Circolare ministeriale 19 febbraio 2002, n. 16
Prot. n.22/VM
OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per lanno scolastico 2002/2003 - schema di decreto interministeriale
Tenuto conto dellesigenza prioritaria di garantire il puntuale e ordinato inizio dellanno scolastico 2002/2003, anche alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto legge 3 luglio 2001,n.255 convertito nella legge 2 agosto 2001, n. 333, le SS.LL. dovranno procedere, con la massima sollecitudine, alla definizione delle dotazioni organiche del personale docente riferite al citato anno scolastico; tanto nella considerazione che tale operazione costituisce adempimento preliminare rispetto alla scansione delle fasi relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni.
Perché le SS.LL. medesime possano dare subito avvio alle complesse e laboriose procedure relative alla citata incombenza, si ritiene opportuno trasmettere, con la presente, il testo del decreto interministeriale da assumere di concerto tra il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca e il Ministero delleconomia e delle finanze e da sottoporre, poi, secondo le prescrizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448, allesame delle competenti Commissioni parlamentari. Resta inteso, ovviamente, che sarà cura di questo Ministero comunicare alle SS.LL eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie per effetto di interventi modificativi da parte dei citati organi.
In conformità della prescrizione legislativa, le dotazioni organiche vengono assegnate per la prima volta a livello regionale. Sarà, pertanto, cura delle SS.LL. operare la ripartizione tra le province di competenza, prendendo a riferimento gli attuali assetti delle platee scolastiche, sulla base dei criteri definiti dallart. 2 del decreto.
Le consistenze delle dotazioni organiche regionali, di cui alle tabelle allegate al testo del decreto succitato, sono state mediamente ridotte rispetto a quelle relative agli organici di diritto riferiti, per il corrente anno scolastico, alle corrispondenti realtà regionali: ciò, sia in dipendenza di un puntuale adeguamento delle previsioni alla effettiva situazione degli alunni frequentanti nellanno scolastico in corso, sia per effetto di modeste riduzioni legate ad esigenze di contenimento della spesa.
La distribuzione dei posti tra le Regioni e tra i diversi gradi di istruzione è stata effettuata in conformità alle prescrizioni di cui allarticolo 22, commi primo e secondo, della citata legge 448/2001.
Per lanno scolastico 2002/2003 rimane confermata la consistenza degli organici della scuola materna relativa allanno scolastico in corso, soprattutto nella considerazione della particolare natura di tale servizio, tra laltro impegnato a soddisfare richieste delle famiglie sempre molto consistenti.
Si ritiene opportuno richiamare lattenzione delle SS.LL. su alcuni profili e punti del testo del provvedimento da tenere in particolare evidenza.
· Larticolo 2, comma 4, prevede il rigoroso rispetto dei contingenti definiti per ciascun ambito regionale. A tal fine le SS.LL. avranno cura di verificare, con lausilio di tutte le risorse e le soluzioni organizzative e operative utili allo scopo, e anche attraverso confronti diretti con i dirigenti scolastici, che la richiesta delle classi e sezioni sia rispondente alle effettive esigenze e conforme ai criteri contemplati dalle disposizioni in vigore. I medesimi dirigenti scolastici debbono essere adeguatamente sensibilizzati e responsabilizzati affinché le proposte per la formazione delle classi, da effettuare sulla base dei parametri e dei criteri prescritti dal decreto ministeriale n. 331/98, siano supportate da un attento esame della serie storica dellandamento della popolazione scolastica, dei tassi di passaggio da un anno di corso allaltro, delle ripetenze, nonché da una approfondita valutazione della loro reale incidenza sulla costituzione delle classi stesse. Ciò al fine di evitare, come daltra parte frequentemente avvenuto e verificabile, che previsioni errate portino ad autorizzare classi con un numero di alunni inferiore ai minimi consentiti; circostanza questa difficilmente sanabile successivamente alla definizione degli organici, anche in considerazione del fatto che la legge 2 agosto 2001 n. 333 prevede variazioni solo in aumento del numero delle classi.
