Circolare Ministeriale n.5 del 12 gennaio 2001
D13-Prot. 119
OGGETTO: D.M.7 dicembre 2000, n.271 - Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - INDICAZIONI OPERATIVE.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. 7 dicembre 2000, n.271, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2001, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva, ad integrazione di quelle contenute nelle precedenti circolari ministeriali n.213 dell'8 settembre 2000 e n.234 del 19 ottobre 2000.
A) Cessazioni dal servizio
Il D.M. 7 dicembre 2000, n.271, registrato in data 17 dicembre 2000 al n.94
dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero, fissa, all'art.1,
il termine finale del 15 febbraio 2001 per la presentazione, da parte di tutto
il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per
compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio,
di trattenimento in servizio al raggiungimento del 65° anno di età, per
gli effetti a valere dal 1° settembre 2001.
Gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze entro
la stessa data del 15 febbraio 2001.
Tale termine del 15 febbraio 2001 deve essere osservato anche da coloro che
manifestino la volontà di cessare prima della data finale fissata in
un precedente provvedimento di permanenza in servizio, nonché dal personale
che chieda la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione
contestuale del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni
previste dal decreto 29 luglio 1997, n.331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
I dirigenti scolastici devono indirizzare le domande di cui trattasi, compresa
l'eventuale revoca delle medesime, a questo Ministero - Dipartimento per i servizi
nel territorio - Direzione Generale del Personale e al competente Provveditorato
agli Studi. Ove già prodotte, dovranno essere fatte pervenire a tale
Dipartimento e al competente Ufficio scolastico provinciale, se in possesso
di uffici diversi da questi, facendo, in caso di necessità, fotocopia
di dette istanze.
Il personale docente, educativo ed ATA deve indirizzare le domande in questione,
compresa l'eventuale revoca delle medesime, alla scuola di titolarità,
tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità, e,
per conoscenza, al competente Provveditorato agli Studi. Se già presentate,
le istanze medesime devono essere inviate all'istituzione scolastica e al Provveditorato
agli Studi nei termini precisati, qualora gli stessi non ne siano già
in possesso.
Una copia dell'istanza di dimissioni volontarie dal servizio, non revocata,
dovrà essere rimessa dopo il 15 febbraio 2001, da parte dei Provveditorati
agli Studi, per i dirigenti scolastici e, da parte delle istituzioni scolastiche,
per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario alla
competente sede provinciale dell'INPDAP.
Si ritiene opportuno rammentare che, in virtù del d.P.R. 28 aprile 1998,
n.351, per le domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di
servizio, di dimissioni volontarie e di trattenimento in servizio, qualora non
siano state revocate, non occorre, come già precisato nella circolare
ministeriale 30.12.1998, n.496, emettere alcun provvedimento formale e che le
istanze stesse s'intendono accettate alla data del 15 febbraio 2001.
L'emissione di un provvedimento formale è richiesta quando le autorità
competenti hanno comunicato agli interessati, entro 30 giorni dal 15.2.2001,
cioè entro il 17 marzo 2001, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento
della domanda di dimissioni per procedimento disciplinare in corso.
Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con effetto dalla
data di emissione del relativo provvedimento, che rientra, per i dirigenti scolastici,
nella competenza del Dipartimento per i servizi nel territorio -Direzione Generale
del Personale- e per il personale docente, educativo ed A.T.A., in quella del
dirigente scolastico.
L'art.2 del decreto ministeriale in esame disciplina i casi di mancata maturazione
del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario, perché
privo dei requisiti prescritti.
L'accertamento del diritto alla pensione resta per il corrente anno scolastico
nelle competenze degli Uffici scolastici provinciali.
In considerazione di ciò, i Provveditorati agli Studi vorranno comunicare
il mancato conseguimento del diritto alla pensione entro il 5 aprile 2001 agli
interessati, i quali, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno
la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie.
La disponibilità delle funzioni per l'inserimento dei dati delle cessazioni
dal servizio, per le istituzioni scolastiche, è prevista immediatamente
dopo il 15 febbraio 2001, cioè in un momento di certezza sulla prosecuzione
o meno del rapporto di lavoro.
A tale acquisizione nel SIMPI provvederanno, per il personale docente, educativo
ed A.T.A., le medesime istituzioni scolastiche, compresa la revoca delle dimissioni
volontarie in caso di mancata maturazione del diritto a pensione; si richiede,
tuttavia, ai Provveditorati agli Studi un'attività di assistenza e di
verifica, attesi i riflessi che le cessazioni dal servizio hanno su una molteplicità
di operazioni delicate, quali la mobilità, gli organici, etc.
All'inserimento nel sistema informativo degli analoghi dati per i dirigenti
scolastici, continuano a provvedere gli uffici scolastici provinciali.
B) Trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio sino al 1° settembre
2001
La circolare ministeriale 30 agosto 2000, n.205 prevede che il passaggio delle
competenze alle istituzioni scolastiche di cui all'art.14 del d.P.R. 8 marzo
1999, n.275 debba avvenire con gradualità.
Come è noto la materia pensionistica si caratterizza per la complessità
della normativa che richiede una esperienza consolidata.
