Lettera circolare 4 ottobre 2001
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO - Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Ufficio II
VISTO il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale
dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 ed in particolare l'art.15;
VISTO il contratto collettivo integrativo di amministrazione per il quadriennio
1998-2001 del Ministero della Pubblica Istruzione sottoscritto in data 21 settembre
2000;
VISTO il D.D.G. 17 settembre 2001, con il quale sono state indette le
procedure di selezione per la copertura di complessivi 530 posti nell'area funzionale
C, posizione economica C3, riservati al personale appartenete ai ruoli dell'Amministrazione
scolastica, centrale e periferica - comparto ministeri - ai fini dell'attribuzione
dei profili professionali di "direttore coordinatore per l'area amministrativo-giuridico-legale
e contabile", "direttore coordinatore per l'area socio-organizzativa, gestionale
e per lo sviluppo dell'offerta formativa", "direttore coordinatore per la comunicazione,
l'informazione e la documentazione" e di "direttore coordinatore per l'area
informatica e statistica";
VISTO il D.D.G. 17 settembre 2001, con il quale sono tate indette le
procedure di selezione per la copertura di complessivi 1084 posti nell'area
funzionale C, posizione economica C2, riservati al personale appartenete ai
ruoli dell'Amministrazione scolastica, centrale e periferica - comparto ministeri
- ai fini dell'attribuzione dei profili professionali di "funzionario esperto
per l'area amministrativo-giuridico-legale e contabile", "funzionario esperto
per l'area socio-organizzativa, gestionale e per lo sviluppo dell'offerta formativa",
"funzionario esperto per la comunicazione, l'informazione e la documentazione"
e di "funzionario esperto per l'area informatica e statistica";
CONSIDERATO che si è riscontrata una oggettiva incongruenza tra
quanto previsto relativamente al requisito di accesso costituito dal diploma
di scuola secondaria superiore (diploma di maturità) e il titolo valutabile
di cui alla tabella elencata nell'art.8 dei rispettivi bandi (diploma di qualifica
di durata triennale);
CONSIDERATO che, evidentemente, nell'indicare quale titolo valutabile
il diploma di qualifica di durata triennale, non si è tenuto conto che
tale titolo di studio non consente l'accesso alle procedure di cui trattasi
e, pertanto, non può dar luogo a punteggio;
ATTESA, pertanto, la necessità di rettificare i provvedimenti
in questione,
DECRETA
Le tabelle
di valutazione previste dall'art.8 dei DD.DD.GG. 17 settembre 2001, relativi
al passaggio alle posizioni economiche C2 e C3, sono rettificate nel senso che
per quanto concerne il "titolo di studio" viene eliminata la categoria "diploma
di qualifica di durata triennale".
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO ZUCARO