Nota ministeriale 24 ottobre 2002
Prot. n. 3497
Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Ufficio VI
Oggetto: Supplenze personale ATA
In considerazione
di particolari situazioni in materia di supplenze del personale ATA si forniscono
ulteriori istruzioni con specifico riguardo alle sottoindicate circostanze:
RINUNCIA PROPOSTA DI ASSUNZIONE - MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Preliminarmente
si chiarisce che il candidato convocato e non presente alla convocazione, in
assenza di delega, deve essere considerato rinunciatario e come tale sarà
gestito.
Si richiama l'attenzione su quanto a riguardo già precisato con nota
431 del 23.1.2002 circa la non applicabilità della sanzione di cui all'art.7
del Regolamento delle supplenze adottato con D.M. 13.12.2000 n. 430 nei casi
di sola rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata assunzione in servizio
per supplenze conferite sulla base di graduatorie permanenti o graduatorie provinciali
ad esaurimento ed elenchi provinciali.
Valga al riguardo anche il richiamo alla C.M. n. 82 del 19.7.2002 che prevede
che "Le indicazioni contenute nella presente comunicazione si applicano.......................al
personale ATA ".
GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
Per quanto
concerne la modalità di interpello e convocazione degli aspiranti a supplenze
conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto i dirigenti
scolastici adotteranno i medesimi criteri di cui all'art.12 del D.M. n. 103
del 4 giugno 2001, concernente l'attribuzione delle supplenze temporanee al
personale docente ed educativo.
Circa, inoltre, le modalità attuative di quanto previsto dal comma 9
dell'art. 5 del "Regolamento" adottato con D.M. 430/00 concernente la possibilità,
da parte del Dirigente Scolastico, di acquisire ulteriori domande di supplenze
si fa presente che le suddette domande non possono essere prese in considerazione
in assenza di specifiche disposizioni emanate da questo Ufficio, così
come espressamente previsto dall'art.8 del citato Regolamento.
A riguardo, comunque, si sottolinea che la numerazione di cui all'art.5, nel
suo insieme, non intende stabilire un ordine di inserimento, ma solamente l'elencazione
degli aventi titolo che sono graduati in base al punteggio e a quant'altro loro
riconosciuto.
In particolare il comma 9 del medesimo art.5 prevede soltanto la possibilità
di presentazione di domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di
istituto negli anni intermedi del periodo di validità di tali graduatorie
e non la possibilità di inserirsi, anche se in coda, in una fascia diversa.
I successivi commi, infatti, definiscono i criteri di acquisizione delle domande
da parte delle scuole con riferimento, unicamente, alla provincia ed al numero
delle scuole precedentemente espresse.
In estrema sintesi l'operazione innanzi descritta poggia la sua validità,
per coloro che sono già inseriti nella terza fascia, sul requisito "essere
inserito" e non "aver prestato 30 giorni di servizio nel profilo corrispondente",
come da più parti erroneamente inteso.
SUPPLENZE CONSERVATORI ED ACCADEMIE
Come è
noto, l'ufficio Alta Formazione Artistica e Musicale ha avviato una nuova procedura
per la copertura dei posti di "collaboratore scolastico" e di "assistente amministrativo"disponibili
nell'organico di ogni singola istituzione di Alta Cultura.
Tale procedura non permette di ricorrere alle graduatorie formulate in ambito
provinciale per le scuole di ogni ordine e grado per i suddetti profili professionali.
Vanno, a tal fine, rilevate le posizioni di coloro che, già inseriti
nelle graduatorie permanenti, elenchi o graduatorie provinciali ad esaurimento
nonché nelle graduatorie di circolo e d'istituto, percepiscano mutamenti
di rilievo nella fase del conferimento di eventuali supplenze nelle suddette
Istituzioni.
Pertanto si ritiene utile precisare che qualora il personale sia in servizio
con nomina annuale, fino al termine delle attività didattiche o con supplenza
temporanea ed abbandoni il servizio anticipando la risoluzione del rapporto
di lavoro, si applicano, in considerazione della specificità del comparto,
le disposizioni di cui all'art.7, comma 1, lettera A, punto 1 e 2 e lettera
B, punto 2 del Regolamento Supplenze approvato con D.M. 13.12.2000 n. 430.
Qualora, invece, il personale sia in servizio con nomina a tempo indeterminato
non trova applicazione, nella fattispecie, l'art.5 dell'Accordo per il personale
ATA sottoscritto in data 8.3.2002 in quanto esso opera nell'ambito dello stesso
comparto; è noto, infatti, che è stato costituito lo specifico
comparto di contrattazione collettiva per il personale delle istituzioni di
Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale. Tale configurazione,
pertanto, comporterà la cancellazione dal ruolo di appartenenza.
Si ritiene, altresì, utile definire che il servizio prestato in qualità
di "collaboratore scolastico" e " assistente amministrativo" nelle Accademie,
Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche
dello Stato , a partire dall'anno accademico 2002/2003, non è computabile
nei 24 mesi di servizio effettivo richiesto per l'ammissione ai concorsi per
soli titoli di cui all'art.554 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297 concernenti i suddetti
profili professionali, ed, ai fini della valutazione nelle citate procedure
concorsuali, esso servizio è assimilato al " servizio prestato in altre
Amministrazioni dello Stato".
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente
nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa
viene diffusa anche attraverso la rete INTRANET.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Antonio Zucaro