Decreto
Ministeriale 25 gennaio 2001 -
Coordinamento per gli esami di Stato
Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto l'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, con il quale è stata demandata al Ministero della Pubblica Istruzione la potestà regolamentare in materia di esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini e agli esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n.323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato e, in particolare, gli articoli 9 e 10;
Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1999, n.518;
Ritenuto, sulla base dei riscontri registrati negli esami dei primi due anni di attuazione del nuovo modello di esame, di modificare parzialmente i criteri e le modalità di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato;
Visto l'art.16 della legge 19 novembre 1990, n.341;
Visto, inoltre, l'art.1, comma 11, della legge 14 gennaio 1999, n.4;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, n.195/2000, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 20 novembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.400/1988 (nota n.9960 L.L.P. 1653 del 7.12.2000);
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1
Partecipazione alle Commissioni
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.
Art. 2
Modalità e termini dell'affidamento delle materie ai commissari esterni e interni
1. Le materie affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente dal Ministro della Pubblica Istruzione, con proprio decreto, entro il 15 gennaio.
2. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova. Quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.
3. L'affidamento delle altre materie ai commissari interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
Art. 3
Nomina e formazione delle Commissioni
1. Le commissioni sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione.
2. Ogni commissione è composta da un presidente esterno all'istituto e da non più di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.
3. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione e, comunque, non superiore a quattro.
4. Di norma, i commissari esterni ed interni sono nominati in numero complessivo non superiore a sei. Qualora sia necessario superare il predetto limite, rimane fermo il numero massimo di commissari di cui al comma 2.
Art. 4
Procedure generali di nomina
1. I componenti le commissioni degli esami di Stato sono nominati:
a) secondo
le fasi territoriali di nomina di cui agli articoli 7 e 8;
b) all'interno di ogni fase territoriale, in base ai criteri di cui
agli articoli 5, 6, 7 e 8;
c) in base alle preferenze di cui all'articolo 10.
2. Per indirizzi
particolari di studio si osservano le modalità e i criteri di nomina
indicati nell'articolo 9.
3. Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e dei
divieti stabiliti agli articoli 13 e 15.
4. I Presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per le
quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale indicato
al comma 1. Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale,
si procede alla nomina d'ufficio.
Art. 5
Criteri di nomina dei Presidenti
1. I Presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente ordine
di precedenza:
a) capi
di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti
scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati Femminili;
b) capi di Istituto delle scuole medie statali in possesso di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori;
c) professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
d) ricercatori universitari e assistenti di ruolo, ai sensi della legge
14 gennaio 1999, n.4 e della legge 19 novembre 1990, n.341, citate nella premessa;
e) capi di istituto, nonché docenti di istituti statali d'istruzione
secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo, che risultino
collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici;
f) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti
statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito
nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori;
g) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti
statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da
almeno tre anni incarico di capo d'istituto nelle scuole d'istruzione secondaria
superiore;
h) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti
statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da
almeno tre anni incarico di collaboratore del capo d'istituto nelle scuole
di istruzione secondaria superiore;
i) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti
statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio
di ruolo;
l) docenti delle Accademie di Belle Arti statali con almeno 10 anni
di servizio di ruolo.
2. Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al primo comma, le nomine vengono effettuate:
a) per
i Capi d'Istituto e i docenti, prioritariamente, su commissioni d'esame comprendenti
indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'Istituto sede di servizio
dell'aspirante;
b) per i professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari,
su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine o degli ordini scolastici
coerenti con l'attività svolta.
Art. 6
Criteri di nomina dei commissari esterni
1. I commissari esterni sono nominati, in base al seguente ordine di
precedenza:
a) tra
i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali
di istruzione secondaria superiore, che insegnano, nell'ordine, nelle classi
terminali e nelle classi non terminali;
b) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al
termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria superiore
che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
c) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al
termine dell'attività didattica di istituti statali d'istruzione secondaria
superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi
non terminali;
d) tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore
collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici;
e) tra i docenti che, negli ultimi cinque anni, con rapporto di lavoro
a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine
delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno
per un anno, in istituti statali d'istruzione secondaria superiore e siano
in possesso di abilitazione all'insegnamento di materie comprese nelle classi
di concorso afferenti ai programmi d'insegnamento dell'ultimo anno dei corsi
della scuola secondaria superiore.
2. I docenti
con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione
all'insegnamento delle discipline oggetto di esame.
3. In caso di necessità, si prescinde dal requisito dell'abilitazione,
tenendo conto, comunque, del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi
per l'accesso ai ruoli.
4. In considerazione della specificità dei relativi percorsi formativi,
nelle commissioni d'esame presso gli istituti professionali, tecnici e artistici,
uno o più commissari esterni possono essere nominati tra esperti del
corrispondente settore compresi in elenchi forniti dagli ordini professionali,
dalle associazioni di categoria, da istituzioni pubbliche.
