Nota ministeriale 30 novembre 2001
Prot. n.3390
Dipartimento per
i servizi nel territorio Direzione generale per l'organizzazione dei servizi
nel territorio - Ufficio IV
Oggetto: assistenza di base agli alunni in situazione di handicap.
La presente nota,
nell'obiettivo prioritario di assicurare il diritto allo studio dei soggetti
disabili, intende fornire un quadro il più completo possibile della normativa
e alcune indicazioni operative, al fine di dare garanzie agli alunni e alle
loro famiglie, certezza al personale della scuola e ai dirigenti scolastici
e, nello stesso tempo, finalizzare le iniziative di formazione previste per
i collaboratori scolastici.
Com'è noto, l'assistenza di base agli alunni disabili è parte
fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione
contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito.
L'assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento
della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale
prevista dall'art.13, comma 3, della legge 104/92.
Nel sistema vigente l'assistenza di base gestita dalle scuole è attività
interconnessa con quella educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni
devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo
un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici,
docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.)
in un unico disegno formativo che la norma definisce come Piano Educativo Individualizzato.
Il PEI, a sua volta, si colloca all'interno della più generale progettualità
delle scuole autonome che, ai sensi del DPR 275/99, sono tenute a redigere il
Piano dell'Offerta Formativa (POF), nel quale sono indicati i criteri e le modalità
organizzative dell'intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende
attuare, anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni
e delle famiglie.
Pertanto, in tale contesto, il collaboratore scolastico è parte significativa
del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al
progetto educativo individuale dell'alunno e collabora con gli insegnanti e
la famiglia per favorirne l'integrazione scolastica.
In relazione alle specifiche esigenze di assicurare un servizio qualificato,
è prevista la partecipazione del personale ad appositi corsi di formazione.
Ciò vale per tutto il personale che opera nella scuola a contatto con
gli alunni con bisogni speciali, nell'ambito, tuttavia, delle competenze che
si richiedono a ciascuna figura professionale.
Resta ovviamente confermato il principio che la responsabilità di predisporre
le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di
vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare
le proprie esigenze, è di ciascuna scuola, la quale, mediante i propri
organi di gestione, deve adoperarsi attraverso tutti gli strumenti previsti
dalla legge e dalla contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori,
per conseguire l'obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili.
Competenze dell'istituzione scolastica
Premesso
che la scuola deve garantire l'assistenza di base agli alunni disabili, si evidenzia
come, nelle diverse fasi contrattuali, le mansioni di assistenza sono state
più volte modificate, anche in seguito al trasferimento del personale
addetto a tali mansioni, dal comparto delle Autonomie Locali al comparto scuola
e inserite con l'accordo relativo al secondo biennio economico siglato in data
15/2/2001 nel profilo professionale del collaboratore scolastico. Infatti la
tabella D dell'accordo citato pone, tra le mansioni proprie del profilo di tutti
i collaboratori scolastici, l'ausilio materiale agli alunni portatori di
handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita
da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola.
Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori
di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di
cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella
cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine
e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6
punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare
prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali
(Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).
A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste
dall'articolo 50 e dall'allegato 7 del CCNI 98-01 per l'attribuzione delle funzioni
aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto
previsto dall'Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l'assistenza
agli alunni disabili.
Per assicurare l'attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli
alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente,
si dovrà procedere all'erogazione di specifici compensi, in base a quanto
previsto dall'ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell'Intesa
sopra indicata.
Il dirigente scolastico, nell'ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento
e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto
all'assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel
rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando
a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento.
Competenze dell'Ente Locale
L'obiettivo
prioritario di garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione
scolastica per gli alunni disabili, si realizza anche attraverso la cooperazione
dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza, senza soluzione
di continuità. Tale obiettivo va concretamente perseguito attraverso
gli accordi di programma previsti dall' art. 13, comma 1, lettera A, della l.
104/92, già in atto in modo efficace in molte realtà territoriali.
Essi dovranno costituire, in un sistema in cui l'integrazione del soggetto disabile
è affidata a diversi centri di competenza e responsabilità, anche
dopo l'attuazione del trasferimento di funzioni e compiti al sistema dei governi
territoriali ai sensi del d. lgs.112/98, lo strumento più efficace per
un'attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione.
