Decreto ministeriale 20 settembre 2001


Diritto allo studio: scuole statali e paritarie, ripartizione regionale del finanziamento per le borse di studio per l'anno 2001

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO - DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO - UFFICIO V

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica ed il diritto allo studio ed all'istruzione, ed in particolare gli articoli 9, 10, 11 e 12;
VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106 attuativo delle disposizioni in precedenza indicate, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione;
VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 3, del citato D.P.C.M. che prevede come, a decorrere dall'anno 2001, le somme indicate nella tabella A allegata al D.P.C.M. citato e relative alla ripartizione per l'anno 2000 dell'importo iniziale di £. 250 miliardi, s'intendono modificate - con apposito provvedimento dell'Ufficio scrivente - in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilità annuali di bilancio;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 12 della precitata legge 62/2000 la cifra ripartibile ammonta, a decorrere all'anno 2001, a £. 300 miliardi;
CONSIDERATO, altresì, che gli ultimi dati di calcolo rilevati dall'ISTAT coincidono, per quanto riguarda le famiglie con reddito fino a £. 30 milioni, con quelli considerati nella prefata tabella A relativa alla ripartizione afferente all'anno 2000, da nota 12 settembre 2001, n. 6800 dell'Istituto medesimo;
PRESO ATTO, altresì, di quanto convenuto con le competenti Amministrazioni regionali e Dicasteri interessati, nel corso della riunione del I° giugno 2001, relativamente all'identità della base di calcolo, per la ripartizione inerente all'anno 2001, con quella già adottata in sede di riparto per l'anno 2000 nella citata tabella A, con l'unica eccezione dell'elevazione della somma complessivamente disponibile da 250 a 300 miliardi di lire


DECRETA


Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106 riportato in epigrafe, la ripartizione tra le singole Regioni, per l'anno 2001, della somma complessiva di £. 300 miliardi prevista, in particolare, dall'articolo 1, comma 12, della legge 10 marzo 2000, n. 60 per le iniziative contemplate dalla normativa di riferimento, è definita secondo l'allegata tabella A che fa parte integrante del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Riccio