Nota ministeriale 5 marzo 2002
Prot 1122/A2
Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie - Ufficio II
Oggetto: Decreto Legislativo n.9 del 15.01.2002
Si segnala all'attenzione
degli uffici competenti che è stato pubblicato sulla G.U. del 12.02.2002
il D.L. vo in oggetto contenente " Disposizioni integrative e correttive del
nuovo codice della strada, in attuazione della delega conferita con l'art.1,
comma 1, della legge 22 marzo 2001, n.85."
Presentano diretto interesse per questa Amministrazione le disposizioni di cui
agli articoli 6 e 15 per quanto concerne l'insegnamento dell'educazione stradale,
istituito - com'è noto - dall'art. 230 del D.L.vo 285/92 parzialmente
sostituito dal comma 4 dell'art.10 della legge 19.10. 98 n. 366.
I citati articoli introducono l'obbligo del conseguimento del certificato d'idoneità
alla guida del ciclomotore (cosiddetto patentino) a carico del minore di età
che abbia compiuto i 14 anni. In particolare, prevedono che, in parallelo con
le ordinarie autoscuole, le istituzioni scolastiche statali e non statali di
istruzione superiore possono organizzare, al loro interno per i propri alunni,
a titolo gratuito, corsi di preparazione per il conseguimento del patentino,
"nell'ambito della autonomia scolastica", avvalendosi della collaborazione dei
Comuni, delle autoscuole, delle istituzioni e associazioni pubbliche e private
impegnate in attività collegate alla circolazione stradale, secondo i
poteri riconosciuti dall'art. 9 del D.P.R. 275/99.
Si fa presente che, in previsione della nuova normativa, questa Direzione ha
fin da Aprile 2001 autorizzato, in alcune scuole, l'attivazione di corsi sperimentali
di educazione stradale per il conseguimento del "patentino." I corsi si sono
svolti in collaborazione con l'A.N.C.M.A .e la F.M.I. con le quali é
stato siglato, a suo tempo, un protocollo di intesa.
La positiva esperienza dei corsi attivati in via sperimentale, rilevata attraverso
una attività di monitoraggio e valutazione dei risultati, ha recentemente
indotto gli enti stessi ad estendere l'iniziativa a quasi tutte le scuole del
territorio, interessando le Direzioni Regionali e gli Uffici provinciali.
Si pregano pertanto gli uffici competenti di voler provvedere alla massima diffusione
possibile del testo di legge allegato, avviando le iniziative idonee perché
lo stesso, nelle scuole medie di I e II grado, statali e non statali, sia oggetto
di conoscenza e di adeguata riflessione da parte dei dirigenti scolastici e
degli organi collegiali, così da poter essere tempestivamente programmate
attività specifiche nell'ambito dei singoli POF, che non siano sporadiche
e occasionali, bensì incardinate nell'attività ordinaria di insegnamento
che ogni docente è obbligato a realizzare, sia per ottemperare alla legge
che per rendere più qualificante la specifica funzione educativa della
scuola.
Inoltre si potrebbero, fin da ora, attivare da parte delle scuole le più
proficue sinergie a livello territoriale, stipulando, ove possibile, intese
e protocolli con le Amministrazioni Provinciali e i competenti uffici del Dipartimento
per i trasporti terrestri e coinvolgendo - a titolo gratuito - comuni, autoscuole,
istituzioni pubbliche e private impegnate a vario titolo in attività
di educazione stradale.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni, non appena saranno stati definiti,
d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i programmi e
le procedure di svolgimento dei corsi, ai sensi dell'art.116 ,comma 11 bis del
decreto legislativo in parola.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Cammareri