Decreto
ministeriale 18 settembre 2002, n. 100
Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca,
VISTO il
D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine
e grado;
VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO l'art. 11 del D.P.R. n. 275/99, che prevede l'adozione di iniziative
su base nazionale finalizzate all'innovazione degli ordinamenti degli studi,
la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi
di continuità e orientamento;
VISTO il D.I. 26 giugno 2000, n. 234 concernente "Norme in materia di
curricoli dell'autonomia delle istituzioni scolastiche", adottato ai sensi dell'art.
8 del D.P.R. n.275/99;
VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440, riguardante l'istituzione del
fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi;
VISTO il disegno di legge n. 1306, concernente "Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale";
RITENUTO di promuovere, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 275/99, un
progetto nazionale di sperimentazione, al fine di accompagnare il processo di
riforma all'esame del Parlamento, attraverso l'apporto di un circuito di scuole
che consenta di verificare i contenuti della riforma per la parte concernente
la scuola dell'infanzia e la prima classe della scuola elementare;
RITENUTO, pertanto, che il progetto di sperimentazione costituisce lo
strumento idoneo per attivare, attraverso la pratica didattica e il coinvolgimento
del mondo della scuola in maniera diretta e partecipata, una approfondita e
puntuale riflessione e verifica atte a sorreggere l'azione riformatrice e ad
evidenziare i fabbisogni della scuola in termini di strutture, personale, metodologie
e finanziamenti, nonché i modelli più efficaci di organizzazione
didattica;
VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso
nell'adunanza del 10 settembre 2002, le cui osservazioni sono accolte nei limiti
e con le precisazioni espressi nella relazione formulata dal Ministro nella
medesima riunione;
ACQUISITE le osservazioni formulate dall'Associazione Nazionale Comuni
Italiani - ANCI - in data 10 settembre 2002 in ordine ai criteri di scelta delle
scuole da coinvolgere nella sperimentazione;
D
E C R E T A:
Art.
1
Progetto nazionale di sperimentazione
- È promosso
un progetto di sperimentazione in ambito nazionale al quale possono partecipare,
di norma, non più di due circoli didattici o istituti comprensivi per
ogni provincia nonché due scuole paritarie preferibilmente per ogni
capoluogo di Regione, con eventuale compensazione tra tipologie e a livello
regionale o nazionale.
- La sperimentazione,
da attuarsi nell'anno scolastico 2002/2003, assume le caratteristiche di laboratorio
di ricerca sui contenuti attinenti alla riforma degli ordinamenti scolastici
nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare e, per quest'ultima,
limitatamente alla prima classe.
- Nelle suddette
scuole, ove esistano le condizioni, può essere sperimentata anche l'anticipazione
della frequenza:
nella scuola dell'infanzia, per le bambine ed i bambini che compiono i tre
anni di età entro il 28 febbraio 2003;
nelle classi prime della scuola elementare, per le bambine ed i bambini che
compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003.
- In presenza
di un numero di bambine e bambini eccedente la disponibilità dei posti,
il consiglio di circolo o di istituto individua i criteri per l'ammissione
alla frequenza anticipata.
- L'adesione al
progetto viene deliberata dagli organi collegiali di circolo o di istituto
secondo la normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 3 del D.P.R.
n. 275/99.
- Per quanto riguarda
la scuola dell'infanzia, la sperimentazione dell'anticipo è attuata,
d'intesa con gli Enti Locali interessati, sulla base della libera adesione
dei genitori, nonché in presenza di effettive condizioni di fattibilità.
- I bambini e
le bambine, nei confronti dei quali è consentita la frequenza anticipata
nella scuola dell'infanzia, sono individuati facendo riferimento agli asili
nido eventualmente presenti nel territorio, e sempreché non esistano
liste di attesa di coloro che compiano i tre anni di età entro il 31.12.2002.
- Nella prima
classe della scuola elementare, ferma restando la libera adesione dei genitori,
ai fini della sperimentazione dell'anticipo, l'individuazione delle bambine
e dei bambini é effettuata tra coloro che, avendone i requisiti, provengano
dalle scuole dell'infanzia nell'ambito territoriale dello stesso circolo didattico
o istituto comprensivo.
Art.
2
Requisiti del progetto
- Il progetto
di sperimentazione, da elaborare a cura delle scuole interessate in funzione
di una piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, deve recare l'indicazione
dei contenuti, degli obiettivi, degli strumenti da utilizzare, delle condizioni
organizzative, dei procedimenti metodologici prescelti e delle relative fasi
di attuazione.
- Il progetto
di sperimentazione attesta l'avvenuta verifica delle condizioni di fattibilità
ed individua le azioni di monitoraggio delle attività da porre in essere
in funzione dei risultati da raggiungere.
- La sperimentazione
è recepita nel Piano dell'Offerta Formativa e viene realizzata in stretta
collaborazione con le famiglie interessate.
- L'utilizzazione
dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai fini
della realizzazione della sperimentazione, avviene nel rispetto dei complessivi
obblighi di servizio, previsti dai contratti collettivi, che possono essere
assolti anche sulla base di una apposita programmazione plurisettimanale.