Si richiama, inoltre, lattenzione sulla possibilità, prevista dal citato comma 4 dellarticolo 2, di procedere allaccorpamento delle classi intermedie e finali salvaguardando, tuttavia, almeno per queste ultime, il gruppo classe. Ove necessario si potrà altresì procedere alla riduzione della dotazione organica provinciale (DOP), al contenimento dei posti destinati alla realizzazione di progetti, nonché delle classi a tempo pieno e a tempo prolungato, soprattutto nelle realtà locali in cui la percentuale di tali classi superi maggiormente la media nazionale.
Sempre nellottica di evitare il funzionamento di classi ingiustificate rispetto al numero degli alunni, la concessione di nulla osta, anche per gli alunni portatori di handicap, deve essere limitata ai casi supportati da gravi e comprovati motivi.
Per le ragioni sopra accennate, i dirigenti scolastici, inoltre, non procederanno alla formulazione di proposte per lattivazione di indirizzi di studio con un numero di iscrizioni inferiore al minimo consentito per la formazione di una classe e per il successivo sviluppo del corso. In tal caso i dirigenti stessi orienteranno le scelte degli alunni verso indirizzi di studio affini che diano fondate garanzie di tenuta e di stabilità.
· Linsegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, da garantire nelle classi del secondo ciclo, deve essere assicurato prioritariamente, secondo la prescrizione della legge 448/2001, allinterno del piano di studi obbligatorio e dellorganico di istituto. Ciò comporta che, sia pure con la cautela suggerita dalla necessità di assicurare la continuità dellinsegnamento nelle classi, gli insegnanti forniti dei titoli previsti vanno utilizzati in qualità di docenti specializzati e, solo in via subordinata e comunque entro il limite delle dotazioni assegnate, come docenti specialisti. Con riferimento alle classi del primo ciclo, prima di introdurre linsegnamento nelle classi iniziali, deve essere assicurata la prosecuzione delle esperienze già avviate. Per limpiego ottimale delle risorse è opportuno che sia programmata la piena utilizzazione anche degli insegnanti che completano la formazione nellambito linguistico nel corrente anno.
· Per listruzione secondaria si è inteso privilegiare, in funzione della preminente esigenza di tendere alla costituzione dellorganico distituto, la formazione di posti orario tra le diverse sedi della medesima scuola prima di passare alla fase associativa tra istituzioni scolastiche diverse. E, peraltro, rimessa al meditato e responsabile apprezzamento di codesti uffici lopportunità di evitare la costituzione di posti orario tra sedi della medesima scuola ritenute tra di loro troppo distanti o, comunque, difficilmente raggiungibili.
Sempre in relazione allesigenza di conciliare il pieno impiego delle risorse con la logica della definizione prioritaria degli organici a livello di istituto, dopo la costituzione di posti orario allinterno della medesima istituzione scolastica, va verificata la possibilità di utilizzare eventuali spezzoni residui per il completamento a diciotto ore di posti di insegnamento costituiti con orario inferiore a quello di obbligo. Ciò, anche attraverso la scissione degli insegnamenti appartenenti alla stessa classe di concorso, purché sia salvaguardata lunitarietà dellinsegnamento per ciascuna disciplina.
Ultimate le fasi di cui sopra, si procede alla fase associativa degli ulteriori spezzoni ancora disponibili per la costituzione di posti di insegnamento secondo le disposizioni in vigore.
Dallanno scolastico 2002/2003, cessa di trovare applicazione il decreto 3 aprile 2000, n.105, che ha introdotto lorganico funzionale in un limitato numero di istituzioni scolastiche dellistruzione secondaria. Pertanto, la dotazione organica delle scuole interessate va gradualmente ricondotta nell' ambito della dimensione ordinaria, in relazione alla disponibilità di posti non coperti da titolari. Per lo stesso motivo i posti eccedenti la dotazione ordinaria non vanno assegnati per trasferimento o passaggio, né possono essere utilizzati nella situazione di fatto, qualora si rendano disponibili nel corso dei movimenti.
· Con riferimento ai posti di sostegno da istituire ad integrazione di quelli previsti in organico di diritto, si sottolinea lesigenza che, entro la data del 31 luglio, siano opportunamente previste, esaminate e valutate tutte le esigenze delle istituzioni scolastiche nei vari contesti territoriali interessati, sulla cui base le SS.LL medesime possano adottare provvedimenti autorizzativi con piena attendibilità e nel numero più idoneo. In coerenza con tale logica, ulteriori interventi ad integrazione da parte dei dirigenti scolastici in base allart 9 comma 4 del decreto interministeriale dovranno costituire adempimento eventuale o residuale.
