Nota ministeriale 10 aprile 2002
Prot.DGPSA/Uff.VII/1591
Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione Generale del personale della Scuola e dell'Amministrazione - Ufficio VII
OGGETTO: Circolare nr.235 del 28 marzo 2002 - Pagamento delle ore eccedenti l'orario di cattedra prestate in corsi collaterali disponibili per l'intero anno scolastico, attribuite a personale docente retribuito con ruolo di spesa fissa.
Si invia in allegato, per opportuna conoscenza e norma, la CIRCOLARE N.235 del 28 marzo 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro- relativa all'oggetto.
IL DIRIGENTE
firmato G. Raieta
CIRCOLARE N.
235
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale
del Personale e dei Servizi del Tesoro
Direzione Centrale degli Uffici Locali
e dei Servizi del Tesoro
00182 Roma - Via Casilina 3
Ufficio V Sez.
Prot N. 62070 Allegati
Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.
Roma, 28 marzo 2002
OGGETTO: Pagamento delle ore eccedenti l'orario di cattedra prestate in corsi collaterali disponibili per l'intero anno scolastico, attribuite a personale docente retribuito con ruolo di spesa fissa.
Con circolare n.857
del 20-1-1999, fu precisato che il compenso per le ore d'insegnamento eccedenti
l'orario d'obbligo, prestate dal personale docente della scuola con contratto
a tempo indeterminato o determinato, di tipo diverso da quelle connesse alle
caratteristiche strutturali della cattedra, doveva essere erogato dalle istituzioni
scolastiche, con imputazione ai pertinenti capitoli nell'ambito delle unità
previsionali di base del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, come
comunicato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, con
nota n.146579 dell'11-9-1998.
Fra le prestazioni in argomento, non costituenti orario obbligatorio d'insegnamento,
sono comprese, com'è noto, le ore eccedenti prestate in corsi collaterali.
In proposito, giova rammentare che, in base alla vigente normativa, le ore disponibili
in corsi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario sono
conferite dai dirigenti scolastici, prioritariamente ai docenti di ruolo ai
fini del completamento dell'orario d'obbligo.
Gli spezzoni orari residui sono attribuiti in eccedenza, fino a sei ore settimanali,
agli insegnanti già impegnati con orario pieno, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o determinato, che ne abbiano fatto richiesta.
In tutti i casi in cui non sia possibile provvedere alla copertura delle ore
residue nel modo sopra specificato, si deve procedere all'assunzione di personale
con rapporto di servizio a tempo determinato.
Ciò premesso, si comunica che, nella riunione tenutasi in data 30-10-2001
con i rappresentanti di questo Ministero (Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato e Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei
Servizi del Tesoro), i rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca hanno manifestato l'esigenza che, per il personale docente retribuito
a mezzo ruoli di spesa fissa, anche i compensi per le ore d'insegnamento eccedenti
le diciotto ore settimanali di servizio, prestate in classi collaterali, siano
liquidati a carico dei ruoli medesimi, con effetto dal trascorso anno scolastico
2000/2001. In tale occasione, si è preso atto del fatto che, attualmente,
le prestazioni della specie sono già retribuite a mezzo ruoli di spesa
fissa, eccettuato il caso in cui le stesse siano effettuate in eccedenza all'orario
d'obbligo.
Successivamente, il Ministero medesimo ha formulato formale richiesta nel senso
sopra descritto con la nota n. 7653 del 18-12-2001, diretta al Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP e alla scrivente.
Al riguardo, si è rilevato che, per il combinato disposto dell'art.3,
comma 10, del D.P.R. 23-8-1988, n. 399 e dell'art.6, comma 2, del DPR 10-4-1987,
n. 209, le ore eccedenti prestate a domanda in corsi collaterali, in quanto
disponibili per l'intero anno scolastico, sono retribuite nella stessa misura
oraria di quelle connesse alle caratteristiche strutturali della cattedra.
Devesi, pertanto, ritenere che la natura sostanzialmente fissa e continuativa
delle suddette prestazioni eccedenti ne consenta la corresponsione congiunta
con il trattamento economico fondamentale a mezzo ruoli di spesa fissa, in linea
con la previsione dell'art. 63, comma 3, del CCNL stipulato il 4-8-1995.
In considerazione di quanto sopra e tenuto, inoltre, conto che, con nota n.
13701 del 7-2-2002, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -
IGOP, ha espresso il proprio parere favorevole, a parziale modifica della circolare
n. 857/99, sopra citata, si dispone che, dal corrente anno scolastico 2001/2002,
le Direzioni provinciali dei servizi vari, oltre ai compensi spettanti per ore
eccedenti d'insegnamento prestate su cattedre, posti orario o raggruppamenti
d'orario strutturati in più di diciotto ore settimanali, provvedano alla
liquidazione dei compensi per ore d'insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo
prestate su corsi collaterali, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del DPR 399/88.
Le Direzioni provinciali medesime sono, altresì, autorizzate a liquidare
i compensi per ore d'insegnamento della specie, prestate nell'anno scolastico
2000/2001.
Il Direttore Generale
firmato (Dott. Michelangelo Bergamini)