Ordinanza
ministeriale 11 aprile 2002, n. 43
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2001/2002
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO il
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato
il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art.205, comma
1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di
disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative
degli scrutini ed esami;
VISTA la Legge 10 dicembre 1997, n.425, concernente disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R.323/7/98, n.323, recante disci-plina
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, di seguito denominato "Regolamento";
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R.7/1/99, n. 13, recante la disci-plina
delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella
Regione Valle d'Aosta;
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n.448, recante "Disposizioni per la
for-mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002) che, all'art.22, comma 7, introduce modifiche all'art.4 della legge 10.12.1997,
n.425;
VISTO il D.M. n. 20 in data 28.02.2002, concernente le modalità
di svolgi-mento della 1a e 2a prova scritta degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di stu-dio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico
2001-2002;
VISTO il D.M. n.429 in data 20.11.2000, concernente le "caratteristiche
formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima";
VISTO il D.M. n. 358 del 18/9/98, concernente la costituzione della aree
disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento
del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secon-daria superiore;
VISTO il D.M. 104 del 25.1.2001 "regolamento sulle modalità e
i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari
ester-ni e sui criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione
dei compo-nenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore";
VISTO il D.M. n.21 del 28/2/2002 " Esami di stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e modalità di nomina,
designa-zione e sostituzione dei Presidenti e dei componenti delle commissioni
d'esame.";
VISTO il D.M.26.10.2000, n.243 concernente le certificazioni e i relativi
modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n.49, concernente l'individuazione delle
tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
VISTO il D.M. n.22 del 28/02/2002 "Norme per lo svolgimento degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle
classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2001/2002;
VISTO il decreto ministeriale n.2 del 9 gennaio 2002 con il quale sono
state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
VISTO il decreto ministeriale n.9 del 25 gennaio 2002 "Esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei
componenti le commissioni d'esame.";
VISTA la C.M. n.23 del 28/02/2002, sulla formazione delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
supe-riore per l'anno scolastico 2000-2001;
VISTA la circolare ministeriale n.261 del 22.11.2000, concernente i candi-dati
esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione se-condaria
superiore;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 "Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59";
VISTO il D.P.R. 6 novembre 2000, n.347, con il quale è stato adottato
il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica
istruzione;
VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 2001, concernente la riorganiz-zazione
degli uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTO l'art.21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, intro-dotto
dall'art.1, comma 22, della Legge 16/6/1998, n.191;
VISTO il D.P.R.20/10/98, n. 403, recante il Regolamento di attuazione
de-gli artt.1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazio-ne
delle certificazioni amministrative;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale 29 marzo 2001,n.59 sul calendario scola-stico
per l'anno 2001/2002;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 "norme per la parità scolastica
e di-sposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTO il D.L.vo 20 luglio 1999, n.258, recante, tra l'altro, norme relative
alla trasformazione del C.E.D.E. in Istituto nazionale per la valutazione del
Si-stema dell'Istruzione;
VISTO il D.P.R.21 settembre 2000, n.313, concernente il regolamento di
organizzazione dell'istituto di cui al citato D.L.vo n.258/99;
VISTO il D.I. 10 marzo 1997, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio
1997, reg.001, f.268, concernente norme transitorie per il passaggio al sistema
di formazione universitaria degli insegnanti di scuola materna ed elementare;
VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot.n.9007, concernente la costituzione
di una struttura tecnico - operativa per gli esami di Stato;
VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
ORDINA
ART.
1
INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME
1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per l'anno 2001/2002, ha inizio il giorno 19 giugno 2002.
ART.
2
CANDIDATI INTERNI
1. Sono
ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato
l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna
disciplina in sede di scrutinio finale;
b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi
alle ab-breviazioni di cui al successivo comma 2;
c) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che abbiano
frequentato le ultime classi di un corso di studi avente le caratteristiche
di cui al-l'art.2 comma 1 lettera c) del Regolamento e che siano stati valutati
con attribu-zione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale;
d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che,
avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche
di cui all'art.2, comma 1, lettera c) del Regolamento, siano stati ammessi alle
ab-breviazioni di cui al successivo comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti dal precedente comma 1, lettera d), gli alunni iscritti alle penultime
classi possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente
esame di Stato nei seguenti casi:
a) abbreviazione per merito quando nello scrutinio finale per la promozio-ne
all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna mate-ria.
Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di
tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica;
b) abbreviazione per obbligo di leva quando comprovino anche mediante
dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del D.P.R. 403/98, citato in premessa,
di essere tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui
chiedono di sostenere l'esame o in quello successivo. Condizione indispensabile
per es-sere ammessi agli esami è la promozione all'ultima classe per
effetto di scruti-nio finale senza debito formativo.
3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere
gli esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione per merito, per non
aver riportato la votazione prescritta, possono ugualmente sostenere gli esami
pur-ché soggetti agli obblighi di leva. A tal fine resta valida la domanda
a suo tempo presentata per l'ammissione agli esami per merito.
ART.
