Nota ministeriale 13 dicembre 2002
Dipartimento per
i servizi nel territorio - Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione
- Uff. V
Prot. n.2615
Oggetto: contratto integrativo nazionale (C.I.N.) per il personale dell'area V della dirigenza scolastica sottoscritto il 23 settembre 2002. Scuole a rischio.
Come è noto
l'articolo 42 del C.C.N.L. dell'area V della dirigenza scolastica, firmato il
1° marzo 2002, prevede la costituzione, per il finanziamento della retribuzione
di posizione e di risultato, di fondi regionali con l'insieme delle risorse
già dedicate alla corresponsione del trattamento economico accessorio
di tutto il personale dirigente scolastico.
Nelle tabelle allegate al C.I.N. in oggetto sono indicate le varie risorse utilizzate
per la costituzione di detti fondi.
Ciò premesso, atteso che pervengono richieste di chiarimento in ordine
all'utilizzo delle risorse riportate nelle suddette tabelle e, in particolare,
di quelle ricomprese nella colonna relativa a "numero delle scuole a rischio",
si ritiene di dover precisare quanto segue.
Le risorse finanziarie dell'appena menzionata colonna si riferiscono a tutte
le scuole a rischio comprese nella regione, indipendentemente dal fatto che
a capo delle medesime vi sia un dirigente scolastico o un preside incaricato.
Pertanto, quando si andranno a definire, per ciascun anno, le risorse finanziarie
da utilizzare per il trattamento accessorio dei dirigenti scolastici (retribuzione
di posizione e di risultato) sarà necessario sottrarre dalle risorse
indicate nella colonna di cui trattasi, con automatica riduzione del fondo regionale
complessivo, le somme occorrenti per la retribuzione del compenso accessorio
di cui all'art. 3 del contratto nazionale integrativo del comparto scuola del
31.8.1999 ai presidi incaricati eventualmente in servizio nelle predette scuole
a rischio.
Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla disposizione
contenuta nell'ultimo periodo dell' art. 3, comma 1, del contratto integrativo
nazionale che prevede che dal 1° gennaio 2001 cessa di essere corrisposta
ai dirigenti scolastici ogni indennità confluita nei fondi.
In relazione a quanto sopra e tenuto conto altresì che l'art. 15, comma
3, dello stesso contratto prevede che debba essere effettuato un conguaglio
tra quanto spettante a ciascun dirigente come retribuzione di posizione e quanto
percepito a titolo di indennità di direzione parte fissa e parte variabile,
di cui all'art. 33, comma 5, lett. a), b) e c) del C.C.N.I. del 31 agosto 1999,
si rende indispensabile che le SS.LL. forniscano per tempo alle Direzioni Provinciali
- Servizi vari (ex D.P.T.), le informazioni utili per permettere ai medesimi
uffici di effettuare, in sede di corresponsione del trattamento economico accessorio
agli interessati, i necessari conguagli.
La presente nota è stata portata a conoscenza delle OO.SS. che hanno
firmato il contratto integrativo.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to A. Zucaro