· Per quel che concerne il personale educativo, si precisa che larticolo 8 del decreto dà sostanzialmente applicazione allarticolo 4 ter della legge 333/2001 concernente lunificazione dei ruoli degli istitutori e delle istitutrici. Le modalità di determinazione dei relativi organici, peraltro strutturati nel rispetto delle disposizioni già emanate in prima applicazione per la definizione della situazione di fatto del corrente anno scolastico, prevedono che i dirigenti scolastici, sulla base del numero dei posti spettanti elaborati dal sistema informativo, definiscano e comunichino la ripartizione dei posti stessi tra il personale maschile e femminile, in relazione alle specifiche esigenze di funzionamento di ciascuna istituzione.
Le SS.LL. vorranno organizzare efficaci forme di monitoraggio che consentano di verificare lintero andamento delle operazioni di definizione delle dotazioni organiche e di apportare le variazioni eventualmente necessarie per assicurare il contenimento delle risorse nei limiti assegnati e il razionale utilizzo delle stesse.
Il monitoraggio delle operazioni dovrà proseguire nella fase di adeguamento dellorganico alla situazione di fatto, sia per assicurare la correttezza e puntualità delle operazioni stesse, coerentemente con le scansioni temporali previste dalla legge n.333/2001, sia affinché gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti di effettive e comprovate necessità.
Questo Ministero, dal canto suo, sta attivando unapposita struttura (di cui si fa riserva di comunicare la composizione e le modalità operative) con il compito di rendere coerenti le azioni a livello centrale e periferico, di svolgere funzioni di supporto agli Uffici nonché di verificare costantemente landamento delle operazioni e la rispondenza dei posti istituiti alle effettive necessità.
Il Direttore Generale- f.to Zucaro
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Schema di decreto interministeriale
Disposizioni
Sulla Determinazione Degli Organici Del Personale Docente
per lanno scolastico 2002/2003
Il
Ministro
di concerto con il
Ministro dellEconomia e delle Finanze
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTI larticolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché i decreti ministeriali 24 luglio 1998 n.331, e 6 agosto 1999, n. 200 riguardanti rispettivamente lorganico funzionale della scuola elementare e materna;
VISTO larticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 che ha previsto lattribuzione dellautonomia scolastica alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
VISTI larticolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449 e larticolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n.448 concernenti lassegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;
VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9 contenente disposizioni per lelevamento dellobbligo di istruzione;
VISTA la legge 2 agosto 2001, n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare lordinato avvio dellanno scolastico 2001/2002;
VISTA la legge 28/12/ 2001, n. 488;
VISTI i decreti ministeriali 15 marzo 1997, n. 176 e 6 agosto 1999, n. 200 nelle parti relative ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati di Stato, nonché alla definizione degli organici del personale educativo;
VISTI i titoli II e III del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, recanti disposizioni per la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n.141 recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;
VISTI il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dellorganizzazione del Governo e il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 contenente norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2000 n.105 concernente listituzione dellorganico funzionale in un campione limitato di scuole di istruzione secondaria di I e II grado;
VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che, ai sensi dellarticolo 22, comma 2, della citata legge n488/01 "il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per lattuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale";
INFORMATE le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;
PRESO ATTO dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente, nelle sedute del ____________ e del ____________;
DECRETA
articolo
1
(consistenza dotazioni)
1 La consistenza delle dotazioni organiche regionali per lanno scolastico 2002/2003 è quella riportata nelle tabelle "A", "B", "C", "D" e "E", costituenti parte integrante del presente provvedimento. Tale consistenza, definita in base alla previsione dellentità della popolazione scolastica, effettuata anche con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tiene conto del grado di densità demografica di ciascuna provincia, della distribuzione della popolazione stessa tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, nonché delle condizioni economiche e di disagio sociale delle province.
2 Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi nonché, per la scuola elementare e la scuola materna, dalla configurazione degli organici funzionali, così come previsto rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200.
3 Relativamente allistruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono anche determinate con riguardo alle entità orarie dei curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola, alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio.
articolo
2
(dotazioni provinciali)
1 I direttori generali degli uffici scolastici regionali, informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. Lassegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, in particolare con riguardo alle zone montane e alle piccole isole.
