Circolare ministeriale 26 febbraio 2001, n.43
Prot. n.283
Direzione
Generale Istruzione Elementare
Coordinamento delle scuole in ospedale
Oggetto: Protocollo di intesa "Tutela
dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento delle relazioni
affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati" e protocollo
di intesa "La scuola in strada e nelle zone a rischio".
Il 27 settembre 2000 i Ministri della Pubblica Istruzione, della Sanità
e della Solidarietà Sociale hanno siglato congiuntamente il protocollo
di intesa sulla scuola in ospedale e, limitatamente ai Ministri della Pubblica
Istruzione e della Solidarietà Sociale, è stato siglato in pari
data l'ulteriore protocollo relativo alle scuole in strada, alle scuole a rischio
di dispersione e devianza minorile e alle scuole connotate dall'inserimento
di un significativo numero di alunni immigrati.
E' di tutta evidenza la forte valenza sociale dei due protocolli riferiti ad
ambiti di attività che da tempo vedono il dispiegarsi fattivo e altamente
professionale del nostro sistema scolastico. Con la presente nota, oltre alla
comunicazione ufficiale del testo dei due protocolli in oggetto, si intende
offrire alcune indicazioni operative per gli Uffici scolastici e le scuole direttamente
interessate.
Protocollo di intesa sulle scuole in
ospedale
Il protocollo in oggetto interviene in una realtà da tempo operativa
(si pensi alle esperienze pluriennali della scuola dell'infanzia, elementare
e media) nella quale sono già in atto proficuamente numerose convenzioni
a carattere locale tra uffici scolastici, scuole, aziende ospedaliere ed enti
locali che garantiscono il servizio per i minori ricoverati.
Le novità introdotte dal testo del protocollo, per ciò che concerne
il sistema scolastico, riguardano essenzialmente l'estensione dell'attivazione
del diritto allo studio per le scuole di ogni ordine e grado e, pertanto, anche
per le scuole secondarie di II grado, anche alla luce della legge n. 9 del 2
gennaio 1999 che ha elevato l'obbligo di istruzione, nonché l'attivazione
di forme di istruzione domiciliare qualora la grave patologia in atto non preveda
il ricovero ma impedisca, nel contempo, la frequenza della scuola per lungo
lasso di tempo (almeno 30 giorni) come nel caso, per esempio, di minori che
sono sottoposti a terapie immunodepressive. In questi casi, infatti, i pazienti
ricevono brevi cure in day-hospital ma non possono essere esposti alle intemperie
e frequentare luoghi affollati come un'aula scolastica.
Altro principio importante introdotto nel protocollo è quello che considera,
ferma restando la priorità dell'intervento medico sanitario, le attività
didattiche come parte integrante del processo curativo e riconduce ad unità,
nei limiti del possibile, le necessità curative, scolastiche e di relazione
degli alunni malati.
Il servizio didattico, pertanto, non sarà più un qualcosa che
si aggiunge pedissequamente nei giorni di ricovero ad una attività medica
a se stante, ma diviene, con la dovuta flessibilità, parte integrante
del processo curativo, che non risponde solo freddamente ad un diritto costituzionalmente
garantito ma contribuisce al mantenimento o al recupero dell'equilibrio psicofisico
degli alunni ricoverati tenendo il più possibile vivo il tessuto di relazioni
dell'alunno con il suo mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed
amicali da esso derivante.
Si richiama altresì l'attenzione sugli impegni assunti dal Ministero
della Sanità che definirà con le Regioni un programma di specifici
interventi volti, per esempio, alla collaborazione del personale medico, alla
formazione e aggiornamento dei docenti in ordine alle conoscenze mediche e ospedaliere,
all'estensione della copertura assicurativa, alla messa in opera di supporti
logistici per strumenti telematici e tecnologici eventualmente utili per l'istruzione
a distanza, ecc..
Di rilievo appare inoltre l'impegno assunto dal Ministro per la Solidarietà
Sociale a proporre alle Regioni e agli Enti Locali di riservare una particolare
attenzione, nell'allocazione dei fondi di cui alla legge n. 285/97, per attività
mirate alla tutela dei cittadini di minore età ospedalizzati o costretti
a lunghi periodi di degenza. La C.M. n. 353 prot. 11718 del 7 agosto 1998, avente
ad oggetto il servizio scolastico nelle strutture ospedaliere e che ad ogni
buon fine si allega, è ancora per molti versi operativa ed attuale per
quanto riguarda la formazione dei docenti, la flessibilità organizzativa,
l'iscrizione degli alunni ed i rapporti con la scuola di provenienza.
