Nota ministeriale 2 agosto 2002
Prot. n.452
Dipartimento per
i servizi nel territorio - Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
- Ufficio I
Oggetto: Compenso sostitutivo per ferie non fruite e per partecipazione agli esami. C.M. n.8 del 12 febbraio 2002.
Con la Circolare
richiamata in oggetto il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - ha
reso noto, con puntuali argomentazioni, di non condividere la prassi, sorta
per effetto di un apposito accordo intervenuto tra questa Amministrazione e
l'ex Direzione Generale dei servizi periferici del Tesoro, secondo cui ai fini
della liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie non fruite, sia sufficiente,
da parte delle Istituzioni scolastiche, compilare l'apposito tabulato annuale
prodotto in via informatica dalle Direzioni provinciali dei servizi vari, senza
più necessità di emanazione del provvedimento formale.
L'adozione del provvedimento amministrativo debitamente documentato deriva dalla
necessità di assicurare, alla fattispecie in esame, il rispetto di una
duplice condizione di legittimità, venuta meno, ad avviso dell'organo
di controllo, per le seguenti ragioni: da un lato, perché la censurata
prassi annullando di fatto il controllo preventivo delle Ragionerie provinciali,
contravviene alle previsioni legislative che dispongono la verifica di legalità
su tutti gli atti dai quali derivi una spesa, o che abbiano comunque effetti
finanziari sul bilancio dello Stato; dall'altro lato, perché la mera
mancata fruizione delle ferie non dà automaticamente diritto a percepire
il compenso sostitutivo, essendo tale diritto subordinato dal C.C.N.L. a precisi
presupposti e condizioni.
La medesima motivazione, prosegue la circolare in parola, porta ad escludere
che il pagamento possa essere eseguito sulla base di un semplice tabulato che
può essere, sì, d'ausilio per la determinazione dell'importo da
liquidare, ma che in nessun caso può sostituire un atto amministrativo
"dovuto". Considerata la chiarezza, in punto di diritto, delle osservazioni
che precedono, e posta la doverosità dell'esplicitazione formale delle
ragioni che legittimano il diritto a percepire i compensi in questione, si ritiene
opportuno invitare i dirigenti di tutte le Istituzioni scolastiche ad adottare,
anche per ragioni di snellimento del relativo iter procedimentale, i prescritti
provvedimenti amministrativi in forma cumulativa, allegando a ciascuno di essi,
quale parte integrante dei medesimi, la tabella, opportunamente compilata, trasmessa
dalla competente Direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro.
Al fine di renderla più funzionale, la citata tabella è stata
integrata con due ulteriori colonne: una contenente l'indicazione del numero
degli anni di incarico, per la determinazione del numero di giorni di ferie
spettanti; l'altra in cui viene evidenziato se la mancata fruizione delle ferie
sia dovuta ad improrogabili motivi di servizio.
In quest'ultimo caso, al decreto va unita la domanda a suo tempo presentata
dall'interessato e la comunicazione di diniego dell'amministrazione contenente
la specificazione dei motivi di servizio che hanno determinato il rigetto della
richiesta.
Ove il compenso sostitutivo sia dovuto per partecipazione agli esami, deve essere
prodotta idonea certificazione attestante l'effettiva partecipazione degli interessati
alle sedute di esame. Tale certificazione può essere costituita da una
attestazione del Presidente della commissione d'esame, ovvero dalla copia, autenticata
nei modi di rito, dei verbali delle operazioni d'esame. I predetti provvedimenti,
con gli allegati di cui sopra, dovranno essere trasmessi, contestualmente, alle
Ragionerie provinciali dello Stato per il controllo preventivo, e alle Direzioni
provinciali dei servizi vari del Tesoro per il pagamento dei relativi importi.
Al fine di agevolare i predetti dirigenti nella cura degli adempimenti richiesti
e per assicurare l'omogeneità d'azione, si propone l'unito schema di
provvedimento.
Nelle premesse del decreto sono state inserite alcune contestuali attestazioni
del dirigente scolastico, al fine di limitare la documentazione di supporto
del provvedimento. Con l'occasione, è opportuno precisare che alla determinazione
della retribuzione da utilizzare per il calcolo del compenso sostitutivo concorrono,
oltre al trattamento economico fondamentale, anche tutti i tipi di compenso
accessorio - di cui agli articoli 25, 33 e 34 del C.C.I.N. 31 agosto 1999, con
le variazioni apportate dall'articolo 7 del C.C.N.L. 15 marzo 2001 - in quanto
sono da considerare emolumenti fissi continuativi.
Si fa presente, inoltre, che, secondo la previsione dell'art. 25 del CCNL, Comparto
scuola, del 4 agosto 1995, in materia di ferie, al personale docente assunto
a tempo determinato si applicano le disposizioni stabilite per il personale
a tempo indeterminato dall'art. 19, con la precisazione che le ferie del personale
a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Pertanto, per servizi
inferiori al mese il calcolo delle ferie maturate deve essere effettuato sulla
base dei giorni di servizio prestati nel mese stesso. Occorre, infine, ribadire
che ove dal computo dei giorni di ferie non godute risulti una cifra non intera
ma decimale, il compenso deve essere calcolato utilizzando anche le frazioni
dei giorni, considerato che i CCNL del comparto non pongono la condizione che
il diritto alle ferie si maturi a giorni interi, e che trattasi di servizio
effettivamente prestato e, quindi retribuibile.
La presente circolare è stata concordata con il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (ai sensi
dell'art. 646 del regolamento di contabilità generale dello Stato) e
Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro,
come da rispettive note n. 88743 del 31 luglio 2002 e n. 64365 del 29 luglio
2002.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO