Lettera circolare 28 maggio 2001
prot. n.39/segr. dir. pers.
Dipartimento per i servizi nel territorio - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DELL'AMMINISTRAZIONE - Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione - DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
OGGETTO: Superamento del periodo di prova e azioni formative per i nuovi docenti assunti per contratto a tempo indeterminato
1. Riferimenti normativi
Anche per il corrente anno scolastico 2000-2001 devono intendersi riconfermate le iniziative per l'anno di formazione dei nuovi docenti assunti per contratto a tempo indeterminato. Ai sensi della C.M. n. 267 del 10 settembre 1991, che ha ordinato in un unico testo le disposizioni relative all'anno di formazione, a livello provinciale devono essere promossi percorsi formativi specifici come momenti integranti della procedura concorsuale e del periodo di prova ai fini della conferma in ruolo.
Attualmente anche se il rapporto di lavoro dei docenti è stato sottoposto, dalla nuova disciplina introdotta dall'art. 55 del d.lgs. n. 29 del 3.2.93 e dal CCNL del 4/8/95, alle norme civilistiche, il primo periodo di servizio (periodo di prova/anno di formazione) resta regolato dall'articolo 18 (comma 1, p. f) del predetto contratto collettivo; esso stabilisce, infatti, che nel contratto di lavoro individuale per il personale a tempo indeterminato deve essere indicata "la durata del periodo di prova". Le azioni a livello provinciale vanno pertanto ricondotte all'articolo 437 del D.Lvo 297/94 (T.U.) che stabilisce che i docenti immessi in ruolo (oggi: assunti per contratto a tempo indeterminato) per concorso devono essere nominati in prova e il successivo art. 440 che specifica che essi sono ammessi ad un anno di formazione .
L'anno di formazione, istituito con gli articoli 1 e 2 della legge n. 270 del 20.5.82, è disciplinato dall'art. 440 del T.U. Nel comma 2 si legge infatti che il periodo di prova ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; e che per la sua validità è richiesto il servizio minimo di 180 giorni.
Per i docenti in periodo di prova, assunti a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, quindi obbligati a raggiungere la sede definitiva solo dall'inizio dell'anno scolastico successivo, l'anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell'insegnamento di materie affini: in tal caso si considerano utili al superamento del periodo di prova anche le supplenze prestate dall'inizio dell'anno scolastico corrente fino al momento dell'assunzione a tempo indeterminato "in prova".
In caso di prestazione di servizio per almeno 180 giorni nell'anno scolastico, la data in cui al docente spetta la conferma coincide con il primo giorno dell'anno scolastico successivo, dal momento che la durata del periodo di prova è un anno scolastico, mentre i 180 giorni ne rappresentano un requisito di validità.
La conferma dell'assunzione a tempo indeterminato si consegue con il superamento favorevole del periodo di prova e dell'anno di formazione, dopo aver prestato i 180 giorni prescritti di servizio nell'anno scolastico senza dare luogo a comportamenti negativi ai fini della prova medesima. I docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte.
In
caso di esito sfavorevole si applica l'articolo 139 del T.U. che prevede o la
dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo,
la restituzione al ruolo di provenienza, oppure la concessione della proroga
di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.
Il rinvio dell'anno di formazione all'anno scolastico successivo per esito sfavorevole,
sempre che si sia prestato servizio per almeno 180 giorni nell'anno scolastico,
può avvenire una sola volta. Il rinvio ai successivi anni scolastici
per numero insufficiente di giorni (meno di 180) può avvenire più
volte senza limitazioni.
2. Questioni relative alle nuove assunzioni a tempo indeterminato
La legge n. 124 del 3/5/99, recante nuove disposizione in materia di reclutamento del personale scolastico, modifica ed integra alcuni articoli del T.U. (artt. 399, 400, 401, 553, 537…), mentre i DD.MM. n. 123 del 27/3/00 e n. 146 del 18/5/00 introducono graduatorie permanenti differenziate in quattro fasce, ai fini delle nomine del personale docente.