2 I direttori regionali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione. Per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale, i medesimi possono disporre laccantonamento di unaliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.
3 Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore generale dellufficio scolastico regionale su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dellorganico regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano al direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dellofferta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa..
4 I direttori regionali assicurano il rispetto dei contingenti definiti nelle tabelle allegate. Nel caso in cui le proposte dei dirigenti scolastici comportino un numero di posti eccedente rispetto a tali contingenti, i medesimi direttori regionali operano una approfondita ricognizione e verifica delle modalità di costituzione delle classi, con particolare riguardo a quelle intermedie e a quelle finali: le classi intermedie possono essere accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale n. 331/98; parimenti può procedersi allaccorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe. I direttori stessi, inoltre, possono adottare ulteriori soluzioni di carattere organizzativo che si rivelino compatibili con le specificità dei contesti interessati e siano coerenti con gli obiettivi formativi.
articolo
3
(insegnamento della lingua straniera nellistruzione primaria)
1 Linsegnamento della lingua straniera è assicurato, prioritariamente, nellambito delle dotazioni organiche, nelle classi del secondo ciclo della scuola elementare. I dirigenti scolastici in conformità delle disposizioni contenute nellart.22, comma 5, della legge n.448/2001, utilizzano i docenti specializzati in servizio nella scuola. In via subordinata possono essere attivati altri posti da finalizzare, ai sensi dellarticolo 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991, alla diffusione di tale insegnamento in ragione di sei o sette classi per ciascun insegnante elementare specialista.
Articolo
4
(istruzione secondaria)
1 Al fine della piena valorizzazione dellautonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali e di quelle connesse allintegrazione degli alunni portatori di handicap.
2 Per lottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre allinterno di ciascuna sede principale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola. In presenza di docente titolare su una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sulluna o sullaltra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità va attribuita sulla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, sulla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
3 Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
4 Gli spezzoni residui dopo la formazione dei posti di cui ai commi precedenti sono utilizzati prioritariamente, ove possibile, per ricondurre fino alla concorrenza delle diciotto ore i posti dinsegnamento costituiti con orario settimanale inferiore, anche individuando moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, purché sia salvaguardata lunitarietà dellinsegnamento di ciascuna disciplina.
5 Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.
6 Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nellistituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre lorario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
7 A decorrere dallanno scolastico 2002/2003, sono disapplicate le disposizioni di cui al decreto 3 aprile 2000, n. 105, concernente lattuazione dellorganico funzionale in un numero limitato di istituzioni scolastiche dellistruzione secondaria. La dotazione organica delle istituzioni scolastiche interessate viene gradualmente ricondotta nella configurazione originaria in relazione alle disponibilità di posti vacanti; tali posti vengono soppressi se non coperti da docenti titolari e sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità.
articolo
5
(sezioni ospedaliere)
1 Limitatamente alle sezioni ospedaliere dellistruzione secondaria superiore, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le ulteriori aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dellorganico alla situazione di fatto.
articolo
6
(dotazione organica di sostegno)
1 La dotazione organica dei posti di sostegno per lintegrazione degli alunni portatori di handicap è determinata secondo le entità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento.
2 I direttori generali
regionali determinano la dotazione per ciascun grado di istruzione, definendo
lorganico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna
A della tabella E.
Nellambito dei contingenti assegnati i direttori regionali assicurano
la distribuzione degli insegnanti di sostegno, correlata alla effettiva presenza
di alunni portatori di handicap.
3 Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dellarticolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dellarticolo 26 comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
articolo
7
(organizzazione didattica)
1 Nellambito delle risorse complessivamente assegnate i dirigenti scolastici, col responsabile coinvolgimento delle varie componenti scolastiche, adottano le soluzioni organizzative più idonee per limpiego ottimale delle risorse, avvalendosi degli strumenti offerti dallautonomia scolastica, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
articolo
8
(istituzioni educative)
1 Per effetto di quanto contemplato dallarticolo 4 ter della legge 20 agosto 2001, n. 333, concernente lunificazione dei ruoli provinciali del personale educativo maschile e femminile, la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata in base alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché con riguardo al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.