3
CANDIDATI ESTERNI
1. Sono
ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo e
dalla C.M.22/11/2000 n.261, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare
in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno
un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendente-mente
dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in
cui si svol-ge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione
di qualsiasi titolo di studio inferiore;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso
di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15
marzo.
2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli
isti-tuti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare
in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma,
rispettiva-mente, di qualifica e di licenza corrispondente;
b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza
da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto indi-pendentemente
dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione
di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente,
di qualifica e di li-cenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso
di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e
del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15
marzo.
3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi
quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono documentare, altresì,
di aver esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata
e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale
svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo
specifico indirizzo del-l'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa
deve consistere in un'attività ca-ratterizzata da contenuti non esclusivamente
esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione
del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza
e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze
di formazione o lavora-tive svolte presso pubbliche amministrazioni è
ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà conforme al modello al-legato, prodotta ai sensi del D.P.R.
n. 403/98. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai candidati
agli esami nei corsi post-qualifica ad esauri-mento.
4. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di Istituto tecnico per il Turismo, i quali, per motivi
di impedimento de-bitamente comprovati, non abbiano effettuata la pratica di
agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. E' consentito, altresì,
ai candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le attività
sociali - indirizzo dirigenti di comunità - , i quali, per motivi di
impedimento debitamente comprovati, non ab-biano svolto il tirocinio di psicologia
e pedagogia, sostenere gli esami di Stato, a condizione che abbiano effettivamente
svolto il tirocinio relativo agli anni prece-denti l'ultimo (terza e quarta
classe). Il mancato svolgimento del tirocinio, la mancata effettuazione della
pratica di agenzia dovranno essere annotate nella certificazione integrativa
del diploma prevista dall'art. 13 del regolamento.
5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di pro-mozione
o idoneità all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi di un
Pae-se appartenente all'Unione Europea di tipo o livello equivalente, è
subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7.
6. I candidati provenienti da paesi dell'Unione Europea, che non siano
in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello
equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste
dal comma 1, lettere a), c), d), e dal comma 2, lettera c), previo superamento
dell'esame preliminare di cui all'art. 7. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo
scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto
con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto
dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
7. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi
interna-zionali anche derivanti da specifici accordi.
8. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano soste-nuto
o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame rela-tivo
allo stesso corso di studio.
9. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo,
indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.
ART.
4
SEDI DEGLI ESAMI
1. Sono
sedi degli esami di Stato per i candidati interni gli istituti statali, gli
istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1,
lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.
2. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi
frequentato.
3. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma
3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n.297, sono sedi di esame soltanto
gli istituti statali e gli istituti paritari.
Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi
privati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che
dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
4. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei
candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale,
per gli altri candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari
sedi di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza.
Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di
comunità presso gli Istituti Tecnici per le attività sociali valgono
le indicazioni di carattere organizzativo di cui al para-grafo 4 della C.M.
n. 261 del 22.11.2000.
5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme
di cui al D.P.R.403/98.
6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in
un co-mune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda
ivi so-stenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale
un'apposita dichiara-zione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai
sensi del D.P.R.403/98 da cui risulti la situazione personale che giustifica
la presentazione della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di dimora
abituale. Se il candidato è minorenne, la di-chiarazione è resa
dall'esercente la potestà genitoriale.
7. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli
istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione
che co-involga sia l'ordinamento che la struttura curricolare (c.d. maxisperimentazione),
con le seguenti eccezioni:
- abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale o paritaria
ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e abbiano
conseguito la promozione o la idoneità alla quinta classe;
- chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari
ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi, ricorrendo
le condi-zioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami, compresi
quelli prelimi-nari, sui programmi approvati con D.M. 31 luglio 1973;
- chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari
in cui è attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca", sempreché
abbiano conse-guito la promozione o l'idoneità alla quinta classe in
un corso sperimentale rela-tivo al medesimo progetto presso istituzioni scolastiche
dello stesso ordine di studi di quello cui appartiene l'istituto sede d'esame.
- limitatamente all'anno scolastico 2001/2002, giusta le note n. 12007 del 28.8.2001
e n. 13902 del 14.9.2001, i candidati che nel decorso anno scolastico hanno
sostenuto con esito negativo l'esame di Stato di istituto magistrale o che siano
in possesso di promozione o di idoneità alla quarta classe di istituto
magi-strale, in considerazione dell'estinzione del predetto ordine di studio,
possono essere ammessi all'esame di Stato in Istituti in cui siano attivate
sperimentazio-ni il cui titolo terminale è corrispondente a quello di
istituto magistrale. I suddetti candidati sostengono l'esame preliminare solo
sulle materie o parti di program-ma non coincidenti con quelle del corso di
studio già seguito.
8. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordina-mento
o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite"
dette anche coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda
di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi
oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordi-nari.
9. Il dirigente scolastico trasmette al Direttore generale dell'Ufficio
Scola-stico Regionale, ai fini della successiva assegnazione ad altro o altri
istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle disposizioni di
cui ai commi 4, 5 e 6.