- La sperimentazione
riguarda gli aspetti del progetto nazionale. L'attivazione della sperimentazione,
secondo quanto indicato nei successivi articoli, avviene nell'ambito della
flessibilità organizzativa e metodologico-didattica prevista dal regolamento
sull'autonomia scolastica.
- Nella scuola
elementare l'attivazione dell'insegnamento della lingua straniera (inglese)
e dell'alfabetizzazione informatica rappresenta connotazione essenziale del
progetto di sperimentazione.
- Le innovazioni
sperimentali sono realizzate tenendo conto delle disponibilità di bilancio
delle singole istituzioni scolastiche interessate, delle risorse acquisibili
in ambito regionale e di finanziamenti mirati a livello nazionale, comunque
presenti in bilancio.
- La sperimentazione
è assistita e sostenuta da strutture di supporto, consulenza e monitoraggio
di livello locale e nazionale.
Art.
3
Quadro di riferimento dell'iniziativa
Obiettivi generali e specifici e piani di studio personalizzati
- Il quadro di
riferimento dell'iniziativa sperimentale, gli obiettivi generali del processo
formativo, nonché gli obiettivi specifici di apprendimento sono individuati
dalle allegate Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati,
riferite specificatamente alla scuola dell'infanzia ed alla scuola elementare,
con esclusivo riguardo, per quest'ultimo grado di studi, alla prima classe.
- Aspetti essenziali
della sperimentazione sono:
- la progettazione,
nel quadro degli obiettivi generali del processo formativo e di quelli specifici
di apprendimento, di piani di studio personalizzati, attraverso l'individuazione
di obiettivi formativi correlati alla maturazione delle competenze degli
allievi, al tempo scuola, all'articolazione delle attività didattiche
per sezioni, classi e gruppi laboratoriali ed alle risorse organizzative
dell'istituto;
- la compilazione
del portfolio delle competenze individuali ai fini dell'orientamento e della
valutazione degli allievi;
- la flessibilità
del modello organizzativo;
- la continuità
educativa e didattica per la gestione dell'anticipo scolastico e per la
qualificazione del collegamento tra asili nido, scuola dell'infanzia e scuola
elementare;
- l'organizzazione
della funzione docente legata all'espletamento di compiti di tutoraggio,
coordinamento, ecc. e le conseguenti esigenze di formazione in servizio,
nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali.
Art.
4
Continuità educativa
Raccordi tra asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola elementare
- La scuola dell'infanzia
cura l'attivazione di forme di raccordo con i servizi educativi pre- scolastici
ed in particolare con l'asilo nido, soprattutto laddove si sperimenti anche
l'anticipazione della frequenza.
- La scuola elementare
attiva forme di raccordo pedagogico, didattico ed organizzativo con la scuola
dell'infanzia. I progetti di continuità, che descrivono anche le modalità
di rapporto con i genitori degli alunni nonché forme di valorizzazione
della cultura e della comunità di appartenenza delle bambine e dei
bambini, trovano esplicita formulazione nei piani dell'offerta formativa dell'istituzione
scolastica. Tali progetti possono prevedere la costituzione di team integrati
tra docenti della scuola elementare e quelli della scuola dell'infanzia.
Art.
5
Flessibilità organizzativa nella scuola dell'infanzia
- La sperimentazione
nella scuola dell'infanzia comporta un'accentuazione della flessibilità
organizzativa, da articolare con particolare riguardo agli aspetti concernenti:
- la riorganizzazione
delle sezioni;
- la ristrutturazione
degli spazi;
- la rimodulazione
dei tempi;
- la ridefinizione
delle attività ricorrenti di vita quotidiana;
- il potenziamento
dei tempi riservati all'accoglienza.
- Nel caso in
cui l'iniziativa sperimentale preveda anche l'anticipazione della frequenza,
attraverso intese con gli Enti Locali, viene curata la collaborazione con
gli asili nido del territorio, anche al fine di avvalersi in convenzione di
specifiche figure professionali in essi presenti.
- In caso di anticipo
della frequenza, nelle scuole interessate alla sperimentazione, la quota di
posti disponibili rispetto al limite massimo viene ridotta in proporzione.
Art.
6
Flessibilità organizzativa nella scuola elementare
- La sperimentazione
comporta, per ogni classe prima, un'organizzazione della prestazione docente
in team, la cui flessibilità è caratterizzata da una differenziazione
di funzioni, connesse alla presenza di un docente tutor, al fine di corrispondere
a precisi compiti educativi.
- Il docente tutor
del team assicura in ciascun gruppo-classe una presenza temporale settimanale
indicativamente individuata tra le 18 e le 21 ore di insegnamento frontale.
- Il docente tutor
cura la continuità educativa e didattica e il rapporto con le famiglie
ed assicura, altresì, la coerenza e la gradualità dei percorsi
formativi di ogni alunno, facilitandone e potenziandone le relazioni interpersonali
ed educative. Tale docente svolge, pertanto, funzioni di coordinatore del
team docente e di tutor nei confronti degli alunni, curando la compilazione
del portfolio delle competenze, d'intesa con gli altri docenti del team, in
collaborazione con le famiglie.