Inoltre, per effetto della C.M. n. 220 del 27/09/00, che recepiva le disposizioni del D.L. n. 240 del 28/8/2000 (convertito con Legge n. 306 del 27/10/2000), i capi d'istituto all'inizio dell'anno scolastico sono stati autorizzati a coprire provvisoriamente i posti vacanti con supplenti temporanei, procedura ulteriormente perfezionata dal D.M. 262 del 23/11/00 con il quale sono state dettate le modalità di assunzione del personale docente e amministrativo.
Successivamente
il D.L. n. 16 del 19 febbraio 2001, recante disposizioni urgenti relative al
personale docente della scuola, dispone che i docenti confermati o assunti sui
posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000/2001 restino confermati,
sui posti occupati, fino al termine delle attività didattiche, e che
al personale assunto in ruolo dopo l'entrata in vigore di tale decreto, per
effetto della inclusione nelle graduatorie approvate in data successiva al 31
agosto 2000, la sede di titolarità venga assegnata sui posti residuati
dopo le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico
2001/2002.
Pertanto nell'anno scolastico 2000-2001 si è in presenza di diverse tipologie
di nomine e di diversi tempi di assunzione, e in particolar modo di:
- docenti provenienti
dalle graduatorie permanenti aggiornate ai sensi del D.M. n. 123 del 27/3/00;
- docenti vincitori di concorso assunti in base al DL n. 16 del 19/2/2001, destinati
a supplenze temporanee.
Occorre, quindi, verificare quali docenti possono completare i 180 giorni previsti
per l'anno di formazione considerando che è possibile maturare le condizioni
anche computando il servizio come supplente, purché prestato nelle cattedre
o posti per i quali si è stati assunti a tempo indeterminato.
Qualora invece il servizio sia stato prestato durante l'anno scolastico 2000/2001 in posto o classe di concorso diversi da quello per cui si è stati nominati in ruolo come nell'ipotesi prevista dall'art.1 del decreto legge 28 agosto 2000, n.240, così come modificato in sede di conversione in legge, tale servizio non può essere valutato ai fini del superamento del periodo di prova. Va sottolineato infatti, che in tal caso l'espressione utilizzata nell'art.1, comma 4, "valido a tutti gli effetti" riguarda la retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del servizio, ma non si estende al riconoscimento ai fini specifici del superamento del periodo di prova, che rimane subordinato alla prestazione dell'effettivo insegnamento nel posto o cattedra corrispondente a quello assegnato in sede di nomina in ruolo.
Di conseguenza, per coloro che non sono nelle condizioni di completare i 180 giorni la formazione sarà rinviata all'anno scolastico successivo. Va da sé che, in quest'ultimo caso, la conferma di assunzione a tempo indeterminato non decorrerà dall'1/9/2002 ma, con efficacia retroattiva, dall'1/9/2001, sempre che nel frattempo siano stati soddisfatti i requisiti previsti (180 giorni di servizio previsti ed espletamento delle azioni formative).
3. Risorse finanziarie Deve, altresì, intendersi riconfermata
la quota, fissata già dall'anno 1998, di £.160.000 per ciascun docente
destinatario dell'attività di formazione. Si rammenta, in proposito,
che nell'esercizio 2000, con decreto della Direzione generale del personale
e degli affari generali e amministrativi, si è già provveduto
all'assegnazione di un acconto gravante sul capitolo 1698 ed erogato nel corrente
anno 2001. L'eventuale importo a saldo potrà essere fatto gravare sulla
somma in fase di assegnazione, nel corrente esercizio finanziario, sempre sul
capitolo 1698.
4. Itinerari formativi per i docenti neo assunti
L'impianto strutturale ed organizzativo delle attività formative previste per i neo assunti ha registrato in questi anni una notevole usura (ripetitività dei contenuti, prevalenza di lezioni frontali, offerte non adeguate alle domande formative dei docenti…). Da una analisi critica delle esperienze maturate nasce, quindi, l'esigenza di percorrere strade innovative, facendo riferimento alle indicazioni contenute negli ultimi contratti di lavoro (CCNL/99 e CCNI/99) e nelle Direttive 210/99 e 202/00, favorendo una interpretazione evolutiva del quadro già definito dalla C.M. 267/9.
