Circolare ministeriale 8 maggio 2002, n.50
Prot. n. DGPSA/7/21
Dipartimento
per i servizi nel territorio
Oggetto: Assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Legge 23/12/1998, n. 448 - articolo 26, comma 8. Anno scolastico 2002/2003.
1. PREMESSAL'articolo 26,
comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che l'amministrazione
scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi
con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di dirigenti scolastici
e di docenti, compreso il personale educativo, forniti di adeguati titoli culturali,
scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento
unità, determinato con decreto interministeriale n. 30 del 9 febbraio
1999, del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il personale che presenta
domanda di assegnazione ai sensi della normativa in oggetto, deve dichiarare
la propria disponibilità a permanere in tale posizione per la durata
prevista dall'ufficio per l'assegnazione stessa, che comunque non può
essere inferiore a due anni.
Per l'individuazione delle funzioni attraverso cui si esprime l'autonomia sembra
opportuno far riferimento, in relazione alle esigenze dei singoli uffici, in
via esemplificativa, alle seguenti aree:
2. CONTINGENTE DEI POSTI ASSEGNATI ALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA CENTRALE E PERIFERICA
Il contingente
di dirigenti scolastici e di docenti utilizzato per la realizzazione dei compiti
connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, è fissato in complessive
500 unità. Il suddetto contingente viene assegnato all'Amministrazione
Centrale e agli Uffici Scolastici Regionali rispettivamente in numero di 119
unità e di 381 unità, come dal piano di ripartizione fissato con
la circolare n. 71 del 13 aprile 2001, che ad ogni buon fine, si allega alla
presente (allegato
1).
Con separato provvedimento il contingente assegnato ai Dipartimenti va ripartito
tra gli Uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti stessi.
I Direttori generali degli uffici scolastici regionali provvederanno, a loro
volta, a destinare i dirigenti scolastici e i docenti alle articolazioni territoriali
definite con proprio atto, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del D.P.R. 347/2000,
assicurando, comunque, la permanenza nella stessa area territoriale a coloro
la cui assegnazione non scade il 31/8/2002.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I Dipartimenti,
gli uffici di livello dirigenziale generale ad essi afferenti, i servizi e gli
uffici scolastici regionali, in base al numero di unità del contingente
assegnato, dovranno dare comunicazione alle organizzazioni sindacali del comparto
scuola e dell'area V della dirigenza scolastica aventi titolo alla contrattazione
decentrata, delle aree di utilizzazione del personale, dei posti disponibili,
dei criteri di selezione del personale e della durata dell'assegnazione. L'avviso
della procedura di selezione viene affisso all'albo degli uffici entro il 20
maggio 2002. Al fine di favorire la capillare pubblicizzazione delle suddette
procedure, ogni ufficio invia con e-mail all'indirizzo del Servizio per la comunicazione
una copia di essi, per l'inserimento nei siti Intranet e Internet di questo
Ministero.
Le domande del personale interessato, riferite alle assegnazioni con decorrenza
dall'anno scolastico 2002/2003, devono essere inviate all'ufficio centrale o
regionale presso il quale si chiede l'assegnazione entro il termine stabilito
dallo stesso ufficio e comunque non oltre il 5 giugno 2002.
La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) qualifica (se dirigente o docente), materia di insegnamento;
c) sede di titolarità e sede di servizio in caso siano diverse;
d) data di immissione in ruolo.
In allegato alla domanda deve essere trasmesso il curriculum personale nel quale
devono essere specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti,
nonché la conoscenza eventuale di lingue straniere.
Può essere formulata domanda, da parte degli interessati, a un solo ufficio
centrale o regionale. A tal fine l'interessato deve rilasciare, sotto la propria
responsabilità, in calce alla domanda, apposita dichiarazione di non
aver presentato analoga richiesta presso altro ufficio centrale o regionale,
nonché di aver superato il periodo di prova. Le domande prive di tali
indicazioni, ovvero indirizzate genericamente al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, non sono prese in considerazione.
