduatorie aggiuntive di cui al comma 7 sono depennati dalle
corrispondenti graduatorie dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza,
sulla base di una apposita comunicazione dell'Ufficio scolastico regionale
che ha approvato le graduatorie aggiuntive.
- I candidati
che hanno presentato la domanda di cui al comma 4 e che, in relazione al punteggio
dichiarato, non vengono inseriti per insufficienza dei posti messi a concorso,
nelle graduatorie di cui al comma 7, restano iscritti nelle graduatorie dell'Ufficio
scolastico regionale di provenienza.
Art.
18
Presentazione dei documenti di rito
- I candidati
utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o inviare all'Ufficio
scolastico regionale competente entro il termine perentorio di trenta giorni
dal ricevimento dell'apposita comunicazione o, comunque, non oltre il primo
mese di servizio, a pena decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione
al concorso, il certificato medico attestante l'idoneità fisica al
nuovo impiego. Detto certificato, rilasciato da un medico dell'azienda sanitaria
locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente
effettivo, deve attestare che il candidato è fisicamente idoneo al
servizio continuativo ed incondizionato di dirigente scolastico.
- Nel certificato,
completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato
comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla
legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio
autorizzato.
- Qualora il candidato
sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione
con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non è tale da menomare
l'attitudine dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento
di lavoro.
- Qualora il candidato
sia invalido, il certificato medico deve essere rilasciato esclusivamente
dalla A.S.L. di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre all'attestazione
che è stato eseguito il prescritto accertamento sierologico ed una
esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché
una descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo,
anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto la capacità lavorativa
e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle funzioni
da svolgere.
- Sono confermate
le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito,
previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Art.
19
Assunzione in servizio
- I candidati
dichiarati vincitori in ciascun settore formativo e in regola con la prescritta
documentazione hanno titolo ad essere assunti in servizio in qualità
di dirigente scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel
limite numerico del cinquanta per cento dei posti effettivamente vacanti e
disponibili annualmente. Le assunzioni sono effettuate per ciascun settore
formativo nell'ordine delle graduatorie finali di cui all'art. 17, comma 3
e comma 8, previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro,
a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
con qualifica dirigenziale dell'autonoma area della dirigenza scolastica del
comparto scuola.
- Poiché
non sono disponibili le graduatorie relative al corso concorso di cui all'art.
29, comma, 1 del D.lgs. n. 165/2001, tutti i posti annualmente vacanti e disponibili
per le assunzioni a tempo indeterminato sono assegnati ai candidati vincitori
inclusi nelle graduatorie definitive di cui all'art. 17. In tal caso i posti
assegnati annualmente oltre il 50% spettante dovranno essere recuperati negli
anni scolastici successivi per i candidati vincitori inclusi nelle graduatorie
del corso concorso di cui al predetto art. 29, comma 1.
- Il numero dei
posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni dei vincitori, distinto
per il settore formativo della scuola elementare e media, della scuola secondaria
superiore e delle istituzioni educative, è determinato prima delle
assunzioni, a norma delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei posti riservati
alla mobilità, con decreto del dirigente preposto all'Ufficio scolastico
regionale competente, da pubblicare all'albo dell'ufficio medesimo.
- I dirigenti
assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal contratto
collettivo nazionale, di cui al comma 1.
- Ai dirigenti
scolastici assunti in servizio compete il trattamento economico relativo alla
predetta qualifica prevista dal ripetuto contratto collettivo nazionale di
lavoro e dalla normativa vigente.
Art.
20
Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro
- Il rifiuto della
assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno
indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza
dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria.
- Nel caso di
rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori, l'Amministrazione
può procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l'ordine
della graduatoria concorsuale.
Art.
21
Ricorsi
- Avverso i provvedimenti
relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli
vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni,
dalla data di pubblicazione all'albo o di notifica all'interessato.
Art.
22
Trattamento dei dati personali
- Ai sensi dell'art.
10, primo comma , della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso il competente Ufficio scolastico regionale,
per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto
di lavoro.
- Il conferimento
di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
- Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico
- economica del candidato.
- L'interessato
gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura
il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del competente
Ufficio scolastico regionale, titolare del trattamento.
- Il responsabile
del trattamento dei dati personali è il competente dirigente dell'Ufficio
scolastico regionale.
Art.
23
Norme di salvaguardia
- Per quanto non
previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili le disposizioni
sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in
premessa e nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
con qualifica dirigenziale dell'autonoma area della dirigenza scolastica del
comparto scuola.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- IV serie speciale - "Concorsi ed esami".
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative
(centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta
giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR competente).
Il Direttore Generale - Antonio Zucaro