A titolo esemplificativo, si suggeriscono alcuni punti di attenzione:
- L'impianto provinciale
L'affidamento a singoli e distinti direttori di corsi non ha, in genere, consentito l'elaborazione di un progetto formativo territoriale unitario. Tale situazione dovrà essere superata anche alla luce delle nuove strutture territoriali dell'amministrazione scolastica che hanno il compito di supportare direttamente le scuole.
- Le attività seminariali
La formazione ha evidenziato la separatezza tra i luoghi dell'esperienza (le attività di istituto) e i luoghi di riflessione sull'esperienza (gli incontri seminariali). Cresce, quindi, la necessità di privilegiare l'istituto scolastico, inteso come luogo di formazione e di riflessione, magari utilizzando in maniera congrua le risorse esterne, attraverso rapporti di "rete".
- La questione tutoriale
La figura del tutor resta ancora marginale. Essa, invece, andrebbe riproposta come elemento significativo di un processo di formazione, rendendo più efficaci e funzionali i relativi compiti. L'art. 15 del CCNI del 31.8.99 rileva la necessità di "formare appositamente" i tutors al compito di "armonizzare la formazione sul lavoro e l'approfondimento teorico".
- La valutazione
Ogni singola scuola dovrebbe recuperare, nell'ambito dei processi di autoanalisi d'istituto, un ruolo non formale per il comitato di valutazione, anche per verificare la congruenza tra gli obiettivi che i docenti in anno di prova devono perseguire e tutte le opportunità, di fatto, messe loro a disposizione.
- L'utilizzo delle risorse
In
questa fase di riorganizzazione delle strutture amministrative e di creazione
dei servizi di sostegno agli insegnanti e alle scuola, è necessario ipotizzare
modalità innovative e proficue di utilizzo delle risorse esistenti nel
territorio e dei diversi soggetti che offrono formazione (Università,
IRRSAE, istituti di ricerca, Associazioni professionali, Agenzie, ecc.), in
un'ottica progettuale e perequativa.
Si suggerisce, pertanto, che le attività di formazione siano ricondotte
negli ambiti coordinati dall'istituto di appartenenza, dal territorio e dalla
"rete" telematica, utilizzando prioritariamente le nuove opportunità
formative come i sistemi di insegnamento a distanza, gli sportelli informatici,
i web forum, le conference…
I momenti seminariali potranno riguardare tematiche di carattere spiccatamente professionale, da concretizzare sulla base delle offerte del territorio (centri risorse, attività formative di altre scuole ecc.) e delle opzioni personali.
La conseguenza operativa conduce ad una articolazione flessibile del monte ore (40) già previsto dalla normativa vigente per le attività seminariali. Si propongono, a titolo esemplificativo alcune ipotesi.
L'articolazione delle iniziative dovrà comunque salvaguardare i diversi aspetti inerenti l'anno di formazione, tenendo in equilibrio le esigenze istituzionali a carattere nazionale, le domande di sviluppo della specifica professionalità dell'insegnante e i bisogni organizzativi di ogni singola istituzione scolastica.
L'evoluzione dei modelli formativi che si è qui delineata va accompagnata da un efficace intervento di coordinamento e di monitoraggio curato da ciascuna Direzione Generale Regionale, mentre la concreta gestione delle iniziative sul territorio sarà curata dai responsabili degli Uffici Scolastici Provinciali, avvalendosi delle strutture tecniche preposte - al momento - alle attività di formazione in servizio.
I
direttori dei moduli formativi, oltre che predisporre la quota-base delle attività
formative comuni, dovranno assicurare la coerenza e significatività dei
piani personalizzati di formazione che ogni docente presenterà al direttore
del corso per la sua validazione, dopo averlo discusso e concordato con il rispettivo
tutor.
Le diverse modalità che saranno sperimentate nelle realtà regionali
saranno oggetto di attenzione della Direzione generale della formazione e aggiornamento
del personale della scuola e andranno a costituire la base per una nuova impostazione
della formazione dei docenti neo assunti a partire dall'anno scolastico 2001/2002.
IL DIRETTORE GENERALE - ANTONIO ZUCARO
IL DIRETTORE GENERALE reggente - GIUSEPPE COSENTINO