Nota
ministeriale 14 novembre 2001
Prot. n.606
Dipartimento per
i servizi nel territorio - Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
- uff. VIII
Oggetto:
D.M. prot.
66 del 20.4.2001 - Ulteriori indicazioni riguardanti i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa.
A seguito di quesiti
pervenuti concernenti l'oggetto si reputa opportuno precisare quanto segue:
- situazione
economica e oneri fiscali
I Provveditori
agli Studi interessati vorranno procedere ad accreditare alle Istituzioni
scolastiche interessate (Committente) e per ogni singola unità, firmataria
del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, la somma semestrale
lorda (1/7/2001 - 31/12/2001) di £. 17.549.750, anziché quella
di £. 17.625.500, derivante dalla decurtazione della quota occorrente al pagamento
del premio INAIL, per l'accentramento della posizione assicurativa presso
la sede di Roma centro, come comunicato con nota n. 173 del 17.07.2001. I
Dirigenti Scolastici dovranno corrispondere, ai soggetti interessati di cui
trattasi, la somma mensile lorda di £. 2.387.455, da cui dovrà essere
detratta la ritenuta, a titolo d'acconto, dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, calcolata sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di
reddito.
- fondo d'Istituto
Allo stato
attuale, anche alla luce degli accordi sindacali nazionali vigenti, non è
prevista la partecipazione al fondo d'Istituto dei soggetti firmatari dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- maternità
Si fa rinvio
a quanto già comunicato con nota n. 475 del 28.9.2001.
- assegno
per il nucleo familiare
La domanda
per ottenere il pagamento dell'assegno deve essere prodotta alla sede INPS
nella cui circoscrizione territoriale risiede il lavoratore, compilando l'apposito
modulo predisposto dall'INPS. (Eventuali chiarimenti aggiuntivi dovranno essere
richiesti all'Ufficio INPS territorialmente competente ).
- richiesta
sospensiva per motivi di famiglia del contratto
La richiesta
di sospensiva per motivi di famiglia, senza assegni, può essere
accolta.
- ferie:
vige quanto rappresentato con nota prot. 118 del 26.6.2001.
- orario di
servizio: vige quanto rappresentato con nota n. 173 del 17.7.2001.
A tal riguardo si reputa opportuno evidenziare che la prestazione di lavoro
di cui trattasi, si esplicita in una prestazione di lavoro continuativo e
coordinato, a carattere personale, che si innesca in programmi aziendali e
si svolge sotto il controllo e l'indirizzo esclusivo del committente, senza
alcun vincolo di subordinazione.
Chi svolge tali attività, proprio perché non assunto, non gode
dei benefici propri dei lavoratori subordinati.
Le controversie di lavoro, in materia, sono regolamentate dall'art.409 del
codice di procedura civile.
I soggetti interessati, tra l'altro, non godono di tutela relativamente alla
malattia, alla sicurezza sul lavoro, né possono accampare diritti di
formazione professionale o di aggiornamento.
- assenza dal
lavoro L'eventuale assenza dal lavoro, a qualsiasi titolo avvenuta, non
dà luogo a retribuzione.
- indennità
di malattia in caso di degenza ospedaliera
La legge
ha esteso l'indennità di malattia ai lavoratori parasubordinati (collaboratori
coordinati e continuativi, ecc.) a decorrere dal 1° gennaio 2000. A tal
riguardo si fa rinvio alla circolare n. 147 del 23 luglio 2001 diramata dalla
Direzione Generale dell'INPS avente per oggetto:
"Estensione, a decorrere dal 1 gennaio 2000, della tutela per malattia
in caso di degenza ospedaliera ai soggetti iscritti alla gestione separata
dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995,
n. 335 (art. 51, comma 1, lett. D, della legge 23.12.1999, n. 488). Istruzioni
contabili e adempimenti fiscali. Variazioni al piano dei conti", attuativa
del decreto 12 gennaio 2001, emanato dal Ministero del Lavoro di concerto
con i Ministeri del Tesoro e della Sanità, pubblicato sulla G.U. n.
71 del 26.3.2001.
La predetta circolare,
con i relativi allegati potrà essere reperita presso i competenti Uffici
territoriali dell'INPS.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Zucaro