5. Nel rispetto dei criteri di precedenza indicati al primo comma, le
nomine sono effettuate secondo il seguente ordine:
a) su commissioni comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante:
1) per
la materia d'insegnamento;
2) per la classe di concorso in cui è compresa la materia
d'insegnamento;
b) su commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine scolastico, per la classe di concorso relativa alla materia d'insegnamento.
6. Nel caso
di indisponibilità, nell'ambito della regione, di docenti appartenenti
alla stessa classe di concorso, come indicato al comma 5, la nomina viene effettuata,
ove possibile, per classe di concorso affine, all'interno dell'ordine scolastico
cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante.
Art. 7
Fasi territoriali di nomina. Presidenti
1. Le nomine dei Presidenti sono effettuate seguendo le sotto elencate
fasi territoriali:
A. per i capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili:
a) nei
Comuni della regione di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza
espressa;
b) d'ufficio, nei comuni della provincia di abituale dimora o di
servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse;
B. per le altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, di cui alle lettere b),c),d),e),f),g),h),i),l) dell'articolo 5:
c) nei Comuni della regione di abituale dimora o di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;
C. per tutte le categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente:
d) d'ufficio,
nei Comuni della regione di abituale dimora e di servizio, ove non sia stata
possibile la nomina sulle preferenze espresse né, limitatamente ai
capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore, la nomina d'ufficio nella
provincia di dimora o di servizio;
e) d'ufficio, nelle sedi residue a livello nazionale.
2. Relativamente
alle fasi di cui al comma 1, lettera b) e d), l'ordine di assegnazione è
quello di cui alla tabella di vicinanza, utilizzata per i trasferimenti del
personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato
quale più gradito per l'assegnazione d'ufficio. Ove si renda necessario
procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della
Regione viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della Regione,
secondo le tabelle utilizzate per i trasferimenti del personale direttivo della
scuola.
3. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera e), l'ordine di
assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza tra province utilizzata
per i trasferimenti del personale della scuola.
Art.8
Fasi territoriali di nomina. Commissari esterni.
1. Le nomine dei commissari esterni sono effettuate secondo le sottoelencate
fasi territoriali:
a) nel
Comune di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espresso;
b) nei Comuni della provincia di abituale dimora e di servizio, nell'ordine
di preferenza espressa;
c) d'ufficio, nel Comune di abituale dimora o di servizio, ove non
sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse
nelle precedenti fasi a) e b);
d) d'ufficio , negli altri Comuni della provincia di abituale dimora
o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle
preferenze espresse nel corso delle fasi precedenti;
e) nei Comuni di altra provincia, compresa nella Regione cui la provincia
di abituale dimora e di servizio appartiene, nell'ordine di preferenza espresso;
f) d'ufficio, nei Comuni di altra provincia, compresa nella Regione
cui la provincia di abituale dimora o di servizio appartiene, ove non sia
stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse;
g) nelle sedi residue a livello nazionale.
2. Le nomine di cui al primo comma sono effettuate, altresì, secondo il seguente ordine:
a) alle
fasi territoriali di cui alla lettera a) del primo comma partecipano esclusivamente
i docenti con contratto a tempo indeterminato e i docenti di cui all'articolo
6, primo comma - lettera d) -;
b) alle fasi territoriali di cui alle lettere b) e c), partecipano,
nell'ordine, i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di cui
all'articolo 6, primo comma - lettera d), e i docenti con contratto a tempo
determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività
didattiche, in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline
oggetto di esame;
c) alle fasi territoriali di cui alle lettere d), e), f), g) del primo
comma, partecipano, nell'ordine, i docenti con contratto a tempo indeterminato,
i docenti di cui all'articolo 6, primo comma - lettera d), i docenti con contratto
a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine
delle attività didattiche, in possesso dell'abilitazione all'insegnamento,
i docenti con contratto a tempo determinato non in possesso di abilitazione
all'insegnamento delle discipline oggetto di esame;
d) alla fase territoriale di cui alla lettera g) del primo comma, partecipano,
oltre alle categorie di docenti indicati nelle precedenti lettere del presente
comma due, in subordine, i docenti di cui all'articolo 6, primo comma - lettera
e), tenendo conto delle preferenze espresse da questi ultimi, prima di procedere
alla nomina d'ufficio.
3. Relativamente
alla fase di cui al comma 1 lettera d), l'ordine di assegnazione è quello
di cui alla tabella di vicinanza tra Comuni della provincia, a partire dal comune
indicato quale più gradito per l'assegnazione d'ufficio.
4. Relativamente alla fase di cui al comma 1 lettera f), l'ordine di
assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza tra province,
utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola, partendo dalla provincia
limitrofa a quella di dimora o di servizio e passando successivamente alle altre
province della Regione di appartenenza del comune di abituale dimora o di servizio.
5. Relativamente alla fase di cui al comma 1 lettera g), l'ordine di
assegnazione delle nomine d'ufficio è quello di cui alla tabella di vicinanza
tra province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.
