Decreto ministeriale 8 maggio 2001, n.70
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA E DELL'AMMINISTRAZIONE - Uff.VIII
IL MINISTRO
VISTO l'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999;
VISTO l'articolo 50 e la tabella "G" del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola, sottoscritto il 31 agosto 1999, concernenti, rispettivamente, la determinazione del numero delle funzioni aggiuntive da distribuire ad ogni provincia, per la valorizzazione della professionalità del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e gli importi che, con decorrenza 1° settembre 1999, sono assegnati, per il triennio 1999/2001, per il medesimo fine;
VISTO il decreto ministeriale 22 settembre 1999, n.223,riguardante la ripartizione, a livello provinciale, delle funzioni aggiuntive attribuite per l'anno scolastico 1999/2000; VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2001, n.201, relativo alla rideterminazione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di tutte le istituzioni scolastiche ed educative;
VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2001, n. 38, concernente la ripartizione, a titolo di acconto, per l'anno scolastico 2000 -2001, a livello provinciale, tra le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, delle funzioni aggiuntive, di cui all'art. 36 del CCNL, in misura ed importo corrispondenti a quelli già attribuiti, a ciascuna provincia nell'anno scolastico 1999 - 2000;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al secondo biennio economico 2000/2001 del personale del comparto scuola, sottoscritto il giorno 15 marzo 2001, tra le rappresentanze di parte pubblica e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali, ed, in particolare, l'art. 10 che prevede l'erogazione di ulteriori 85 miliardi di cui 50 miliardi in attuazione di quanto previsto dall'art. 50 - comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 35 miliardi, quali risorse derivanti dal recupero dei trasferimenti del personale dagli Enti locali allo Stato;
CONSIDERATO che la sopraindicata somma di £ 85 miliardi va distribuita nella misura di 8/12, in quanto riferita al periodo 1° gennaio 31 agosto 2001;
CONSIDERATO altresì , che è necessario attualmente procedere anche alla distribuzione delle risorse non attribuite con il citato decreto ministeriale n. 38 del 22 febbraio 2001, al fine del completamento della erogazione della somma di 100 miliardi previsti dall'art. 50 - comma 3 del vigente contratto ;
SENTITE le organizzazioni sindacali, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;
DECRETA
ART.1
1. Nell'allegato elenco, costituente parte integrante del presente provvedimento, sono riportate, suddivise analiticamente per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco e collaboratore scolastico, il numero di funzioni aggiuntive e gli importi, al netto degli oneri a carico dello Stato, assegnati a ciascuna provincia per l'anno scolastico 2000 - 2001.
ART.2
1. Le somme di cui al precedente art.1 , corrisposte a titolo di conguaglio, per le funzioni aggiuntive, sono assegnate per effetto di quanto previsto dall'art. 36 del CCNL , dell'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 38 e dall'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro , relativo al secondo biennio economico 2000 - 2001, quali risorse derivanti dal recupero dei trasferimenti del personale amministrativo tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato.
ART.3
1. Le somme di cui al precedente art.1 sono da ripartire, a livello provinciale, tra tutto il personale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compreso quello trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
ART.4
1. In sede di contrattazione provinciale con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo integrativo i dirigenti degli uffici scolastici provinciali, nei limiti della consistenza assegnata, stabiliscono il numero delle funzioni da attribuire a ciascuna istituzione scolastica ed educativa.
ART.5
1. I dirigenti scolatici assegnano le funzioni aggiuntive secondo le procedure enunciate nell'art. 50, comma 2 e nell' art. 52. comma 10.1, del contratto integrativo nazionale ed in conformità ai criteri individuati nelle interpretazioni autentiche dello stesso contratto, sottoscritte il 31 gennaio ed il 5 settembre 2000.
2. Fino alla definizione della sequenza contrattuale, concernente l'adeguamento della tabella di valutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie di istituto, il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche dal personale transitato dagli enti locali è equiparato a quello contemplato dall'allegato "7" del vigente contratto integrativo di comparto. Analoga equiparazione deve essere effettuata per la valutazione degli ulteriori titoli previsti dallo stesso allegato, a favore del succitato personale.
ART.6
1. Le funzioni aggiuntive assegnate, ma eventualmente non utilizzate da parte delle istituzioni scolastiche sono ridistribuite, a cura dei competenti Provveditori agli Studi, secondo le modalità di cui all'art.50 - commi 5 e 6 del CCNI.
ART.7
1. Per il corrente anno scolastico 2000/2001, qualora sulla medesima funzione aggiuntiva si avvicendino più soggetti, gli stessi devono essere retribuiti proporzionalmente, secondo modalità da individuare in sede di contrattazione integrativa di istituto.
IL MINISTRO
Tullio De Mauro