Nota ministeriale 17 ottobre 2001


Prot. n.1176/U

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO - Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Ufficio II

Oggetto: DD.DD.GG. 17 settembre e 4 ottobre 2001 - Procedure di selezione per il passaggio alla posizioni economiche B3, C2 e C3.

Con i decreti citati in oggetto sono state indette le procedure di selezione riservate al personale dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica (comparto Ministeri) per il passaggio all'interno delle aree B e C.

Al riguardo, al fine di assicurare una uniforme e corretta procedura sia in sede di preliminare verifica da parte degli Uffici Scolastici Regionali competenti sia in sede di valutazione da parte delle commissioni esaminatrici, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative in ordine ai seguenti punti.

In via preliminare si ribadisce che può essere presentata domanda di partecipazione ai concorsi solo presso la sede di servizio, che va intesa come ufficio scolastico regionale di appartenenza o Amministrazione centrale. Pertanto, i candidati che prestano servizio presso l'Amministrazione centrale non possono presentare domanda presso l'ufficio scolastico regionale del Lazio e viceversa.

Requisiti di ammissione

I requisiti di ammissione (art.3 del bando) ed i titoli valutabili (art.8 del bando), devono essere posseduti alla data del 30 settembre 2000, così come stabilito nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata al contratto collettivo integrativo.

Anzianità di servizio - modalità di calcolo

Preliminarmente si precisa che per posizione economica si intende anche la corrispondente qualifica funzionale introdotta dall'1.1.1978.

Relativamente al calcolo dell'anzianità, si precisa quanto segue:

A - "Servizio comunque prestato presso le Amministrazioni dello Stato" Va considerato

1) il servizio di ruolo svolto in qualunque qualifica prima dell'attuale posizione economica;

2) il servizio svolto nell'attuale posizione economica prima dell'1.1.1978.

Il servizio deve comunque essere prestato presso le Amministrazioni dello Stato del Comparto Ministeri.

B - "Servizio prestato nella posizione economica" Va considerato l'effettivo servizio di ruolo, prestato nel Comparto Ministeri, nella posizione economica o nella corrispondente ex qualifica funzionale:

E' esclusa la valutazione dei servizi prestati a vario titolo nel comparto Ministeri (comando, collocamento fuori ruolo, utilizzazione, etc.) da personale appartenente all'epoca del servizio stesso ad altri Comparti. Per detto personale la valutazione del servizio decorre dalla data del formale passaggio dai ruoli del Comparto di appartenenza a quello del Comparto Ministeri.

Ovviamente lo stesso periodo di servizio non può essere valutato due volte ma dovrà essere ricondotto soltanto ad una delle categorie indicate nella tabella, fino ad una anzianità complessiva valutabile di 30 anni.

Esempi della modalità di calcolo dell'anzianità:

Esempio 1:

15.9.1979: immissione in ruolo;

scadenza termini 30.9.2000.

calcolo:

tot. 21 anni + 15 giorni = 21 anni da valutare come servizio prestato nella posizione economica

Esempio 2:

11.6.1974: immissione in ruolo come coadiutore (ex carr. esecutiva.);

30.6.1979: inquadramento come collaboratore amministrativo (ex 7° qual. funz. ora C1);

30.9.2000: scadenza termini.

calcolo:

(dall'11.6.74 al 29.6.1979)= 5 anni + 18 giorni da valutare come servizio comunque prestato presso Amministrazioni dello Stato = (0,10 X 5) = punti 0,50;

(dal 30.6.79 al 30.9.2000)= 21 anni + 3 mesi (arrotondati ad 1 anno) = 22 anni da valutare come servizio prestato nella posizione economica C1

Esempio 3:

1.9.1968: immissione in ruolo come coadiutore (ex carr. esecutiva.);

1.9.1972: immissione in ruolo come segretario (ex carr. concetto);

1.1.1978: inquadramento come collaboratore amministrativo (ex 7° qual. funz. ora C1)

30.9.200: scadenza termini.

calcolo:

(dall'1.9.68 al 31.8.1972 )= 4 anni da valutare come servizio comunque prestato presso Amministrazioni dello Stato = (0,10 X 4) = punti 0,40;

(dall'1.9.72 al 31.12.1977 )= 5 anni + 4 mesi (arrotondati ad un anno) da valutare come servizio comunque prestato presso Amministrazioni dello Stato = (0,10 X 6) = punti 0,60;

(dall'1.1.78 al 30.9.2000)= 22 anni + 9 mesi (arrotondati ad 1 anno) = 23 anni da valutare come servizio prestato nella posizione economica C1

Complessivamente valutati n.33 anni, pertanto, considerato che ai sensi dell'art.8 del bando di selezione, l'anzianità complessiva valutabile non deve superare i 30 anni, non vanno valutati i 3 anni che danno luogo al minor punteggio (-0,10 x 3) Tot = 0,40 + 0,60 + 23 anni(da valutare 0,50 X 23 nel caso di passaggio alla p.e. C2 o 0,80 x 23 nel caso di passaggio alla p.e. C3) - 0,30 (esubero anni valutati)