4. VALUTAZIONE DEGLI ASPIRANTI
Il personale chiamato a svolgere compiti di supporto all'autonomia deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano il proprio profilo professionale. In via esemplificativa tali caratteristiche potrebbero essere raggruppate nel modo seguente:
La tipologia dei
titoli, secondo la previsione della normativa in oggetto, va raggruppata in
tre aree: titoli culturali, titoli scientifici e titoli professionali.
Tra i titoli che possono essere presi in considerazione si indicano i seguenti:
titoli culturali: diplomi e lauree posseduti in aggiunta al titolo che
dà accesso alla carriera di appartenenza, specializzazioni universitarie,
dottorati di ricerca, contratti universitari, vincite di altri concorsi, borse
di studio; titoli scientifici: ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli,
prodotti multimediali, altri lavori originali; titoli professionali:
incarichi svolti all'interno dell'amministrazione della pubblica istruzione
e delle istituzioni scolastiche, attività di progettazione, ricerca,
sperimentazione, formazione anche nell'ambito di progetti che vedono coinvolti
Università, I.R.R.E., centri di ricerca e formazione, etc.. L'esame dei
candidati è effettuato da una Commissione appositamente costituita presso
ciascun ufficio, attraverso la valutazione dei titoli presentati e un colloquio
finalizzato all'accertamento delle capacità relazionali del candidato
e delle competenze coerenti con le problematiche dell'area di utilizzazione.
Sulla base dei titoli presentati e del colloquio effettuato, viene predisposta
una graduatoria di merito in base alla quale sono individuati i candidati che,
in relazione ai posti disponibili e ai compiti da svolgere, risultino in possesso
della qualificazione richiesta.
5. COLLOCAMENTI FUORI RUOLO
Il personale da
collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato
in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti
è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni
di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del
servizio medesimo. Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando, ai sensi
del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni nella
legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia durata non superiore a un quinquennio,
a partire dall'anno scolastico 2000/2001, i docenti, all'atto della cessazione
dalla posizione di collocamento fuori ruolo o di comando, sono assegnati alla
sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento. Ai Dirigenti scolastici
si applicano le disposizioni ( artt. 23 e 50 ) di cui al C.C.N.L. dell'area
della Dirigenza scolastica sottoscritto il 1° marzo 2002.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente durata superiore
a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, comportano la perdita
della sede di titolarità. A tal fine, i periodi trascorsi in posizione
di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del comma
10 dell'art.26 della legge 23 dicembre 1998, n.448, si sommano se tra gli stessi
non vi sia soluzione di continuità.
I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o
alla cessazione del comando, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili,
secondo le modalità definite in sede di contrattazione decentrata nazionale
in materia di mobilità. I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei
docenti e di incarico nominale per i Dirigenti scolastici, con decorrenza dall'anno
scolastico 2002/2003 sono adottati, anche per il personale assegnato presso
gli uffici centrali, dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale
competente in relazione alla sede di titolarità del personale interessato.
L'ufficio, per sopraggiunti motivi, può revocare anticipatamente il collocamento
fuori ruolo dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il personale collocato
fuori ruolo può rinunciare all'assegnazione per sopravvenuti gravi motivi
personali o familiari, dandone comunicazione all'ufficio che valuterà
la richiesta. Sia la revoca da parte dell'ufficio, che la rinuncia da parte
dell'interessato hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
6. DISPOSIZIONI FINALI
Gli uffici al termine
di ciascun anno scolastico, inviano alla Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici Area dell'autonomia Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma una relazione
sull'attività svolta dal personale assegnato.
Gli uffici presso i quali il personale presta servizio devono aver cura di comunicare
le assenze al Dirigente scolastico dell'ultima scuola di titolarità del
docente o, per i dirigenti scolastici, all'ufficio scolastico regionale di appartenenza.
Si pregano le SS.LL. di dare alla presente massima diffusione comunicando agli
uffici interessati che la stessa può essere consultata e acquisita sul
sito Internet (www.istruzione.it) e nella rete Intranet del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
IL
CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale CAPO