Circolare ministeriale 14 giugno 2002, n. 69
Prot. n. 1827/VI
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO - Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
Oggetto: Sentenza del T.A.R. Lazio - sezione III bis - Valutazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti specializzati nelle SSIS.
Con sentenza del
28 maggio c.a. il T.A.R. Lazio, sez. III bis, ha parzialmente accolto il ricorso
di alcuni docenti per l'annullamento del Decreto Direttoriale 12 febbraio 2002
e dell'annessa tabella di valutazione, col quale sono stati disciplinati l'aggiornamento
e l'integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 della legge
n. 124/1999.
Va premesso che, nei motivi di ricorso, sono state impugnate le sotto indicate
determinazioni:
La sentenza del
T.A.R. ha riconosciuto la legittimità delle determinazioni dell'Amministrazione
in relazione ai punti 1, 2, 4 e 5, mentre ha sancito l'illegittimità
di quella di cui al punto 3, nella parte in cui non si esplicita il divieto
di cumulare il punteggio aggiuntivo, previsto dall'art. 8 del decreto n. 268
del 2001, con la valutazione del servizio di insegnamento eventualmente reso
contemporaneamente alla frequenza del corso.
Ciò in considerazione della circostanza che la stessa organizzazione
dei corsi (in relazione alla loro complessità, all'articolazione oraria
e all'obbligo di presenza alle attività collaterali) porta ad escludere
la compatibilità di fatto con il contemporaneo svolgimento del servizio
di istituto. Servizio che, tra l'altro, in base alla decisione del T.A.R., non
può essere valutato autonomamente, avendo valore di esercitazione pratica
e di tirocinio obbligatorio, non cumulabile con il punteggio aggiuntivo.
Il T.A.R. ha rilevato, inoltre, che l'Amministrazione, oltre che dell'aspetto
suindicato, avrebbe dovuto tener conto della situazione di quegli insegnanti
non in grado di conciliare la prestazione di servizio con la frequenza dei corsi
S.S.I.S.; fatto questo che concretizza un'evidente disparità di trattamento
tra chi ha, comunque, prestato servizio e chi non ha potuto prestarlo.
Orbene, in considerazione della immediata esecutività della sentenza
(avverso la quale l'Amministrazione, tenuto conto dell'avviso espresso dall'Avvocatura
Generale, ritiene non sussistano le condizioni per poter proporre appello al
Consiglio di Stato), è necessario che le SS.LL. provvedano, con estrema
urgenza, alla rettifica delle posizioni degli aspiranti S.S.I.S. presenti nelle
predette graduatorie, che versano nelle condizioni indicate.
In via preliminare, occorre individuare, enucleandoli dalla base informatica,
i nominativi dei soggetti diplomati nelle S.S.I.S. entro i termini del 21 marzo
e del 31 maggio, cui sono stati attribuiti sia i 30 punti della specializzazione
sia un punteggio per servizio di insegnamento.
Ovviamente, la detrazione dovrà essere effettuata solo se risultino valutati
servizi prestati contemporaneamente alla frequenza dei corsi e limitatamente
alle graduatorie in cui l'aspirante abbia beneficiato dell'attribuzione dei
30 punti.
Resta, perciò, impregiudicata la valutazione dell'eventuale servizio
prestato contemporaneamente alla frequenza del corso di specializzazione nelle
graduatorie in cui l'aspirante non benefici dell'attribuzione dei 30 punti.
Per facilitare le operazioni di individuazione degli interessati, il Sistema
Informativo provvederà tempestivamente a fornire, per ogni provincia
e graduatoria, l'elenco nominativo e la posizione o le posizioni nelle graduatorie
dei docenti da sottoporre a verifica. Per quanto concerne, invece, l'ulteriore
operazione, da effettuare a cura del C.S.A., di detrazione o convalida parziale
o totale del servizio, va precisato che i corsi delle S.S.I.S. si sono svolti
con durata biennale e secondo la cadenza dell'anno accademico con decorrenza
dall'anno 1999/2000.
Nel caso di dubbi o incertezze nell'individuazione dell'esatto periodo di frequenza,
i competenti C.S.A. dovranno invitare gli interessati ad autocertificare, nel
più breve tempo possibile, la data di inizio e termine dei corsi di specializzazione
svolti nelle S.S.I.S. ovvero provvedere ad acquisire direttamente da queste
ultime le necessarie informazioni.
Le attività di ricognizione e di rettifica dei punteggi degli interessati
dovranno essere effettuate d'ufficio, con ogni urgenza, di modo che le graduatorie
possano essere tempestivamente ripubblicate con tutte le rettifiche conseguenti
all'operazione di cui trattasi.
Sarà opportuno, comunque, che nella graduatoria già pubblicata
venga inserita un'apposita indicazione sull'operazione in corso di svolgimento.
Ovviamente, per quanto riguarda le nuove domande che perverranno da parte degli
specializzandi S.S.I.S., di cui al recente decreto 29 maggio 2002, che proroga
il termine di presentazione delle domande al 20 luglio, dovranno essere adottati
gli stessi criteri utilizzati per la valutazione dei servizi.
IL MINISTRO
Moratti