Circolare ministeriale 14 marzo 2002, n. 31


Prot. n. 5442

DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI - UFF. I

Oggetto: Esami di Stato. Formazione delle commissioni. Anno scolastico 2001-2002

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alla circolare ministeriale n.23 del 28 febbraio 2002, su aspetti particolari relativi alle operazioni di formazione delle commissioni.

1. Numero dei componenti delle commissioni.

Il D.M. n.9 del 25.1.2002 ha stabilito il numero dei commissari per ciascun indirizzo di studi, in relazione ai programmi d'insegnamento. Fermo restando l'obbligo di assicurare la designazione di commissari nel numero fissato dal citato decreto, nel caso, tuttavia, che la specifica organizzazione delle cattedre della scuola non consenta la costituzione di commissioni con il numero di commissari previsto, rimane giustificato, per causa di forza maggiore, la designazione di docenti nel numero pari immediatamente inferiore a quello indicato dal decreto medesimo.

2. Docenti part-time.

Si ricorda che la circolare ministeriale n.24 del 1.2.1999 ha stabilito che l'obbligo della presentazione della scheda è da intendersi come non vincolante per i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e per i docenti in semiesonero sindacale, i quali, pertanto, hanno la facoltà, avendo i prescritti requisiti, e non l'obbligo di presentare la scheda per la partecipazione agli esami come Presidente. La medesima circolare ha precisato che i medesimi docenti possono essere designati a svolgere la funzione di commissario della classe.

3. Docenti di sostegno.

I docenti di sostegno, ove siano in una delle condizioni indicate dall'art.2 del D.M. n.21 del 28.2.2002 hanno titolo a presentare la scheda di partecipazione alle Commissioni in qualità di Presidente.

4. Docenti con 10 anni di servizio di ruolo.

Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di Presidente dall'art.2 del D.M. n.21 del 28.2.2002, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria superiore ma anche negli altri gradi scolastici.

5. Sezioni associate.

Si precisa, al solo fine di fornire chiarimenti a seguito di quesiti pervenuti, che le sezioni associate, corrispondenti di norma a corsi di studio accorpati a corsi di diverso ordine o tipo negli istituti di istruzione superiore, saranno trattate dal Sistema Informativo come sedi di esame, al pari delle sedi centrali (con le eventuali succursali), delle sezioni staccate e delle sedi coordinate.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli