Circolare ministeriale 7 novembre 2002, n.
121
Prot. N.626/N/
Dipartimento per i Servizi nel Territorio - Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
Oggetto: trattamento di fine rapporto (T.F.R.) al personale scolastico con contratto a tempo determinato.
Si fa seguito alla C.M. 108 prot. 329/N/2001 dell'8/6/2001 e, al fine di consentire la completa applicazione di quanto in essa previsto, si forniscono gli ulteriori seguenti chiarimenti.
Diritto alla corresponsione del T.F.R.
Ai sensi della
normativa rimessa con la circolare dianzi riportata si rileva che ha diritto
alla corresponsione del T.F.R. tutto il personale con rapporto a tempo determinato
in essere alla data del 30.5.2000 oppure instauratosi successivamente a tale
data, purchè il servizio sia durato almeno 15 giorni continuativi nell'arco
di un mese.
Esso diritto sorge all'atto della cessazione dal servizio o, comunque, se si
verifica l'interruzione anche di un solo giorno prima dell'instaurarsi di un
altro rapporto di lavoro. E', peraltro, opportuno precisare che il T.F.R. va
corrisposto d'ufficio senza necessità da parte degli interessati di presentare
alcuna istanza, ma il relativo diritto è soggetto al termine di prescrizione
quinquennale previsto dall'art. 2948 del Codice Civile, termine per il quale
il "dies a quo", salvo atti interruttivi, deve ritenersi il 106°giorno
successivo alla risoluzione del contratto.
Ciò premesso, si riportano di seguito alcuni chiarimenti in merito ai
casi di maggiore frequenza.
Ulteriori chiarimenti al riguardo potranno, peraltro, essere rinvenuti nella circolare INPDAP del 1.8.2002 n. 30 pubblicata nella G.U. 30.8.2002 n. 203 pagg. 23 e segg.
Contribuzione
L'art. 1, comma 2, del D.P.C.M 20.12.1999 per i dipendenti destinatari del trattamento
di fine rapporto, prevede l'abolizione del contributo previdenziale obbligatorio
a loro carico, del 2,50% della base retributiva prevista dall'art. 37 del D.P.R.
19.12.1973 n. 1032, senza peraltro, determinare alcun effetto sulla retribuzione
imponibile ai fini fiscali.
Si precisa, altresì, al successivo comma che, per raggiungere tale risultato,
la retribuzione lorda del personale interessato deve essere ridotta in misura
pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso , meccanismo che, a
quanto è stato possibile rilevare, è stato e viene applicato nei
confronti dei supplenti annuali.
Risulta, infatti che, al presente, le retribuzioni del personale assunto a decorrere
dall'inizio dell'anno scolastico, ivi compreso gli insegnanti di religione,
vengano correttamente ridotte delle seguenti ritenute previdenziali e assistenziali.
dipendente |
Stato |
||
I.N.P.D.A.P. |
8,75% |
24,20% |
sul 118% dello stipendio o indennità pensionabili |
I.N.P.D.A.P. |
8,75% |
24,20% |
sul 100% di tutte le somme non incluse nella base pensionabile |
Fondo credito |
0,35% |
sul 100% di quanto viene corrisposto |
|
I.N.P.S. - disoccupazione |
1,61% |
sul 100% di quanto viene corrisposto |
|
Opera di previdenza |
2,50% |
7,10% |
su 80% stipendio e 13 mensilità |
Opera di previdenza |
2,00% |
7,10% |
sul 60% I.I.S. |
Altrettanto,
tuttavia, non si è potuto rilevare nei confronti del personale supplente
assunto con contratto annuale scadente al termine delle attività didattiche
o per supplenze brevi e saltuarie, personale tutto che, per non essere state
effettuate nei suoi confronti le ultime due delle ritenute sopra elencate (pur
avendo esso acquisito il diritto al T.F.R.), nonché quella relativa al
fondo credito, pari allo 0,35% di quanto corrisposto, è venuto a percepire
una retribuzione superiore a quella spettante, con conseguente creazione di
un debito erariale.
Al fine, pertanto, di porre termine a siffatta situazione che viene a porre
l'I,N.P.D.A.P in situazione di squilibrio, le SS.LL sono invitate ad impartire
le opportune disposizioni affinchè , in fase di corresponsione degli
emolumenti nei confronti dei citati supplenti temporanei, vengano effettuate
le ritenute per l'opera di previdenza nella stessa misura dei supplenti annuali.
Si rammenta, a tal proposito, che il versamento del contributo relativo al personale
assunto in regime di TFR, deve essere effettuato entro il giorno quindici di
ogni mese, unitamente al versamento dei contributi obbligatori, a valere sulla
contabilità speciale n. 20005, accesa presso le Sezioni di Tesoreria
Provinciale dello Stato della Banca d'Italia o mediante girofondi sul conto
corrente infruttifero n. 20005 acceso presso la Tesoreria Centrale della Banca
d'Italia.
Le Istituzioni Scolastiche che non hanno ancora provveduto al pagamento vi provvederanno
alla prima scadenza utile.
Sarà anche opportuno allegare alla copia dell'avvenuto versamento, da
consegnare alla Sede Provinciale dell'INPDAP, l'elenco dei nominativi per i
quali lo stesso è stato effettuato. Eventuali somme versate in eccesso
rispetto al dovuto potranno essere portate in detrazione a fronte del primo
versamento avendo cura di evidenziare i nominativi interessati e l'importo detratto
per ognuno.