10. Ferma restando la possibilità di configurare commissioni apposite
con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni,
il di-rigente scolastico provvede altresì a trasmettere al Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale le domande presentate dai candidati
esterni che risultino in eccesso rispetto alla ricettività dell'istituto,
con riferimento al nu-mero di classi terminali dell'indirizzo richiesto, al
numero di candidati assegna-bili a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento
degli esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza
di un numero sufficiente di do-centi - anche di classi non terminali del medesimo
istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione
delle commissioni. A tal fine, il diri-gente scolastico tiene conto dell'ordine
cronologico di acquisizione agli atti del-l'Istituto delle domande prodotte
dai candidati esterni. Relativamente agli esami nell'indirizzo di dirigente
di comunità presso gli Istituti Tecnici per le Attività So-ciali
valgono le indicazioni di cui al par.4 della citata circolare n.261/2000.
11. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini della redistribuzione dei candidati
ester-ni, procede come segue:
a) assegna, d'intesa con i dirigenti scolastici interessati, le domande
ad altro o altri Istituti dello stesso indirizzo della provincia;
b) qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti
della provincia, secondo le indicazioni della lettera a), assegna le domande
in eccedenza ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di province vicine.
12. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico
indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale,
non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma
11, lettere a) e b), il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
dispone che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo
si svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di tipo e di ordine diverso,
della provincia, ivi com-presi quelli non impegnati in esami di Stato. In tale
situazione:
il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede alla configu-razione
di apposite commissioni con soli candidati esterni;
i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al quale sono
state presentate le domande per ogni utile riferimento e collegamento all'attività
didattica delle classi stesse e in particolare al documento predisposto dal
consi-glio di classe ai sensi dell'art.6;
i commissari sono designati dal dirigente scolastico al quale sono state prodotte
le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni menzionate nel-l'art.10
e prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non termi-nali
dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli
altri di-rigenti scolastici. In caso di assoluta necessità, il medesimo
dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto
degli aspiranti a supplenze. In quest'ultimo caso, al personale docente che
sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione
principale ma sol-tanto il compenso previsto per i commissari delle commissioni
degli esami di Stato.
per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state pro-dotte
le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte
dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai do-centi
delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono no-minati
prioritariamente docenti dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo,
previa intesa con i dirigenti scolastici interessati e i commissari designati
per le commissioni dell'esame conclusivo. In caso di assoluta necessità,
il medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso
nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente
che sia stato impe-gnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione
principale ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Le commissioni
sono presiedute dal dirigente scolastico sede d'esame;
il rilascio della certificazione rientra nella competenza dell'istituto statale
o dell'Istituto paritario presso il quale i candidati hanno prodotto domanda
d'esa-me ed al quale le singole commissioni, a conclusione degli esami, sono
tenute a consegnare gli atti.
13. La procedura indicata al comma 12, ad eccezione di quanto previsto
per la designazione dei commissari e per la costituzione delle commissioni per
gli esami preliminari, non si applica alle situazioni dei candidati esterni
agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli Istituti
tecnici per le atti-vità sociali, per le quali valgono le indicazioni
di cui alla citata circolare n. 261/2000.
14. Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale sono state prodotte le do-mande
dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati asse-gnati.
15. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati
possibilmente ad un'unica sede di esame, con la limitazione di cui al terzo
comma - secondo alinea.
16. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali valutano le
richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica (per
i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando le commissioni,
ove ne ravvisino l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi anche
fuori provincia. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma,
nella sessione suppleti-va.
17. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è
individuata dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale
è presentata la do-manda di ammissione agli esami.
18. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro
la-vori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.
ART.
5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. I candidati
esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato
entro il termine del 30 novembre 2001 previsto dal Regola-mento.
La domanda deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento
utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo,
di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R .n. 403/98, atta
a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione
all'esame di cui all'art. 3. La domanda deve essere stata corredata, altresì,
della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche. Per i candidati esterni
degli ITAS valgono le disposizioni di cui al paragrafo 4 della C.M. n.261/2000.
2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale
o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali,
di cui al-l'art.3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di
pedagogia e psi-cologia e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse risultino
in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può
essere perfezionata entro e non oltre il 31.5. 2002.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di
am-missione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.
4. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese
in considerazione esclusivamente dai Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali e, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifi-chino
il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2002,
previsto dal Regolamento. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Re-gionali
danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o me-no della
loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.
5. Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per comprovate
gravi ne-cessità, il candidato sia costretto a cambiare sede; nella nuova
domanda il candidato stesso deve far menzione della scuola presso cui, precedentemente,
aveva presentato la domanda.
6. Le domande dei candidati interni di cui all'art.2, comma 2 devono
esse-re presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2002.
7. Per i candidati interni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni
dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine
del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2002.
8. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti
di cui all'art.3 è di competenza del dirigente scolastico dell'istituto
sede d'esa-me, che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità
delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario,
invita il candidato a per-fezionare la domanda.
9. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti
devono essere presentate al competente Direttore generale dell'Ufficio Scola-stico
Regionale per il tramite e con il parere del direttore della casa circonda-riale,
previo nulla osta del Ministero della Giustizia. Il Direttore Generale dell'ufficio
scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande
pervenute oltre il 30 novembre 2001.
L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche,
nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale.
ART.
6
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1. I consigli
di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 mag-gio, per la commissione
d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata
nell'ultimo anno di corso.
2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e
i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati,
gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di
classe ritengano significa-tivo ai fini dello svolgimento degli esami.
3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della
partico-lare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curricolo
una ter-za area professionalizzante che si realizza mediante attività
integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione
a stage presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul
profilo e le caratte-ristiche di tale area, sulle attività poste in essere
e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze
realizzate nell'area di professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle
conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza
prova ed al colloquio.
4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti
da più classi, il documento di cui al comma 2 è integrato con
le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta
la classe o dei docenti che han-no guidato corsi destinati ad alunni provenienti
da più classi.
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi
alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione
del-l'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile
degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse
e degli studenti emanato con DPR n.249 del 24/6/98.
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli
di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la compo-nente
studentesca e quella dei genitori.
7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto
e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può
estrarne copia.
ART.
7
ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI
1. L'ammissione
dei candidati esterni che non abbiano conseguito la pro-mozione o l'idoneità
all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente
all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, è subordi-nata al superamento
di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche,
scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi,
la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano
in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe succes-siva.
2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale,
di cui al-l'art.3 comma 1, lettera d) e comma 2,lettera d) e quelli in possesso
di promozio-ne o idoneità all'ultima classe di altro corso di studio
sostengono l'esame prelimi-nare solo sulle materie e sulle parti di programma
non coincidenti con quelle del corso già seguito.
3. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano
in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello
equi-valente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste
dal-l'art.3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento delle prove
di cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo
scolasti-co, di cui alla lettera a) del medesimo art.3, comma 1, si intende
soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari
a quello previsto dal-l'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico.
4. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità dell'indirizzo
e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto
anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia
(durata sessen-nale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame
di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente
al con-seguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale per
effetto dello scrutinio finale. A tal fine il dirigente scolastico cura la compatibilità
dei tem-pi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento
degli esami pre-liminari.
5. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque,
non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata
alla com-missione alla quale il candidato esterno è stato assegnato.
Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle
materie insegnate negli anni prece-denti l'ultimo. Nel caso in cui il numero
dei candidati comporti la costituzione di apposite commissioni di esame con
soli candidati esterni, si applicano le disposi-zioni di cui all'art.4, comma
12.
6. Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce
il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
7. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di
classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni,
composte da al-meno tre componenti, compreso quello che la presiede.
8. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio
minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.
9. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto
an-che di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
10. I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione
all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta
in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica
professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono sostenere
l'esame preliminare.
11. L'esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato superamento
dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di
istituto di istru-zione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito
dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato,
può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni
d'esame di cui all'art.4, comma 12, come idoneità ad una delle classi
precedenti l'ultima.
12. Il disposto di cui al comma 11 si applica anche in caso di mancata
pre-sentazione agli esami di Stato.
ART.
8
CREDITO SCOLASTICO
1. Il Consiglio
di classe, in sede di scrutinio finale, da effettuarsi ai sensi delle vigenti
disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato
interno, sulla base della tabella A allegata al Regolamento e della nota in
calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le vo-tazioni
assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale cre-dito
scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzio-ne
dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera
scala decimale di valutazione.
2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della
banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di
cui all'art.11, comma 2, del Regolamento, con il conseguente superamento della
stretta corri-spondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere
o in sede di scruti-nio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi
seguiti dai docenti.
3. Nel caso delle abbreviazioni del corso di studi di cui all'art.2,
comma 2, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio della penultima
classe, ai sensi del-l'art.11, comma 5 del Regolamento.
4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non
siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio
di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati
conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni
della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A),
ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a
suo tempo quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni
della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ul-tima classe per effetto della
dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione
di esami di maturità, il credito scolastico è attri-buito dal
consiglio di classe nella misura di punti 2 per ciascuno degli anni non frequentati,
qualora l'alunno non sia in possesso di promozione o idoneità alla penultima
e/o alla terzultima classe.
5. Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione
del credito scolastico, tengono conto dei risultati conseguiti dagli alunni
nelle attività che si svolgono nell'area di professionalizzazione e che
concorrono ad integrare la valutazione nelle discipline coinvolte nelle attività
medesime.
6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata,
moti-vata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo
anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo
di 20 punti at-tribuibili, a norma del 4° comma dell'art. 11 del Regolamento,
il punteggio com-plessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma
dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni,
relative a tale integra-zione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate
con riferi-mento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.
7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è
pubbli-cato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di
scrutinio finale.
8. Il credito scolastico per i candidati esterni è attribuito
dalla commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11, commi 7, 8,
9, 10 e 11 del Rego-lamento ed osservando la procedura di cui all'art.13, comma
7 della presente Ordinanza. Esso è pubblicato all'albo dell'Istituto
sede d'esame il giorno della prima prova scritta.