Esempio 4:

1.10.1971: immissione in ruolo come coadiutore (ex carriera esecutiva.);

1.2.1977: inquadramento come segretario (ex carriera concetto);

1.1.1978 inquadramento come "collaboratore amministrativo" (ex 7° qual funz. ora C1)

30.9.200: scadenza termini.

calcolo:

(dall'1.10.71 al 31.1.1977)= 0,10 per anno

(dall'1.2.77 al 31.12.77) = 0,10 per anno

dall'1.1.78 al 30.9.2000) = 0,50 per anno nel caso di passaggio alla p.e. C2 o 0,80 nel caso di passaggio alla p.e. C3)

Esempio 5:

1.3.1971: nominato in ruolo nel comparto scuola

22.5.1976: comando presso il Ministero della Pubblica Istruzione

1. 6.1979: transitato dal comparto scuola al comparto ministeri

30.9.2000: scadenza termini.

calcolo:

(dall'1.3.71 al .21.5.1976)= non valutabile

(dal 22.5.1976 a l31.5.78) = non valutabile

dall'1.6.79 al 30.9.2000) = 0,50 per anno nel caso di passaggio

alla p.e. C2 o 0,80 nel caso di passaggio alla p.e. C3)

Titoli di studio

Per quanto riguarda il titolo di studio quale requisito di accesso , si precisa che per "diploma di scuola secondaria superiore" deve intendersi il diploma di maturità.

Si richiama, inoltre l'attenzione sul D.D.G. 4.10.2001, già trasmesso a tutti gli uffici e diffuso via intranet, che modifica la tabella di valutazione dei titoli, per quanto riguarda le procedure per il passaggio alle posizioni economiche C2 e C3, con l'eliminazione del "diploma di qualifica di durata triennale".

Titoli di studio post laurea e post diploma

Per "titoli di studio post laurea e post diploma" si intendono i titoli conseguiti nei corsi legali di studi riconosciuti dall'ordinamento vigente, ai quali si accede dopo il conseguimento della laurea o del diploma di maturità (con esclusione dell'anno integrativo successivo alla maturità magistrale ed artistica) inerenti ai contenuti del profilo professionale per cui si partecipa.

Esperienze professionali e formative:

Incarichi:

Gli incarichi che danno luogo a punteggio - secondo le disposizioni del bando - devono essere effettivamente espletati alla data del 30.9.2000 e conferiti da Autorità provveditoriale o ministeriale.

Si indicano, a titolo esemplificativo, alcuni incarichi che non danno luogo a punteggio:

* incarico di revisore dei conti;

* incarico di componente di commissioni di concorsi;

* incarico di componente di comitati di vigilanza alle prove scritte dei concorsi pubblici, successivo all'11.6.1995 (data in cui il D.P.C.M. 23.3.1995 ha istituito il relativo compenso);

* incarichi elettivi negli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e di livello distrettuale e provinciale;

* incarico in gruppi di lavoro, comitati o commissioni la cui costituzione non è prevista da Leggi, Regolamenti o Decreti Ministeriali,

* incarico di vigilanza in sede di concorso;

* mansioni di economo nei singoli Uffici

Corsi

Si precisa che il limite temporale cui fare riferimento per differenziare il punteggio (p.0,15 per corso fino a una settimana e p.0,25 per corsi oltre una settimana) è determinato in cinque giorni.

Per i corsi con frequenza non continuativa (bisettimanali, quindicinali, etc.) occorre fare riferimento ai giorni di corso effettivo tenendo presente le precisazioni sopraindicate. Il corso di qualificazione non va considerato come corso di formazione in quanto valutato separatamente come credito formativo.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, secondo la normativa vigente, per eventuali impugnative è competente la magistratura ordinaria con funzioni di giudice del lavoro.

Si fa presente, infine, che il punteggio massimo riferito all'incarico di "Reggenza di uffici di livello dirigenziale" deve essere 1,50, come previsto nella tabella dell'art.8 e non p. 3,00 come indicato, per mero errore materiale, nello schema della domanda allegata al bando relativo al passaggio alla posizione economica C2.

I competenti Uffici Scolastici regionali cureranno l'esame delle domande presentate dai candidati e predisporranno, ai sensi dell'art. 5.del bando, i provvedimenti di esclusione per difetto dei requisiti prescritti e/o inosservanza dei termini per la presentazione delle domande. Dovranno inoltre accertare, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, anche sulla base degli atti d'ufficio, l'esattezza dei dati dichiarati relativamente al calcolo dell'anzianità, alla luce delle indicazioni sopra riportate, e di quanto altro possa mettere la commissione esaminatrice in condizione di formulare la graduatoria.

IL DIRETTORE GENERALE

ANTONIO ZUCARO