Decreto ministeriale 18 settembre 2002, n. 100


Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO l'art. 11 del D.P.R. n. 275/99, che prevede l'adozione di iniziative su base nazionale finalizzate all'innovazione degli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;
VISTO il D.I. 26 giugno 2000, n. 234 concernente "Norme in materia di curricoli dell'autonomia delle istituzioni scolastiche", adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.275/99;
VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440, riguardante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
VISTO il disegno di legge n. 1306, concernente "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale";
RITENUTO di promuovere, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 275/99, un progetto nazionale di sperimentazione, al fine di accompagnare il processo di riforma all'esame del Parlamento, attraverso l'apporto di un circuito di scuole che consenta di verificare i contenuti della riforma per la parte concernente la scuola dell'infanzia e la prima classe della scuola elementare;
RITENUTO, pertanto, che il progetto di sperimentazione costituisce lo strumento idoneo per attivare, attraverso la pratica didattica e il coinvolgimento del mondo della scuola in maniera diretta e partecipata, una approfondita e puntuale riflessione e verifica atte a sorreggere l'azione riformatrice e ad evidenziare i fabbisogni della scuola in termini di strutture, personale, metodologie e finanziamenti, nonché i modelli più efficaci di organizzazione didattica;
VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 10 settembre 2002, le cui osservazioni sono accolte nei limiti e con le precisazioni espressi nella relazione formulata dal Ministro nella medesima riunione;
ACQUISITE le osservazioni formulate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI - in data 10 settembre 2002 in ordine ai criteri di scelta delle scuole da coinvolgere nella sperimentazione;

D E C R E T A:

Art. 1
Progetto nazionale di sperimentazione

  1. È promosso un progetto di sperimentazione in ambito nazionale al quale possono partecipare, di norma, non più di due circoli didattici o istituti comprensivi per ogni provincia nonché due scuole paritarie preferibilmente per ogni capoluogo di Regione, con eventuale compensazione tra tipologie e a livello regionale o nazionale.
  2. La sperimentazione, da attuarsi nell'anno scolastico 2002/2003, assume le caratteristiche di laboratorio di ricerca sui contenuti attinenti alla riforma degli ordinamenti scolastici nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare e, per quest'ultima, limitatamente alla prima classe.
  3. Nelle suddette scuole, ove esistano le condizioni, può essere sperimentata anche l'anticipazione della frequenza:
    nella scuola dell'infanzia, per le bambine ed i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2003;
    nelle classi prime della scuola elementare, per le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003.
  4. In presenza di un numero di bambine e bambini eccedente la disponibilità dei posti, il consiglio di circolo o di istituto individua i criteri per l'ammissione alla frequenza anticipata.
  5. L'adesione al progetto viene deliberata dagli organi collegiali di circolo o di istituto secondo la normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 275/99.
  6. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, la sperimentazione dell'anticipo è attuata, d'intesa con gli Enti Locali interessati, sulla base della libera adesione dei genitori, nonché in presenza di effettive condizioni di fattibilità.
  7. I bambini e le bambine, nei confronti dei quali è consentita la frequenza anticipata nella scuola dell'infanzia, sono individuati facendo riferimento agli asili nido eventualmente presenti nel territorio, e sempreché non esistano liste di attesa di coloro che compiano i tre anni di età entro il 31.12.2002.
  8. Nella prima classe della scuola elementare, ferma restando la libera adesione dei genitori, ai fini della sperimentazione dell'anticipo, l'individuazione delle bambine e dei bambini é effettuata tra coloro che, avendone i requisiti, provengano dalle scuole dell'infanzia nell'ambito territoriale dello stesso circolo didattico o istituto comprensivo.

Art. 2
Requisiti del progetto

  1. Il progetto di sperimentazione, da elaborare a cura delle scuole interessate in funzione di una piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, deve recare l'indicazione dei contenuti, degli obiettivi, degli strumenti da utilizzare, delle condizioni organizzative, dei procedimenti metodologici prescelti e delle relative fasi di attuazione.
  2. Il progetto di sperimentazione attesta l'avvenuta verifica delle condizioni di fattibilità ed individua le azioni di monitoraggio delle attività da porre in essere in funzione dei risultati da raggiungere.
  3. La sperimentazione è recepita nel Piano dell'Offerta Formativa e viene realizzata in stretta collaborazione con le famiglie interessate.
  4. L'utilizzazione dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai fini della realizzazione della sperimentazione, avviene nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio, previsti dai contratti collettivi, che possono essere assolti anche sulla base di una apposita programmazione plurisettimanale.
  5. La sperimentazione riguarda gli aspetti del progetto nazionale. L'attivazione della sperimentazione, secondo quanto indicato nei successivi articoli, avviene nell'ambito della flessibilità organizzativa e metodologico-didattica prevista dal regolamento sull'autonomia scolastica.
  6. Nella scuola elementare l'attivazione dell'insegnamento della lingua straniera (inglese) e dell'alfabetizzazione informatica rappresenta connotazione essenziale del progetto di sperimentazione.
  7. Le innovazioni sperimentali sono realizzate tenendo conto delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche interessate, delle risorse acquisibili in ambito regionale e di finanziamenti mirati a livello nazionale, comunque presenti in bilancio.
  8. La sperimentazione è assistita e sostenuta da strutture di supporto, consulenza e monitoraggio di livello locale e nazionale.

