Decreto direttoriale 29 maggio 2002
Il Direttore Generale del personale della scuola e dell'amministrazione
VISTO il
decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333;
VISTO il decreto direttoriale 12 febbraio 2002, emanato in applicazione
dell'articolo 2 della suddetta legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV
serie speciale n. 14 del 19 febbraio 2002, con il quale sono stati fissati termini
e modalità per la presentazione delle domande per l'integrazione e l'aggiornamento
delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo della scuola
per l'anno scolastico 2002/2003;
CONSIDERATO che, a norma dell'art.3, comma 2, del suddetto decreto direttoriale,
potevano presentare domanda di inserimento anche coloro che alla data di scadenza
dei termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura, stavano ancora frequentando i corsi per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento o presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario
(S.S.I.S), o le sessioni riservate di abilitazione di cui all'O.M.1/2001, purché
i corsi si fossero conclusi con lo svolgimento degli esami finali entro il 31
maggio 2002;
CONSIDERATO che da parte di numerose S.S.I.S. è stata fatta presente
l'assoluta impossibilità di anticipare i tempi già programmati
per la conclusione dei corsi e lo svolgimento degli esami finali, in modo da
consentire agli abilitandi di rispettare il termine del 31 maggio 2002;
CONSIDERATO che, nel doveroso rispetto delle posizioni dei candidati
che nei termini previsti dal citato decreto direttoriale conseguono e dichiarano
il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, appare conforme
a principi di pubblico interesse che l'Amministrazione possa avvalersi, in posizione
subordinata ai candidati citati, fin dall'anno scolastico 2002/22003, del personale
che consegua presso le S.S.I.S il titolo di abilitazione all'insegnamento successivamente
alla data del 31 maggio 2002 e, comunque, entro un ulteriore termine ritenuto
congruo, in relazione ai termini fissati per le operazioni di nomina a tempo
indeterminato e determinato dall'art. 4 della legge 333/2001;
D
E C R E T A
Articolo unico
1) Possono presentare
domanda di inserimento in coda alla terza fascia delle graduatorie permanenti,
costituite in applicazione del decreto direttoriale 12 febbraio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale n. 14 del 19 febbraio 2002, coloro
che stiano ancora frequentando i corsi per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario
(S.S.I.S ), purché i corsi si concludano con lo svolgimento degli esami
finali tra il 1° giugno 2002 e il 20 luglio 2002.
2) Le istanze di partecipazione devono essere presentate al Centro per i servizi
amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia entro il 20 giugno 2002,
utilizzando il modello 2, opportunamente modificato, allegato al decreto direttoriale
12 febbraio 2002, secondo le modalità previste dal citato decreto. Entro
il medesimo termine deve essere presentato il modello per l'eventuale scelta
delle istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie di circolo e di istituto
si chiede l'inclusione, utilizzando il modello 3, allegato al decreto direttoriale
12 febbraio 2002.
3) Il personale in questione, qualora gli esami finali vengano sostenuti successivamente
al 20 giugno 2002, deve inviare la dichiarazione sostitutiva del conseguimento
del titolo, con il relativo punteggio, entro 5 giorni dalla data di espletamento
degli esami finali e comunque, tassativamente, entro la data del 20 luglio 2002.
4) Il personale interessato viene inserito, con riserva, in una graduatoria
provvisoria, in coda alla terza fascia delle graduatorie permanenti, costituite
in applicazione del decreto direttoriale 12 febbraio 2002, con l'attribuzione,
relativamente al titolo di abilitazione, del punteggio minimo previsto dalla
tabella, annessa quale allegato A al citato decreto, mentre, nella graduatoria
definitiva, il personale stesso consegue il punteggio spettante sulla base della
medesima tabella, in relazione alla votazione con la quale ha conseguito l'abilitazione.
5) Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le disposizioni
contenute nel decreto direttoriale 12 febbraio 2002.
6) Il presente decreto sarà reso disponibile sul sito Internet del Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, sulla rete Intranet
e pubblicato all'albo degli Uffici scolastici regionali.
Roma, 29 maggio 2002
IL DIRETTORE GENERALE
fto Antonio ZUCARO