Inoltre occorre considerare che, avendo riguardo all'esistente architettura
del sistema informativo, elementi fondamentali per il trattamento di quiescenza
sono acquisibili attraverso le funzioni relative alla dichiarazione dei servizi
e alla ricostruzione di carriera.
Secondo il piano tempificato allegato alla succitata circolare 205/2000 la disponibilità
di tali funzioni per le istituzioni scolastiche è prevista rispettivamente
per i mesi di gennaio e aprile dell'anno 2001.
Inoltre il D.M. 7 dicembre 2000, n.271, all'art.2, prevede, come evidenziato
in precedenza, che entro il 5 aprile 2001 deve essere notificata al personale
che ha presentato domanda di dimissioni volontarie la mancata maturazione del
diritto alla pensione.
La ristrettezza dei tempi, come è evidente, rende inevitabile il mantenimento
nei Provveditorati agli Studi degli adempimenti relativi al trattamento di quiescenza
per le cessazioni dal servizio che avranno effetto sino al 1° settembre 2001,
comprese, pertanto, anche quelle per limiti di età, per compimento del
40° anno di servizio e per dimissioni volontarie, secondo le indicazioni contenute
nelle circolari ministeriali n.213 dell'8 settembre 2000 e n.234 del 19 ottobre
2000.
Con l'occasione si precisa che anche per i casi di liquidazione dell'indennità
"una tantum" in luogo di pensione occorre inviare il prospetto informativo oltre
la documentazione specificata nelle stesse circolari n.213 e 234, necessaria
per tale forma di trattamento di quiescenza, inclusa la domanda di liquidazione,
senza l'eventuale mod.L.322, adempimento che sarà effettuato dalla competente
sede provinciale dell'INPDAP.
In questa fase si reputa, altresì, necessario che i Provveditorati agli
Studi coinvolgano nell'espletamento delle varie attività le istituzioni
scolastiche, approntando i modelli organizzativi ritenuti più idonei
secondo la realtà territoriale (organizzazione di specifici incontri,
anche sulla base delle indicazioni contenute nella c.d.s. del 22 dicembre 2000
prot.n.3727, eventuale individuazione di scuole di riferimento). Viene, così,
a delinearsi pure il nuovo ruolo richiesto alle previste articolazioni dell'Ufficio
Scolastico Regionale, attraverso le funzioni di assistenza e di supporto alle
istituzioni scolastiche, alle quali gli elementi su una materia molto complessa
devono essere trasmessi con gradualità.
C) Valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione
Si ritiene opportuno rammentare che per le domande di riscatto e/o di computo,
di ricongiunzione di cui alle leggi 29/1979 e 45/1990 e di sistemazione contributiva
di cui all'art.142 - comma 2 - del T.U. 29 dicembre 1973, n.1092 devono essere
tenute presenti le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n.213/2000
e n.234/2000, con le seguenti ulteriori precisazioni.
Come già detto non devono essere inviati alle Ragionerie Provinciali
dello Stato per il prescritto riscontro i provvedimenti emessi sulla base delle
suddette istanze presentate entro il 31 agosto 2000, se riferite al personale
cessato o cessando nel periodo dal 2 settembre 2000 al 1° settembre 2001; rimane
il riscontro in questione se le domande stesse non sono connesse a cessazioni
dal servizio.
Le domande di valutazione relative all'applicazione degli istituti di cui sopra
prodotte d'ora in poi devono essere indirizzate dagli interessati alla competente
sede periferica dell'INPDAP e per conoscenza alla scuola di titolarità.
Le domande già presentate dal 1° settembre 2000 dovranno essere fatte pervenire dall'ufficio che ne è in possesso alla competente sede periferica dell'INPDAP dandone comunicazione alla Scuola di titolarità, se diversa da tale Ufficio.
Successivamente la sede periferica dell'ente previdenziale procederà
all'istruttoria sulle medesime richieste, chiedendo le notizie occorrenti al
Provveditorato agli Studi per l'anno scolastico in corso.
Comunque è opportuno già coinvolgere le istituzioni scolastiche
nell'espletamento delle relative operazioni, come suggerito per le pratiche
di trattamento di quiescenza.
Si precisa, altresì, che qualora una persona abbia prodotto una domanda
anteriormente al 1° settembre 2000 e un'altra da tale data in poi, la prima
istanza va definita secondo le modalità più sopra descritte.
Infine, per quanto riguarda le informazioni richieste dalla sede periferica
dell'INPDAP, vanno comunicati i dati retributivi come sono presenti al sistema
informativo, con riserva di fornire quelli aggiornati una volta definita la
posizione economica degli interessati.
D) Indennità di buonuscita - Liquidazione e riscatto
L'art.2 - commi 1 e 2 - della legge 8 agosto 1995, n.335 prevede il passaggio
all'INPDAP delle competenze in materia pensionistica e non anche alcuni adempimenti
connessi al trattamento di fine rapporto, come attività diretta alla
compilazione dei modelli PL1, PL2 e PR1.
Pertanto, i Provveditorati agli Studi vorranno curare le operazioni che ineriscono
al trattamento di fine rapporto, previo coinvolgimento delle stesse istituzioni
scolastiche nei termini suindicati.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente
circolare, che è diramata d'intesa con l'INPDAP - Direzione Centrale
Prestazioni Previdenziali -.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Paradisi