- Per lo svolgimento
di tali funzioni il docente tutor utilizza le ore mancanti al completamento
dell'orario di servizio in un arco temporale anche plurisettimanale.
- La presenza
del docente tutor comporta che, in relazione all'organizzazione didattica
della scuola elementare in cui sono previsti di norma tre insegnanti ogni
due classi, le iniziative di sperimentazione di cui al presente decreto risultano
più agevolmente realizzabili nei plessi in cui sono presenti almeno
due classi prime.
- All'interno
del team nelle classi prime interessate viene individuato un docente responsabile
di attività laboratoriali, secondo le indicazioni contenute nel progetto
sperimentale.
Art.
7
Portfolio delle competenze
- La scuola accompagna
ciascun bambino con un portfolio (o cartella) delle competenze, a mano a mano
sviluppate, che comprende:
- la descrizione
dei percorsi seguiti e dei progressi educativi raggiunti;
- la documentazione
essenziale e significativa prodotta dagli alunni durante il percorso formativo.
- Il portfolio
delle competenze individuali è compilato ed aggiornato, in stretta
collaborazione con la famiglia, a cura, rispettivamente, dei docenti di sezione
della scuola dell'infanzia e del docente tutor della scuola elementare, d'intesa
con gli altri docenti del team.
- Nella scuola
elementare la valutazione periodica e finale, sulla base della normativa vigente,
certifica le competenze acquisite tramite le unità di apprendimento
elaborate durante il percorso scolastico.
Art.
8
Formazione del personale
- Nel quadro delle
iniziative generali di formazione, vengono assicurate al personale scolastico
coinvolto nella sperimentazione opportune azioni di formazione in servizio,
con metodologie qualificate ed interattive, quali l'e-learning integrato.
Tali attività possono realizzarsi all'interno della scuola, anche in
forma di ricerca-azione o in gruppi di miglioramento, in collegamento con
gli I.R.R.E., i servizi del territorio, le reti di scuole e gli istituti universitari
e di ricerca.
- La partecipazione
ad attività di formazione deve essere certificata.
- Nell'ambito
del progetto di sperimentazione le scuole devono prevedere tempi adeguati
per attività collegiali di progettazione, documentazione, preparazione
dei materiali, verifica e valutazione.
Art.
9
Piano regionale delle scuole aderenti alla sperimentazione
- Il Direttore
Generale regionale, acquisite le delibere di adesione alla sperimentazione
da parte delle scuole, redige il piano regionale delle istituzioni scolastiche
inserite nel programma nazionale di sperimentazione, tenendo conto dell'esistenza
delle migliori condizioni organizzative, strutturali, professionali e operative
tra le quali, a titolo esemplificativo, si indicano le seguenti:
possibilità di distribuire nelle sezioni e classi funzionanti le bambine
e i bambini di età inferiore rispettivamente a tre e sei anni;
disponibilità, per la scuola dell'infanzia, di ambienti e spazi adeguati
per lo svolgimento delle attività educative e didattiche previste dalla
sperimentazione;
presenza di docenti disponibili a svolgere, nell'ambito dei vigenti obblighi
di servizio, funzioni di tutoraggio e di coordinamento,nonchè di personale
fornito delle necessarie competenze professionali per attivare l'insegnamento
della lingua inglese e l'alfabetizzazione informatica.
- Il Direttore
Generale regionale interviene, a seguito di motivate richieste da parte delle
scuole interessate alla sperimentazione, per assicurare le risorse disponibili,
anche con il ricorso ai finanziamenti messi a sua disposizione ai sensi dalla
legge 18 dicembre 1997, n. 440.
Art.
10
Organismi di supporto e sviluppo della sperimentazione
- Al fine di sostenere
le iniziative di sperimentazione e di dare sviluppo al processo di qualificazione
della scuola dell'infanzia e della scuola elementare, vengono istituiti un
Osservatorio nazionale ed Osservatori regionali.
- L'Osservatorio
Nazionale è istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione
del MIUR, con la funzione anche di definire criteri per il monitoraggio del
progetto nazionale di sperimentazione. La composizione dell'Osservatorio Nazionale
è definita con decreto del Ministro.
- L'Osservatorio
regionale è istituito, con provvedimento del Direttore Generale presso
ogni Ufficio scolastico regionale, per lo svolgimento dei compiti indicati
al comma precedente. Il predetto Osservatorio è composto dal Direttore
Generale regionale, che lo presiede, da ispettori tecnici della scuola elementare
e dell'infanzia, da un rappresentante dell'I.R.R.E., dell'Università,
degli Enti Locali interessati e da docenti rappresentanti delle scuole statali
e paritarie coinvolte nella sperimentazione. L'Osservatorio si avvale di gruppi
tecnici di supporto alle istituzioni scolastiche coinvolte nella sperimentazione
per la realizzazione della iniziativa.
Il presente decreto
è sottoposto ai controlli di legge.
Roma, 18 settembre 2002
IL MINISTRO
Letizia Moratti