L'obbligo del versamento della quota, pari all'0,35% della retribuzione, da
destinare al fondo credito, deve essere, invece, assolto, sempre entro il 15
di ogni mese, a valere sulla contabilità speciale n. 1011, accesa presso
le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato della Banca d'Italia o mediante
girofondi sul conto corrente infruttifero n. 21039 acceso presso la Tesoreria
Centrale della Banca d'Italia.
Per quanto attiene alle modalità con cui procedere alla determinazione
delle somme da versare, si rinvia a quanto precisato dall'I.N.P.D.A.P. con la
circolare 8/6/2000 n. 29 pagg. 6 e 7 diramata con la già menzionata C.M.
8/6/2001, n. 108.
In ordine, poi, alle situazioni pregresse ( con esclusione dello 0,35% dovuto
per il Fondo credito per il quale si fa riserva di ulteriori disposizioni) venutesi
a creare dal 30.5.2000 per le quali, come dianzi evidenziato, non risulta effettuata
alcuna ritenuta, premesso che la compilazione del T.F.R./1 rientra nella competenza
delle istituzioni scolastiche, occorre distinguere le seguenti due fattispecie:
Nell'ipotesi sub.
a), le istituzioni scolastiche, nel rimettere all'I.N.P.D.A.P.il modello T.F.R./1
previsto dalla nota 12 gennaio 2001 prot. 1 della Direzione Centrale Prestazioni
Previdenziali Ufficio III - Coordinamento - del suddetto Istituto previdenziale
avranno cura di evidenziare come, in sede di liquidazione di quanto dovuto,
dovrà procedersi al recupero delle ritenute non versate ed il conseguente
obbligo del più volte menzionato I.N.P.D.A.P., di corrispondere l'indennità
in questione al netto.
Ove, viceversa, si sia in presenza dell'ipotesi sub. b), le istituzioni scolastiche
dovranno provvedere, possibilmente mediante convocazione diretta, a chiarire
agli interessati il motivo del recupero da effettuarsi a loro carico, recupero
che, per quanto precisato in premessa, è da ritenersi afferente a debiti
erariali e non già a debiti contributivi.
In sede di rilascio dell'autorizzazione scritta al recupero in argomento, agli
stessi dovrà anche essere consentita, qualora trovansi attualmente in
servizio di ruolo o precario, l'opzione tra:
In alternativa,
(seconda ipotesi) gli interessati potranno optare per il versamento diretto
dell'importo posto a loro carico, indicando nella causale "restituzione maggiori
assegni percepiti (art. 26, comma 19, legge 23.12.1998, n. 448 e art. 1, comma
4, D.P.C.M. 20.12.1999), da versare al capo XIII cap. 3550". In tal caso le
Istituzioni scolastiche trasmetteranno alle Direzioni provinciali dei servizi
vari, copia delle relative ricevute, per consentire il versamento all'INPDAP
dell'importo della parte di contributo a carico del datore di lavoro ancora
dovuta a seguito del mancato incameramento.
Considerato che, in ogni caso, il recupero del credito erariale genera un credito
d'imposta a favore degli interessati, occorre informare i medesimi che, in caso
di recupero da parte dell'INPDAP, il prospetto di liquidazione rilasciato all'atto
del pagamento del TFR, sul quale sarà riportata apposita annotazione
o, in caso di versamento diretto, la ricevuta del versamento con l'indicazione
della causale sopra riportata, costituiscono documentazione valida ai fini della
richiesta di rimborso del credito d'imposta.
La documentazione anzidetta potrà essere presentata all'Ufficio che eroga
la retribuzione entro il termine utile perché ne possa tener conto nel
conguaglio fiscale. In alternativa il rimborso potrà essere chiesto in
sede di dichiarazione dei redditi, con il Mod 730 o con il mod. UNICO.
Tanto chiarito in ordine alla natura del T.F.R., sul piano operativo si ritiene
doveroso richiamare l'attenzione sulle disfunzioni ed i ritardi che potrebbero
verificarsi nell'accertamento o meno del diritto alla corresponsione del T.F.R.
o nella sua quantificazione.
Per ovviare ai suddetti facilmente presumibili disguidi, si rende opportuno
da parte delle SS.LL. l'emanazione di apposite disposizioni affinchè,
al termine di ogni rapporto di lavoro, le istituzioni scolastiche forniscano
d'ufficio, ad ogni interessato, il relativo certificato di servizio dal quale
possa rilevarsi il periodo esatto della prestazione talchè, in presenza
di due o più rapporti brevi di lavoro, prestati senza soluzione di continuità,
l'ultima scuola sia immediatamente in grado di stabilire il diritto o meno al
T.F.R.
Si comunica, infine, che in sede di accordi convenuti con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, il Servizio Centrale per il sistema informatico integrato ha
assicurato la fornitura dei dati relativi al trattamento economico utile per
il T.F.R. con una procedura in fase di elaborazione.
La presente circolare viene emanata d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale degli Uffici locali e dei servizi del Tesoro e con l'I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale Entrate Contributive e Direzione Centrale prestazioni di fine servizio e previdenza complementare.
Il Direttore Generale
F.to Zucaro
* La C.M. 108 prot. 329/N/2001 dell'8/6/2001 è consultabile presso i CSA