Art. 3
Quadro di riferimento dell'iniziativa

Obiettivi generali e specifici e piani di studio personalizzati

  1. Il quadro di riferimento dell'iniziativa sperimentale, gli obiettivi generali del processo formativo, nonché gli obiettivi specifici di apprendimento sono individuati dalle allegate Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati, riferite specificatamente alla scuola dell'infanzia ed alla scuola elementare, con esclusivo riguardo, per quest'ultimo grado di studi, alla prima classe.
  2. Aspetti essenziali della sperimentazione sono:
    1. la progettazione, nel quadro degli obiettivi generali del processo formativo e di quelli specifici di apprendimento, di piani di studio personalizzati, attraverso l'individuazione di obiettivi formativi correlati alla maturazione delle competenze degli allievi, al tempo scuola, all'articolazione delle attività didattiche per sezioni, classi e gruppi laboratoriali ed alle risorse organizzative dell'istituto;
    2. la compilazione del portfolio delle competenze individuali ai fini dell'orientamento e della valutazione degli allievi;
    3. la flessibilità del modello organizzativo;
    4. la continuità educativa e didattica per la gestione dell'anticipo scolastico e per la qualificazione del collegamento tra asili nido, scuola dell'infanzia e scuola elementare;
    5. l'organizzazione della funzione docente legata all'espletamento di compiti di tutoraggio, coordinamento, ecc. e le conseguenti esigenze di formazione in servizio, nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali.

Art. 4
Continuità educativa

Raccordi tra asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola elementare

  1. La scuola dell'infanzia cura l'attivazione di forme di raccordo con i servizi educativi pre- scolastici ed in particolare con l'asilo nido, soprattutto laddove si sperimenti anche l'anticipazione della frequenza.
  2. La scuola elementare attiva forme di raccordo pedagogico, didattico ed organizzativo con la scuola dell'infanzia. I progetti di continuità, che descrivono anche le modalità di rapporto con i genitori degli alunni nonché forme di valorizzazione della cultura e della comunità di appartenenza delle bambine e dei bambini, trovano esplicita formulazione nei piani dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica. Tali progetti possono prevedere la costituzione di team integrati tra docenti della scuola elementare e quelli della scuola dell'infanzia.

Art. 5
Flessibilità organizzativa nella scuola dell'infanzia

  1. La sperimentazione nella scuola dell'infanzia comporta un'accentuazione della flessibilità organizzativa, da articolare con particolare riguardo agli aspetti concernenti:
  2. Nel caso in cui l'iniziativa sperimentale preveda anche l'anticipazione della frequenza, attraverso intese con gli Enti Locali, viene curata la collaborazione con gli asili nido del territorio, anche al fine di avvalersi in convenzione di specifiche figure professionali in essi presenti.
  3. In caso di anticipo della frequenza, nelle scuole interessate alla sperimentazione, la quota di posti disponibili rispetto al limite massimo viene ridotta in proporzione.

Art. 6
Flessibilità organizzativa nella scuola elementare

  1. La sperimentazione comporta, per ogni classe prima, un'organizzazione della prestazione docente in team, la cui flessibilità è caratterizzata da una differenziazione di funzioni, connesse alla presenza di un docente tutor, al fine di corrispondere a precisi compiti educativi.
  2. Il docente tutor del team assicura in ciascun gruppo-classe una presenza temporale settimanale indicativamente individuata tra le 18 e le 21 ore di insegnamento frontale.
  3. Il docente tutor cura la continuità educativa e didattica e il rapporto con le famiglie ed assicura, altresì, la coerenza e la gradualità dei percorsi formativi di ogni alunno, facilitandone e potenziandone le relazioni interpersonali ed educative. Tale docente svolge, pertanto, funzioni di coordinatore del team docente e di tutor nei confronti degli alunni, curando la compilazione del portfolio delle competenze, d'intesa con gli altri docenti del team, in collaborazione con le famiglie.
  4. Per lo svolgimento di tali funzioni il docente tutor utilizza le ore mancanti al completamento dell'orario di servizio in un arco temporale anche plurisettimanale.
  5. La presenza del docente tutor comporta che, in relazione all'organizzazione didattica della scuola elementare in cui sono previsti di norma tre insegnanti ogni due classi, le iniziative di sperimentazione di cui al presente decreto risultano più agevolmente realizzabili nei plessi in cui sono presenti almeno due classi prime.
  6. All'interno del team nelle classi prime interessate viene individuato un docente responsabile di attività laboratoriali, secondo le indicazioni contenute nel progetto sperimentale.