Per quanto riguarda il rapporto tra scuola ospedaliera e scuola di provenienza
appare necessario ribadire la pariteticità di tale rapporto e la necessità
di scambio di informazioni e dati.
Qualora l'alunno abbia frequentato per periodi temporalmente rilevanti la scuola
in ospedale, questa trasmette alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza
in ordine al percorso formativo individualizzato che è stato attuato,
nonché in merito alla valutazione periodica e/o finale. Nel caso in cui
la frequenza della scuola ospedaliera abbia avuto una durata prevalente, questa
effettua lo scrutinio, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale
fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dal consiglio di
classe; analogamente si procede quando l'alunno ricoverato nel periodo di svolgimento
degli esami finali, debba sostenere in ospedale le relative prove. La pariteticità
impone comunque alla scuola di appartenenza di tenere conto delle valutazioni
effettuate dalla scuola ospedaliera.
Particolari problemi sono connessi invece alla prevista estensione delle scuole
ospedaliere anche all'istruzione secondaria di II grado. Per quanto riguarda
la scuola di base, infatti, la relativa semplicità della struttura ordinamentale
ha consentito, prima per la scuola elementare e poi per la scuola media, la
possibilità di prevedere i posti necessari già in organico di
diritto. La complessità della attuale scuola secondaria di II grado e
la molteplicità di indirizzi inducono a cercare una soluzione che superi
la fase per così dire "volontaristica" e che renda disponibili risorse
professionali certe senza però dover prevedere in organico di diritto
tutte le risorse professionali necessarie per sopperire alle esigenze di tutti
gli indirizzi ad oggi esistenti.
Le esperienze positive già in atto a Bologna ed a Roma, l'una facente
capo all'Istituto Professionale Alberghiero di Castel S. Pietro Terme e l'altra
ad una attività in rete tra scuole superiori di Roma e provincia, inducono
a ritenere percorribile, anche per le scuole ospedaliere di II grado, la possibilità
di una stabilizzazione in organico di diritto almeno per le discipline dell'area
comune: italiano - storia - matematica - lingue straniere - diritto ed economia
- scienza della terra e biologia.
Per le ulteriori aree di indirizzo, data l'eterogeneità della potenziale
utenza, si continuerebbe a sopperire alle varie esigenze con docenti volontari
parzialmente o totalmente in esubero, con docenti titolari disponibili, retribuiti
con specifiche risorse compresi i fondi della legge relativa all'ampliamento
dell'offerta formativa o con altri fondi eventualmente disponibili, e con docenti
volontari a riposo.
Per valutare la percorribilità dell'ipotesi di stabilizzare almeno in
parte in organico di diritto l'attività delle scuole ospedaliere di II
grado è indispensabile quantificare le ore di insegnamento necessarie.
A tal fine gli uffici competenti vorranno, con cortese sollecitudine, individuare
sul territorio, ove la presenza di presìdi ospedalieri faccia presumere
una significativa degenza di alunni, alcune scuole secondarie di II grado che
possiedano le seguenti caratteristiche:
Una
volta individuate, la scuola o le scuole di riferimento dovranno prendere immediati
contatti con le strutture ospedaliere presenti sul territorio al fine di verificare,
preferibilmente per l'ultimo triennio, la media storica di alunni ricoverati
ovvero in day-hospital frequentanti la scuola secondaria di II grado. Tale rilevazione
dovrebbe consentire la quantificazione, seppure di massima, delle ore annualmente
necessarie per sopperire alle varie esigenze e prevedere il fabbisogno di organico.
Resta inteso che un eventuale rapporto organico tra scuole e strutture ospedaliere,
ove se ne rappresenti una significativa necessità, dovrà essere
preceduto da un protocollo d'intesa tra i soggetti istituzionali coinvolti,
sulla falsariga del protocollo generale in oggetto.
Appare opportuno che la fase dell'eventuale previsione di organico sia effettuata
sentite anche le Organizzazioni sindacali.
Per un intervento il più possibile coordinato e proficuo della scuola
nei presìdi ospedalieri presenti sul territorio occorre pertanto mettere
in atto quanto segue:
In
conclusione, nel ribadire ancora che gli insegnamenti di aree comuni saranno
acquisiti in organico di diritto, si precisa che, limitatamente al prossimo
anno scolastico 2001/2002, la determinazione delle risorse necessarie dovrà
essere effettuata nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione
di fatto.
Protocollo di intesa "La scuola in
strada e nelle zone a rischio"
Appare superfluo sottolineare la valenza politico-sociale del protocollo d'intesa
stipulato tra Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero per la Solidarietà
Sociale alla luce dei cospicui fondi previsti dalla legge n. 285/97, recante
disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia
e l'adolescenza.
Con la predetta intesa due soggetti istituzionali si impegnano a sostenere,
ognuno per la propria parte, tutte le attività poste in essere dal sistema
scolastico nelle zone a rischio di dispersione scolastica e devianza minorile,
nelle zone connotate da un forte afflusso di minori stranieri o appartenenti
a gruppi svantaggiati e in tutte le esperienze di c.d. "scuola itinerante o
scuola in strada".
L'intento dichiarato è quello di inserire a pieno titolo tutte le scuole
interessate ai predetti fenomeni nel circuito virtuoso degli interventi programmati
a livello locale e finanziati con i fondi della citata legge n. 285/97.
E' opportuno ricordare che su questo fronte il Ministero della Pubblica Istruzione,
oltre al dispiegarsi del notevole sforzo professionale del personale scolastico,
impegna annualmente, d'intesa con le Organizzazioni sindacali di comparto, notevoli
risorse finanziarie (93 miliardi annui per le scuole situate in zone a rischio
di dispersione scolastica e devianza minorile e 10 miliardi annui per le scuole
con più del 10% di alunni stranieri frequentanti) cui dovranno essere
aggiunti gli ulteriori interventi finanziari dell'Unione Europea.
Anche per quanto riguarda le situazioni a rischio, in molte parti del territorio
sono stati già effettuati proficui interventi integrati tra sistema scolastico
e sistema delle autonomie locali alla luce della legge n. 285 (per es. Torino,
Napoli, Roma, ecc.) Si tratta, anche in questo caso, della necessità
che tutto il sistema scolastico nazionale sia consapevole delle notevoli potenzialità
offerte dalla legge n. 285 e di riuscire ad inserirsi a pieno titolo nelle attività
programmatorie di intervento sul territorio.
Le risorse finanziarie esistono, si tratta però di riuscire a far emergere
e presentare in modo credibile e circostanziato le esigenze locali del sistema
scolastico e di presentarsi nei vari "tavoli" di programmazione come soggetto
attivo potenzialmente destinatario delle risorse riservate dalla legge n. 285/97
all'infanzia e all'adolescenza.
Appare opportuno, in questa sede, riassumere le fasi procedurali previste dalla
citata norma:
Il Ministro per la solidarietà sociale provvede alla ripartizione
1. Le Regioni
Gli
Enti locali, compresi negli ambiti territoriali di intervento (Comuni, Comuni
associati, Comunità montane, Province) con Accordo di programma, con
la partecipazione di Provveditorati agli Studi, ASL, Centri di giustizia minorile
e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
a) approvano i Piani territoriali di intervento - durata massima tre anni -
articolati in progetti immediatamente esecutivi - con piano economico e copertura
finanziaria
b) li inviano alle Regioni
Le Regioni entro 60 giorni dalla presentazione
a) approvano i piani territoriali di intervento
b) emanano il decreto di finanziamento
2. I Comuni riservatari della quota pari al 30% del Fondo
(Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi,
Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari) rispondono direttamente
al Dipartimento degli Affari Sociali
a) predispongono i Piani territoriali di intervento, con l'ausilio degli accordi
di programma e la partecipazione di Provveditorati agli Studi, ASL, Centri di
giustizia minorile e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
b) li inviano alle Regioni, per opportuna conoscenza, per la valutazione delle
sinergie con le iniziative riguardanti l'intero territorio regionale e per la
redazione della relazione annuale
E' evidente che uno sforzo ed una attenzione particolari devono essere posti
dagli usffici competenti ai particolari percorsi di formazione cui dovranno
partecipare i docenti impegnati sia nelle scuole ospedaliere che nelle scuole
situate in zone a rischio o a forte processo immigratorio.
Si prega di tenere informato lo scrivente Ufficio dei progetti già in
atto alla luce della legge n. 285/97 nonché di quelli presentati o in
via di presentazione. Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere reperiti
sul sito del Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e
l'adolescenza www.minori.it e sul
sito di questo Ministero www.istruzione.it
I Provveditori agli Studi vorranno dare la massima diffusione alla presente
circolare presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Il Ministro