Decreto
ministeriale 28 febbraio 2002, n. 22
Norme
per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico
2001-2002.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.. 323, con
il quale è stato emanato il regolamento applicativo della legge 10 dicembre
1997, n. 425;
Visto il D.P.R. n.347 del 6.11.2000 recante norme di organizzazione del Ministero
della Pubblica Istruzione.
Visto il decreto ministeriale n 20 del 28.02.02 concernente le modalità
di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico
2001-2002;
Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente
le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le
istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione
delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento
del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che
all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;
Visto l'art.252, comma 8, del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per il quale le commissioni
di esame nei Conservatori di musica sono composte da docenti dell'Istituto e
da uno o due membri esterni;
Visto il decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2002, prot. n. 311, con il
quale sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
Visto il decreto ministeriale 21 del 28.02.02, recante criteri e modalità
di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale n. 9 del 25 gennaio 2002, con il quale è
stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento degli esami
di Stato nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell'art.
278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297 e confermate dal 1° comma
dell'art. 1 del D.M. 26.6.2000, n. 234, per l'anno scolastico 2001-2002;
Decreta:
Lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell'art.
278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal primo comma
dell'art. 1 del D.M. 26.6.2000, n. 234, è disciplinato, per l'anno scolastico
2001-2002, come segue.
TITOLO
I
SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA
Art. 1.
Candidati esterni
- I candidati
esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli istituti in cui tutte
le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione che coinvolga
sia l'ordinamento che la struttura curriculare (c.d. maxisperimentazione),
con le seguenti eccezioni: abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima
scuola statale o paritaria ove intendono presentare domanda di iscrizione
agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe;
chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari
ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi, ricorrendo
le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami, compresi
quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio
1973;
chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari
in cui è attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca", sempreché
abbiano conseguito la promozione alla quinta classe in un corso sperimentale
relativo al medesimo progetto presso istituzioni scolastiche dello stesso
ordine di studi di quello cui appartiene l'istituto sede d'esame.
- Limitatamente
all'anno scolastico 2001-2002, i candidati che nel decorso anno scolastico
hanno sostenuto con esito negativo l'esame di Stato di istituto magistrale,
in considerazione della estinzione del predetto ordine di studio, possono
essere ammessi all'esame di Stato in istituti in cui siano attivate sperimentazioni
ad indirizzo socio-psico-pedagogico. I suddetti candidati sostengono l'esame
preliminare solo sulle materie o parti di programma non coincidenti con quelle
del corso di studio già seguito.
Art.
2.
Validità e corrispondenza dei diplomi per la sperimentazione di ordinamento
e di struttura
- I diplomi, conseguiti
al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 e confermati dall'art. 1 - primo comma - del Decreto
Ministeriale 26.6.2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono
a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
- Il diploma conseguito
al termine di un corso di studio quinquennale ad indirizzo artistico è
comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui
all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.910 e valido, pertanto, per l'iscrizione
a qualsiasi facoltà universitaria.
- Con il decreto
n.2 del 9.1.2002, che ha individuato la materia oggetto della seconda prova
scritta e con il decreto n.9 del 25.1.2002, che ha determinato il numero dei
componenti le commissioni d'esame per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento
e sperimentali, sono stati indicati gli istituti presso i quali si svolgono
esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio
che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite,
ai sensi dell'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
TITOLO
II
SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO
Art. 3.
Sperimentazioni di solo ordinamento
- Negli istituti
che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento o "non assistite"
(dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" (dette anche
coordinate) le prove si svolgono secondo le modalità previste per le
classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline che, relativamente alla
2ª prova scritta, sono indicate nel decreto ministeriale n.2 del 9.1.2002.
e che, per le restanti prove scritte e il colloquio sono quelle individuate
quali oggetto d'esame dai Consigli di classe, ai sensi del comma 2, dell'art.
1 e dei commi 3 e 4 dell'art. 2 del D.M. n. 9 del 25 gennaio 2002 e sui relativi
programmi di insegnamento.
- Nei predetti
istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli esami,
devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di
sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
- Qualora la materia
interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad
esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici)
le prove di esame vertono sui contenuti specifici di tale materia.
- Per la sperimentazione
di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli
istituti tecnici, nonché per le sperimentazioni consistenti nell'aggiunta
di una seconda lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici,
la lingua straniera può essere oggetto d'esame, sia in sede di terza
prova scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il docente
in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della e/o delle lingue
straniere interessate.
TITOLO
III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 4.
Documento del Consiglio di classe
- Per l'elaborazione
del documento del Consiglio di classe, finalizzato alla predisposizione della
terza prova scritta, nonché alla connessa illustrazione dei contenuti
specifici e delle linee didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione,
valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.
Art.
5
Aree disciplinari
- 1. Tenuto conto
della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni
e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito
delle aree disciplinari previste dal decreto ministeriale 18 settembre 1998,
n.358 per i corsi ordinari, i Consigli di classe procedono alla ripartizione
delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di individuazione
di tali aree sono quelli indicati nel decreto n.358 del 18 settembre 1998.
Art.
6.
Adempimenti preliminari delle Commissioni
- Nelle scuole
legalmente riconosciute e pareggiate, abbinate a classi di scuola statale
o paritaria, le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle
prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati.
A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:
- esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma, 2 dell'art.5
del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, con particolare
riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione e ai risultati raggiunti
in relazione agli obiettivi prefissati:
- riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in
gruppo; - esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera
scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo
e da ogni altro utile elemento di giudizio.
- Nelle scuole
statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al precedente comma, le Commissioni
si insediano il giorno prima dell'inizio delle prove scritte.
Art.
7.
Prove d'esame
- Per quel che
concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni
relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.
- La seconda prova
scritta, che per i corsi sperimentali dell'istruzione tecnica, professionale,
artistica e di arte applicata può essere grafica o scrittografica,
verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali
le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte,
grafiche o scrittografiche. Per l'anno scolastico 2001-2002, la seconda prova
scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche
su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda
nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico
2001-2002, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta
sono indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, corredato,
ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento
della prova medesima.
- La prova di
strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i Conservatori di musica
concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia,
per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione,
ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio,
bensì in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in relazione
alle diverse tipologie di strumento, come previsto dall'art. 252 - comma 8
del D.L.vo 14.4.1994, n. 297 citato nelle premesse.
Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti
corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono
convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di
strumento che per il colloquio. Sempre in rapporto alla particolare natura
della prova di strumento, il Presidente della Commissione viene individuato
tra i musicisti che operano in Conservatori diversi da quello presso cui funziona
l'indirizzo musicale sede di esame.
L'esito della prova di strumento è riportato con giudizio motivato
nella certificazione di cui all'art. 13 del Regolamento, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte integrante
del diploma.
- Per l'anno scolastico
2001-2002, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per
adulti, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti
formali riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un
corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione
all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella classe
terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere
esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta
e del colloquio. Essi dovranno comunque sostenere la prima e la seconda prova
scritta.
Art.
8.
Rinvio
- Per quanto non
previsto dal presente decreto, si fa rinvio alla disciplina degli esami di
Stato dei corsi di ordinamento.
Il presente decreto
sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
IL MINISTRO