9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o
di Stato non superati, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe,
che, però, non hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari,
il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2 sia per l'ultimo
che per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità
alla penultima clas-se, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.
10. Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il terzultimo anno,
sono in possesso di promozione o di idoneità, il credito scolastico è
attribuito, per tali anni, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi,
per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione,
secondo le indicazioni della Ta-bella A, ovvero in base ai risultati conseguiti
negli esami preliminari, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni
per i quali i candidati non sono in pos-sesso né di promozione, né
di idoneità né di risultati conseguiti negli esami pre-liminari,
il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2.
ART.
9
CREDITI FORMATIVI
1. Per l'anno
scolastico 2001/2002, valgono le disposizioni di cui al De-creto Ministeriale
24/2/2000, n.49.
2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto
sede di esame entro il 15.05. 2002 per consentirne l'esame e la valutazione
da parte degli organi competenti. E' ammessa l'autocertificazione, ai sensi
e con le modalità di cui al D.P.R.n.403/1998, nei casi di attività
svolte presso pubbliche amministrazioni.
3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati
esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare
gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli
esami stessi.
ART.
10
COMMISSIONI D'ESAME
1. Per l'anno scolastico 2001/2002, valgono le disposizioni di cui al D.M. in data 25 gennaio 2001, integrato, in applicazione dell'art. 22, com-ma 7, della legge n.448/2001, dal D.M. n.21 del 28/2/2002, concernente i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nonché le istruzioni di cui alla cir-colare ministeriale 28 febbraio 2002, n.23, sulla formazione delle commis-sioni.
ART.
11
SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
1. La partecipazione
ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presi-dente e dei commissari
rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzio-ni proprie del
personale direttivo e docente della scuola.
2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare
l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi
che devono essere documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie
per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento
e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui all'art.9 del citato D.M.
n.21 del 28/2/2002.
4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del
personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere
a disposi-zione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque,
la pre-senza in servizio nei giorni delle prove scritte.
5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per
la re-stante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive
all'esple-tamento delle prove scritte.
ART.12
DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE
1. Le commissioni,
operanti nella stessa sede d'esame si riuniscono, in se-duta plenaria, presso
l'istituto cui sono state assegnate, il 17 giugno 2002 alle ore 8,30. Alla riunione
partecipano anche i commissari designati delle classi di scuole legalmente riconosciute
o pareggiate, abbinate alle classi dell'istituto sta-tale o paritario medesimo.
2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano
di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza
dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale se l'assenza riguarda il Presidente
e al Dirigente scolastico se l'assenza riguarda un commissario.
3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna
commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni
preliminari delle singole commissioni.
4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna
commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività
delle commissioni determinando, in particolare, ove necessario, l'ordine di
successione tra le commissioni per l'inizio della terza prova, per le operazioni
da realizzarsi di-stintamente di valutazione degli elaborati, conduzione dei
colloqui e valutazione finale. Il Presidente medesimo provvede altresì
a fissare le date di svolgimento degli scrutini finali e di pubblicazione dei
risultati. Per la pubblicazione medesima viene valutata, altresì, l'opportunità
di procedere in modo congiunto o disgiunto per le diverse commissioni. La relativa
delibera può essere assunta, sentiti i componenti di ciascuna commissione,
in data successiva a quella dell'insediamento.
Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali
vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diver-se,
o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, con docenti che
operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario
dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi
della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati,
conduzione dei col-loqui e valutazione finale.
Il presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle
com-missioni, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle
commis-sioni costituite presso altre sedi di esame, di cui eventualmente facciano
parte, quali commissari, i medesimi docenti.
5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti
per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per
garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, i presidenti
delle medesime commissioni ven-gono riuniti, unitamente agli ispettori incaricati
della vigilanza sugli esami di Stato, dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale, procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con
lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi
prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni
operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.
6. La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata
agli adem-pimenti di cui all'art.13 della presente Ordinanza.
7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2001/2002 è
il seguente:
- prima prova scritta: 19 giugno 2002, ore 8.30;
- seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 20 giugno 2002, ore 8.30;
Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova continua
nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti.
Per gli esami negli istituti d'arte, la seconda prova si svolge in non meno
di tre giorni e in non più di cinque giorni. Poiché uno dei giorni
dello svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa può
essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire
l'esame in detto giorno.
- terza prova scritta: 24 giugno 2002: ciascuna - commissione entro il 21 giugno,
definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza
con il documento del consiglio di classe di cui all'art.6 della presente ordinanza.
Nel caso di classi abbinate le operazioni previste devono essere effettuate
di-stintamente per la classe di istituto statale o paritario e per la classe
di istituto le-galmente riconosciuto e pareggiato. Contestualmente, il Presidente
stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone
comunica-zione all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti interessati.
Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova.