Rimane all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica
da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della
scuola, (Protocollo d'Intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più
articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista
dall'art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta
di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente
educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico
e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica
nei casi di particolari deficit.
Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso
convenzioni con le istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento
delle risorse alla scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione
della disponibilità) o esterno, nella logica degli accordi di programma
territoriali previsti dalla Legge 104/92.
A tal fine sono in corso approfondimenti tecnici con il sistema delle Autonomie
Locali per individuare strumenti idonei ed eventuali standard organizzativi
e finanziari, su cui si forniranno ulteriori indicazioni.
Formazione
Negli ultimi
anni il profilo del collaboratore scolastico è stato in parte ridisegnato
in conseguenza della maggiore complessità organizzativa della scuola
dovuta all'autonomia scolastica ed anche in seguito al passaggio del personale
ATA dagli Enti Locali allo Stato. Pertanto, è necessario, considerata
anche la delicatezza dei compiti connessi all'assistenza agli alunni disabili,
che vengano organizzati corsi di formazione, secondo quanto previsto dal CCNI
1998-2001 art. 46, in materia di funzioni aggiuntive, individuando uno o più
collaboratori scolastici per ognuna delle scuole con presenza di alunni in situazione
di handicap, rilasciando ai frequentanti un attestato che potrà essere
speso come credito professionale e formativo per le funzioni aggiuntive (Art.
44 CCNI).
Ciò potrà essere fatto ricorrendo ai finanziamenti previsti per
la formazione in servizio del personale della scuola, anche in concorso con
"reti territoriali" di scuole. Si auspica, infatti, che ciascuna istituzione
scolastica autonoma, anche attraverso un piano pluriennale di formazione, sia
in grado di dotarsi di un gruppo di collaboratori scolastici idonei ad assolvere
le mansioni previste dall'assistenza di base agli alunni portatori di handicap,
non solo nella situazione contingente delle presenza di tali allievi, ma anche
nella prospettiva della accoglienza futura di alcuni di essi, in una logica
di continuità del servizio. Il collaboratore scolastico parteciperà
ai corsi di formazione previsti, sulla base della loro programmazione stabilita
a livello territoriale. Si ricorda, al proposito, che i collaboratori scolastici
provenienti dagli enti locali possono far valere i titoli dei corsi di formazione
già frequentati, anche per effetto di precedenti contratti, al fine di
espletare la funzione aggiuntiva. D'altra parte, di fronte alla necessità
di individuare il personale da adibire alle mansioni in questione, il dirigente
scolastico è tenuto a verificare se i dipendenti abbiano già svolto
i corsi suddetti o altri equivalenti, in modo da garantire l'espletamento e
la qualità del servizio di assistenza di base.
I fondi per la formazione dei collaboratori scolastici possono essere reperiti
attingendo:
alle risorse finanziarie previste dalla Direttiva 143 dell' 1/01/2001 sulla formazione;
alle risorse
finanziarie provenienti dalla legge 440/1997 e destinate all'handicap, già
ripartite tra gli Uffici Scolastici Regionali in base al numero degli alunni
disabili, con nota n. 1370 del 9/11/2001 per un importo totale di L. 1.461.365.000
e finalizzate appositamente alla formazione dei collaboratori scolastici in
relazione all'assistenza agli alunni disabili.
Si fa presente che le risorse di cui sopra potrebbero essere integrate con la
quota parte del 10% destinata alla perequazione degli interventi formativi e
della strumentazione didattica, già assegnata agli Uffici Scolastici
Regionali con la C.M
139 del 13/9/2001.
Al fine di garantire omogeneità degli obiettivi formativi, si allega
un prospetto che indica possibili standard di competenza per un qualificato
esercizio della funzione di assistenza agli alunni disabili che i direttori
generali regionali potranno utilizzare per l'attivazione dei corsi nel territorio
di riferimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Riccio
Allegati
1 Scheda
analitica sulla normativa (Scheda
A)
2 Standard dei corsi di formazione (Scheda
B)
3 Prospetto per regione del numero delle scuole con alunni disabili
(Scheda
C)