Art. 9
Ordine di nomina in indirizzi particolari
1. Le commissioni che comprendono classi di istituti statali ove è
in atto l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo" sono costituite
dal Presidente e da almeno due commissari esterni provenienti da istituzioni
scolastiche nelle quali è in atto la medesima sperimentazione.
2. Le nomine dei Presidenti, nelle commissioni comprendenti classi che
seguono l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo", sono effettuate
seguendo le sottoelencate fasi territoriali:
a) nei
Comuni della Regione di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di
preferenza espresso;
b) d'ufficio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in
base alle preferenze, nei Comuni della Regione di abituale dimora o servizio;
c) al di fuori della Regione di abituale dimora e servizio, secondo
l'ordine di preferenza espresso;
d) d'ufficio, su tutte le altre sedi.
3. Le nomine dei commissari esterni, nelle commissioni di cui al comma 1, sono effettuate secondo le seguenti fasi territoriali:
a) nei
comuni di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
b) d'ufficio, nei Comuni di abituale dimora o di servizio, ove non
sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze;
c) nei Comuni delle province di abituale dimora e di servizio, secondo
l'ordine di preferenza espresso;
d) d'ufficio, nella provincia di abituale dimora o di servizio;
e) fuori della provincia di abituale dimora e di servizio, secondo
l'ordine di preferenza espresso;
f) d'ufficio, su tutte le altre sedi.
4. L'assegnazione
degli aspiranti, anziché nelle commissioni di cui al comma 1, in commissioni
di ordinamento o di altra sperimentazione avviene dopo l'effettuazione di tutte
le fasi di nomina elencate nei commi 2 e 3.
5. Per le nomine nelle sezioni ad opzione internazionale francese e spagnola
funzionanti presso istituti statali, con apposito provvedimento saranno date
specifiche indicazioni sullo svolgimento degli esami in tali indirizzi.
Art. 10
Preferenze a parità di condizioni
1. La preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni,
nell'ambito delle categorie di personale di cui agli articoli 5 e 6, a parità
di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina, è
determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa, per i capi
di istituto, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità
di docenti. A parità di tutte le condizioni la preferenza è determinata
dall'anzianità anagrafica.
Art. 11
Designazione dei commissari interni
1. I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe,
in base ai criteri indicati nell'articolo 2, tra i docenti che insegnano nella
classe materie non affidate ai commissari esterni, appartenenti al consiglio
della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati.
Art. 12
Impedimento ad espletare l'incarico
1. Non è consentito di rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche
se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione
diversi da quelli di servizio.
2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente
al Provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la commissione, il
quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione
dell'impedimento.
3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere
prodotta dai Capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al Provveditore
agli studi della sede di servizio e al proprio Capo d'istituto, entro tre giorni
dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
Art. 13
Preclusioni alla nomina
1. I Presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle
commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto
scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano prestato servizio
negli ultimi due anni e nelle scuole ove abbiano prestato servizio in commissione
d'esame nei due anni precedenti l'anno in corso.
Art. 14
Docenti part-time
1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare
servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e
ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione
agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero
senza la riduzione dell'attività lavorativa.
Art. 15
Divieti di nomina
1. Non si dà luogo alla nomina del personale che si trovi in una
delle seguenti posizioni:
a) qualsiasi
tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio
in epoca posteriore alla data di inizio degli esami;
b) collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi
dell'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale della Scuola;
c) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni;
d) aspettativa o distacco sindacale;
2. Parimenti,
non si dà luogo alla nomina del personale destinatario di sanzioni disciplinari
superiori alla censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente
ovvero che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti
incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti
scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestato in sede disciplinare.
Art. 16
Sostituzioni
1. I Provveditori agli Studi provvedono alla sostituzione dei componenti
esterni impediti ad assolvere l'incarico, tenendo conto, ove possibile, dell'elenco
dei non nominati distinto per sede di servizio e di abituale dimora trasmesso
dal Ministero della pubblica istruzione a conclusione delle operazioni di nomina,
e dei criteri di nomina di cui ai precedenti articoli.
2. Il capo d'istituto, al fine della sostituzione del commissario interno,
valuta l'opportunità di designare un docente della stessa materia dello
stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di materia non
affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di
altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione
in altra commissione.
3. Qualora ciò non si renda possibile, il capo d'istituto designa
un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della stessa materia del commissario
da sostituire o, in mancanza, di materia non rappresentata.
Art. 17
Regione e Province autonome
1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente
decreto in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma 20-bis
della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della
legge 16 giugno 1998, n.191.
2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e
Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del
decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 e dall'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo
6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
Art.18
Abrogazione
1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto
ministeriale 8 novembre 1999, n.518.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
IL MINISTRO
Tullio De Mauro
N.B. Il presente Decreto è all'esame della Corte dei Conti