La mattina del 24 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato
nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova
scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte
che ciascun compo-nente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla
tipologia o alle tipo-logie prescelte in sede di definizione della struttura
della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità
della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per gli
istituti d'arte e i licei artistici la prova può svolgersi anche in due
giorni. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione
collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale
permanente di cui all'art.14 del regolamento. Per i licei artistici e gli istituti
d'arte le operazioni sopra indicate si svolgono entro il giorno successivo al
termine della seconda prova scritta e il giorno seguente.
8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità
di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla
corre-zione e valutazione delle prove scritte.
9. La data di inizio dei colloqui è stabilita, per ciascuna commissione,
al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati delle
prove scritte, nel rispetto di quanto disposto dall'art.15, comma 8.
10. Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione completa l'esame dei
fa-scicoli e dei curricoli dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati
nella riunione preliminare. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata
organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di
quanto stabilito dall'art.16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati
e finalizzati all'avvio del collo-quio. Il Presidente, il giorno della prima
prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità
stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare il titolo dell'argomento
o a presentare l'esperienza di ricerca o di pro-getto, anche in forma multimediale,
prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art.5, comma 7, del Regolamento.
11. Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in
base a sorteggio, i candidati interni e, successivamente, sempre in base a sorteggio,
i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per
ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.
12. Del diario dei colloqui, il presidente delle commissioni dà
notizia me-diante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 1 luglio, alle
ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, 2 luglio,
alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici
e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva nel secondo giorno
successivo all'effettua-zione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove,
nei casi previsti, prose-guono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato;
in tal caso le stesse conti-nuano il lunedì successivo.
14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano
inter-rotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno
successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove
suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono
i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva.
15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino
ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito
scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame
pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale
per cia-scuna classe- commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti,
se-condo l'art.13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale.
Le modalità da seguire sono quelle previste dalla presente Ordinanza
agli artt.15, comma 7 e 16, comma 7, per la valutazione delle prove scritte
e del colloquio.
16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione
dei relati-vi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna
commissione, tenendo presente quanto disposto nel comma 4, primo alinea, del
presente arti-colo.
17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni
di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione
d'esame.
ART.
13
RIUNIONE PRELIMINARE
1. Il presidente
assicura la sua presenza nella sede di esame, con il com-pito di organizzare
e coordinare tutte le operazioni di esame e di vigilare sui la-vori delle commissioni.
Per garantire la funzionalità delle commissioni stesse, delega, per ciascuna
commissione, un proprio sostituto scelto tra i commissari, al quale, tra l'altro,
può affidare, il giorno della prima prova scritta, il plico conte-nente
le tracce dei temi per la dettatura ai candidati e la successiva riproduzio-ne
dei testi. Il presidente deve, in ogni caso, essere presente in commissione
durante le operazioni che richiedono decisioni che vanno assunte dall'intera
commissione.
2. Il presidente sceglie un commissario, quale segretario di ciascuna
commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali.
Il verbale della riunione plenaria congiunta delle commissioni verrà
riportato nella verbalizzazione di tutte le commissioni.
3. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati
esterni devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati
assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria
anche se negativa: un componente della commissione d'esame che abbia istruito
priva-tamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione
deve essere immediatamente sostituito dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regio-nale competente per incompatibilità.
4. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati
esterni devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e
di affi-nità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con
i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra
i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale,
di parentela o af-finità entro il quarto grado, dovrà farlo presente
al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, il quale
provvederà al necessario sposta-mento. Il Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale competente prov-vederà in modo analogo nei confronti
dei presidenti che si trovino in analoga situazione.
Non si procede alla sostituzione del commissario legato dai vincoli sopra-descritti
con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe
non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.
I Presidenti e i commissari estranei alla classe nominati o in sostituzione
di docenti impediti ad espletare l'incarico o quali commissari esterni in classi
di scuole legalmente riconosciute o pareggiate devono in ogni caso rilasciare,
an-che se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e
di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado
né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
5. Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive
la commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati
interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In
particolare esami-na:
a) elenco dei candidati;
b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli
in-terni che chiedono di usufruire delle abbreviazioni di cui all'art. 2, comma
2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi
utili ai fini dello svolgimento dell'esame;
c) certificazioni relative ai crediti formativi;
d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione
e motivazione del credito scolastico;
e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso
di studi per merito, attestato di promozione all'ultima classe recante i voti
asse-gnati alle singole materie e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
f) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso
di studi per obblighi di leva, attestato di promozione senza debito formativo
all'ul-tima classe con l'indicazione del credito scolastico assegnato;
g) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneità
all'ultima clas-se, esito dell'esame preliminare;
h) documento finale del consiglio di classe di cui all'art.6;
i) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai
fini de-gli adempimenti di cui all'art.17;
l) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività
svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto
di sperimentazione.
6. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della docu-mentazione
relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede
a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell'art.95
del R.D. 4.5.1925, n.653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso
i can-didati sostengono le prove d'esame con riserva.
Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della docu-mentazione
relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del-l'istituto
sede d'esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestiva-mente in
merito, eventualmente tramite riconvocazione dei consigli di classe.
Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della docu-mentazione
relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del
candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando
contestualmente il termine di adempimento.
7. Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli artt.11
e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni
dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi,
opportuna-mente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si
riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce
ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione da riportare a verbale,
il punteg-gio relativo al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi.
L'esito delle at-tribuzioni è pubblicato all'albo dell'istituto sede
di esame il giorno della prima prova scritta.
8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine
e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati
finalizzate al-l'avvio del colloquio, di cui all'art.12, comma 10 della presente
ordinanza.
9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione
stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta
se ricor-rano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda
prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art.15. Le relative deliberazioni
vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione indivi-dua,
altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità
di svol-gimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall'art.16
della pre-sente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate
e verbalizzate.
11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione deter-mina
i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un
massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolasti-co
di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari al-meno
a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
ART.
14
PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA
1. I Direttori
generali degli Uffici Scolastici Regionali devono confermare alla struttura
tecnico - operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi
contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di
Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art.17,c.2.
Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di appo-site
stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle
prove di esame.
2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze,
de-ve essere resa nota, da parte dei Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regio-nali alla struttura tecnico - operativa di questo Ministero entro i successivi
cin-que giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente
congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema
informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva
deb-bono essere richiesti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali
alla struttura tecnico - operativa di questo Ministero almeno dieci giorni prima
della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate
sulla ba-se delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro
la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette
richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi,
sulle com-missioni e sul numero dei candidati interessati.
4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali, con le motivazioni, alla struttura tecnico
- operativa di questo Ministero.
ART.
15
PROVE SCRITTE
1. Per l'anno
scolastico 2001/2002 valgono le disposizioni di cui al DM n. 20 in data 28.02.2002
ed al DM n. 429 del 20.11.2000 concernenti, rispettiva-mente, le modalità
di svolgimento della prima e della seconda prova scritta, e le caratteristiche
formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per
lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 2001/2002.
2. Per l'anno scolastico 2001/2002, la seconda prova scritta degli esami
di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline
per le quali il relativo piano di studio non preveda nel decreto autorizzativo
verifiche scritte. Analogo criterio vale per l'individuazione della materia
oggetto della se-conda prova scritta per l'indirizzo "industria tintoria" degli
istituti tecnici industria-li.
3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua
stranie-ra e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più
di una lingua, la scelta è demandata al candidato. Negli istituti tecnici
per il turismo la scelta della prova scritta è da circoscrivere alle
due lingue per le quali il vigente ordi-namento espressamente contempla tale
tipo di prova. 4. La terza prova è predisposta dalla commissione
secondo le modalità di cui all'art.12, comma 7, della presente Ordinanza.
Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento
delle conoscenze, competen-ze e capacità, delle esperienze realizzate
nell'area di professionalizzazione, in-dicate nel documento del consiglio di
classe.
5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove
scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove
scritte giu-dicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio
inferiore a 10.
6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda
pro-va scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98,
ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione.
L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata
solo in presenza di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura
di cui all'art.13,comma 9.
7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con
la for-mulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle
prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione
a maggio-ranza, compreso il presidente, ai sensi dell'art.13, comma 1. Se sono
proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza
assoluta, la com-missione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio
più alto propo-sto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga
la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante
dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento
al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato
e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio
da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l'indicazione
di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione
di cui all'art.13 del Regolamento. In considera-zione dell'incidenza che hanno
i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale,
i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.
8. Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato,
per tutti i can-didati di ciascuna classe, nell'albo dell'Istituto sede della
commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio
dello svolgimento del col-loquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le
domeniche e i giorni festivi intermedi. E' facoltà di ogni candidato
richiedere alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole
prove. La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la
data fissata per il colloquio del candidato interes-sato.
ART.
16
COLLOQUIO
1. Il colloquio
deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presen-za della commissione.
Non possono sostenere il colloquio più candidati con-temporaneamente.
2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di
espe-rienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal
candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione
da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche
con l'ausilio degli insegnanti della classe. Preponderante rilievo deve essere
riservato alla prose-cuzione del colloquio, che, in conformità dell'art.
4, comma 5, del Regolamento, deve vertere su argomenti proposti al candidato
attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come
definite dal D.M. n. 358 del 18/9/98, e riferiti ai programmi e al lavoro didattico
dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante
la proposta di un testo, di un do-cumento, di un progetto o di altra questione
di cui il candidato individua le com-ponenti culturali, discutendole. E' d'obbligo,
inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non
può con-siderarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte
le fasi sopra indi-cate e se non abbia interessato le diverse discipline anche
raggruppate per aree disciplinari.
4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione
e du-rata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento
o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti
attinenti le di-verse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari e
la discussione degli elaborati delle prove scritte.
5. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini dell'accertamento
delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo
conto an-che delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione,
indicate nel documento del consiglio di classe.
6. La commissione d'esame dispone di 35 punti per la valutazione del
col-loquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito
un punteggio inferiore a 22.
