Nota ministeriale 9 novembre 2001
Prot. n. 7267
Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio - Ufficio XI
Oggetto: Dirigenti scolastici. Gestione del contenzioso.
Si fa riferimento
alla nota prot. n. 2951 del 22.8.2001 con la quale codesto Ufficio solleva il
problema della legittimazione processuale dei dirigenti scolastici nello svolgimento
dell'attività contenziosa riconducibile all'esercizio delle funzioni
- già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica - trasferite
alle istituzioni scolastiche a norma dell'art. 14 del D.P.R. n. 275/99.
Al riguardo si osserva che, in seguito al riconoscimento dell'autonomia didattico-amministrativa
e della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche e del trasferimento
di funzioni operato dal citato art. 14, le istituzioni stesse si pongono quali
soggetti giuridici autonomi, ed i dirigenti scolastici sono identificati come
i legali rappresentanti nei rapporti con i terzi (art. 25 D.Leg.vo n. 165/2001).
Ne consegue a norma dell'art. 75 c.p.c. il pieno riconoscimento della legittimazione
processuale in capo ai dirigenti nelle vertenze civili e di lavoro sorte in
relazione agli atti emanati nell'esercizio di dette funzioni.
Né ciò contraddice la natura di organi dello Stato delle istituzioni
scolastiche, qualificazione questa che l'attribuzione della personalità
giuridica non fa comunque venire meno. L'ampia autonomia, non solo amministrativa
e patrimoniale, ma anche didattica (sia pure nel rispetto dei limiti fissati
dalla normativa nazionale), attribuita alle scuole ai sensi dell'art. 21 della
L. n. 59/97, l'attribuzione della personalità giuridica quale strumento
per la concreta attuazione dell'autonomia stessa, fanno ritenere superata la
configurazione degli istituti scolastici come organi nel senso tradizionale.
In altri termini, la nuova configurazione degli istituti scolastici, come si
è delineata alla data del 1.9.2000 (attribuzione dell'autonomia e della
personalità giuridica), fa sì che le istituzioni scolastiche siano
considerate quali soggetti autonomi di situazioni giuridiche attive e passive;
l'art. 14 del D.P.R. n. 275/99 attribuisce alle istituzioni scolastiche la titolarità
esclusiva delle funzioni già appartenenti all'amministrazione centrale
e periferica e gli atti emanati dai dirigenti scolastici nello svolgimento di
dette funzioni sono atti definitivi.
Pertanto la legittimazione processuale spetta al Direttore regionale esclusivamente
per il contenzioso sorto in relazione allo svolgimento di attività delegate
o comunque concernenti i rapporti interni tra scuola e Amministrazione, mentre
il dirigente scolastico è legittimato per le vertenze riguardanti tutti
gli atti di gestione organizzativa, ed amministrativa, del personale e delle
risorse finanziarie anche attraverso la costituzione di un ufficio unico ai
sensi dell'art. 12 del D.lgs. 165/2001 soprattutto in presenza di contenzioso
"seriale". A tal fine nulla esclude che la Direzione Regionale possa svolgere
un'attività di consulenza e collaborazione, secondo l'organizzazione
data nei decreti previsti dall'art. 6 c. 2 del D.P.R. 6 novembre 2000 n. 347,
che offra al dirigente scolastico un qualificato supporto nello svolgimento
di detta attività contenziosa.
Per quanto attiene al patrocinio legale, il D.P.R. 4 agosto 2001 n. 352, recante
modifiche ed integrazioni al D.P.R. 275/99, ha precisato che l'Avvocatura dello
Stato "continua ad assumere....la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti
alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative
e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui è attribuita l'autonomia
e la personalità giuridica ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59".
IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Riccio