Art. 7
Portfolio delle competenze

  1. La scuola accompagna ciascun bambino con un portfolio (o cartella) delle competenze, a mano a mano sviluppate, che comprende:
  2. Il portfolio delle competenze individuali è compilato ed aggiornato, in stretta collaborazione con la famiglia, a cura, rispettivamente, dei docenti di sezione della scuola dell'infanzia e del docente tutor della scuola elementare, d'intesa con gli altri docenti del team.
  3. Nella scuola elementare la valutazione periodica e finale, sulla base della normativa vigente, certifica le competenze acquisite tramite le unità di apprendimento elaborate durante il percorso scolastico.

Art. 8
Formazione del personale

  1. Nel quadro delle iniziative generali di formazione, vengono assicurate al personale scolastico coinvolto nella sperimentazione opportune azioni di formazione in servizio, con metodologie qualificate ed interattive, quali l'e-learning integrato. Tali attività possono realizzarsi all'interno della scuola, anche in forma di ricerca-azione o in gruppi di miglioramento, in collegamento con gli I.R.R.E., i servizi del territorio, le reti di scuole e gli istituti universitari e di ricerca.
  2. La partecipazione ad attività di formazione deve essere certificata.
  3. Nell'ambito del progetto di sperimentazione le scuole devono prevedere tempi adeguati per attività collegiali di progettazione, documentazione, preparazione dei materiali, verifica e valutazione.

Art. 9
Piano regionale delle scuole aderenti alla sperimentazione

  1. Il Direttore Generale regionale, acquisite le delibere di adesione alla sperimentazione da parte delle scuole, redige il piano regionale delle istituzioni scolastiche inserite nel programma nazionale di sperimentazione, tenendo conto dell'esistenza delle migliori condizioni organizzative, strutturali, professionali e operative tra le quali, a titolo esemplificativo, si indicano le seguenti:
    possibilità di distribuire nelle sezioni e classi funzionanti le bambine e i bambini di età inferiore rispettivamente a tre e sei anni;
    disponibilità, per la scuola dell'infanzia, di ambienti e spazi adeguati per lo svolgimento delle attività educative e didattiche previste dalla sperimentazione;
    presenza di docenti disponibili a svolgere, nell'ambito dei vigenti obblighi di servizio, funzioni di tutoraggio e di coordinamento,nonchè di personale fornito delle necessarie competenze professionali per attivare l'insegnamento della lingua inglese e l'alfabetizzazione informatica.
  2. Il Direttore Generale regionale interviene, a seguito di motivate richieste da parte delle scuole interessate alla sperimentazione, per assicurare le risorse disponibili, anche con il ricorso ai finanziamenti messi a sua disposizione ai sensi dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Art. 10
Organismi di supporto e sviluppo della sperimentazione

  1. Al fine di sostenere le iniziative di sperimentazione e di dare sviluppo al processo di qualificazione della scuola dell'infanzia e della scuola elementare, vengono istituiti un Osservatorio nazionale ed Osservatori regionali.
  2. L'Osservatorio Nazionale è istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione del MIUR, con la funzione anche di definire criteri per il monitoraggio del progetto nazionale di sperimentazione. La composizione dell'Osservatorio Nazionale è definita con decreto del Ministro.
  3. L'Osservatorio regionale è istituito, con provvedimento del Direttore Generale presso ogni Ufficio scolastico regionale, per lo svolgimento dei compiti indicati al comma precedente. Il predetto Osservatorio è composto dal Direttore Generale regionale, che lo presiede, da ispettori tecnici della scuola elementare e dell'infanzia, da un rappresentante dell'I.R.R.E., dell'Università, degli Enti Locali interessati e da docenti rappresentanti delle scuole statali e paritarie coinvolte nella sperimentazione. L'Osservatorio si avvale di gruppi tecnici di supporto alle istituzioni scolastiche coinvolte nella sperimentazione per la realizzazione della iniziativa.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 18 settembre 2002

IL MINISTRO
Letizia Moratti