7. La commissione procede alla formulazione di una proposta di punteg-gio
in numeri interi relativa alla prova di ciascun candidato nello stesso giorno
nel quale il colloquio viene espletato. I punteggi sono successivamente attribuiti
dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai sensi dell'art.13,
comma 1, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dal-l'art.13,
comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art.15, comma 7.
Art.
17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
1. Ai sensi
dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione
fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle
valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comuni-cazione,
predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che
possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello
sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le
prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto
una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma
atte-stante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame,
la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro
svolgi-mento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che
hanno se-guito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal
Mini-stero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione
di forte handicap visivo.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e
grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge
n.104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggio numero di giorni
rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali,
la commissione tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione
del consiglio di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante
l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti
in un numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e
sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di
un credito sco-lastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono
svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo
al rilascio dell'atte-stazione di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle
prove scritte sono elabo-rati dalle commissioni, sulla base della documentazione
fornita dal consiglio di classe.
ART.
18
ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA
1. Ai candidati
che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo
di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nel-l'assoluta impossibilità
di partecipare alla prove scritte, è data facoltà di soste-nere
le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente
art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e
seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente art.14.
2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi
di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere
di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante
docu-mentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova
me-desima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato,
per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante docu-mentazione
entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione
dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui al DM. n.
429 dell'20/11/2000.
4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere
le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal-l'art.12,c.13,
i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 posso-no chiedere
di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.
5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà
comuni-cazione agli interessati e al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale competente.
6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base
dei dati forniti dai competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali
fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione
degli esami in sessione straordinaria.
7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati
de-terminata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in
giorni di-versi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati,
purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione
fissato nel calendario.
8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame
un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare
le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria
delibe-razione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere
completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive
per la prosecuzione o per il completamento.
9. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati
alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere
as-segnati dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ad un'unica
commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmet-te,
a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei
candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di prove-nienza
dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della
terza prova.
ART.
19
VERBALIZZAZIONE
1. La commissione
verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgi-mento dell'esame
nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite
a ciascun candidato.
2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le
at-tività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene
a determi-nate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa
risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni
adottate siano pienamente e congruamente motivate.
ART.
20
VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
1. Ciascuna
commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale
e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i
colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte
nella sessione suppletiva.
2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo
in cente-simi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esa-me alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi
al credito scolastico acqui-sito da ciascun candidato.
3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo
com-plessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esa-me
può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi del-l'art.13,
comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto
un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessi-vo nella prova
d'esame pari ad almeno 70 punti.
5. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compi-lazione,
per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al comma 6. Le attività
caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica degli istituti pro-fessionali
verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli
"ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito".
6. Per l'anno scolastico 2001/2002, il modello di certificazione è
quello di cui al D.M. n.243 del 26.10.2000.
7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile
i diplo-mi, la Commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente
ai candidati che hanno superato l'esame.
8. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono,
pri-ma della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2 dell'art.
14 del Regolamento per il successivo invio all'Osservatorio nazionale istituito
presso l'Istituto nazionale per la valutazione del Sistema dell'Istruzione.
Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate.
La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata
a richiesta dei singoli commissari.
9. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad osser-vazioni
sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate
dal presidente, va inviata al competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale perché lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indi-cazione
in relazione allo svolgimento dell'esame stesso.
10. Ferma restando la competenza dei Presidenti delle commissioni giudi-catrici
al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma
prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi
delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame al rilascio dei
diplomi stessi.
11. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi
degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale stante il principio generale
sancito dall'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
12. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell'esa-me
di stato, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con l'annotazione
che si tratta di copia sostitutiva dell'originale.
ART.
21
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
1. L'esito
degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nella data indivi-duata
ai sensi dell'art.12 - comma 4, al termine dei lavori, nell'albo dell'istituto
sede della commissione, con la sola indicazione della dizione NON PROMOSSO nel
caso di esito negativo.
2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione,
sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.
3. Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni valgo-no
le disposizioni di cui all'art. 4, commi 12 e 13 e alla C.M. 261/2000.
ART.
22
ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA
1. Gli atti
e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati,
con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro
cu-stodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura
del plico sigillato che contiene gli atti predetti che è custodito dallo
stesso diri-gente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza
di personale della scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito
verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso
da sigillare imme-diatamente.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate
dalla precitata legge 7 agosto1990, n. 241, e successive disposizioni.
ART.
23
TERMINI
1. La presente Ordinanza, per il suo carattere ricognitivo e organizzatorio, recepisce puntualmente i termini fissati dalla legge n. 425/1997 e dalle disposi-zioni attuative della stessa.
ART.
24
ESAMI NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla pre-sente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento ema-nato con D.P.R 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella Regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3/11/98, n. 52.
ART.
25
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una più celere de-finizione degli adempimenti, i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali po-tranno valutare l'opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva com-petenza.
La presente
Ordinanza è inviata alla
Corte dei Conti per i controlli di legge
IL MINISTRO
Letizia Moratti