2 Entro il limite massimo di personale individuato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i competenti dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.
3 Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai sottoelencati parametri:
1) in presenza di convittori e/o convittrici
a) con almeno trenta
convittori : cinque posti
b) con almeno trenta convittrici : cinque posti;
c) per ogni ulteriore gruppo di otto convittori e/o convittrici : un posto;
d) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici :
un posto;
e) con almeno venti convittori o convittrici ed almeno trenta semiconvittori
e/o semiconvittrici : sei posti;
f) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici è aggiunto un
posto oltre quelli di cui alla lettera c).
2) in assenza di convittori e/o convittrici
a) con almeno cinquanta
semiconvittori e/o semiconvittrici : quattro posti;
b) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici :
un posto.
4 Qualora listituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito ai punti 1a, 1b e 2a. Per quel che concerne la fattispecie di cui al punto 2a, la dotazione organica è costituita esclusivamente da ununità di personale educativo per ogni gruppo di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici.
5 Per le istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti che non beneficiano della deroga prevista al comma precedente le dotazioni organiche sono raddoppiate.
articolo
9
(gestione della situazione di fatto)
1 Ai sensi del decreto legge n.255/2001, convertito nella legge n. 333/2001, solo in caso di inderogabili necessità legate allaumento effettivo del numero degli alunni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331,come modificato e integrato dal presente decreto, i dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dellistruzione primaria e dellistruzione secondaria, eventualmente indispensabili. I posti e gli spezzoni di orario derivanti da detti incrementi non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituite tra più scuole, così come determinati nellorganico.
2 Le variazioni di cui al comma 1 sono comunicate immediatamente e comunque non oltre il 10 luglio al competente direttore regionale per la copertura dei posti e degli spezzoni di orario che non sia possibile coprire con risorse interne alla stessa istituzione scolastica.
3 Nel limite della dotazione provinciale, o in presenza di personale in esubero, possono essere attivati ulteriori posti, al fine di consentire la realizzazione delle condizioni di funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti i corsi di istruzione per adulti previsti dallordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001.
4 Listituzione e la copertura dei posti di sostegno di cui alla colonna B della tabella "E" nonché di quelli di cui allarticolo 6 , comma 3 del presente decreto è effettuata a cura dei direttori regionali entro il 31 luglio. Decorso tale termine lassunzione del personale sui posti di cui al presente comma è disposta dal competente dirigente scolastico cui è attribuita, altresì, leventuale istituzione di ulteriori posti da attivare esclusivamente a seguito di inderogabili esigenze, determinatesi successivamente alla data del 31 luglio.
5 I posti attivati dai dirigenti scolastici, per effetto del comma 4, devono costituire oggetto di motivato provvedimento, da notificare al competente ufficio scolastico regionale.
articolo
10
(verifica e monitoraggio)
1 Gli uffici regionali effettuano il monitoraggio in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi nel rispetto dei contingenti di posti assegnati. I medesimi uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dellanno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessità.
2 Presso lamministrazione centrale è istituita unapposita struttura con il compito di assicurare la verifica costante dellandamento delle operazioni, anche sotto il profilo dellincidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia.
articolo
11
(scuole di lingua slovena)
1 Con proprio decreto il direttore generale dellufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali.
articolo
12
(oneri finanziari)
1 Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C" "D" e "E" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dellIstruzione, dellUniversità e della Ricerca.
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Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.
Il Ministro Il Ministro
dellistruzione, delluniversita e della ricerca delleconomia e delle finanze
F.TO MORATTI
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Tabelle A - B - C - D - E
Tabella
A
Scuola Materna
Previsione organico per l'a.s. 2002/2003
Regione |
Organico 2001/02 |
Organico 2002/2003 |
Variazione organico |
% Variazione organico |
(A) |
(B) |
(C=B-A) |
(D=C/A*100) |
|
Abruzzo |
2.466 |
2.466 |
0 |
0,00% |
Basilicata |
1.366 |
1.366 |
0 |
0,00% |
Calabria |
4.634 |
4.634 |
0 |
0,00% |
Campania |
12.204 |
12.204 |
0 |
0,00% |
Emilia Romagna |
3.400 |
3.400 |
0 |
0,00% |
Friuli Venezia Giulia |
1.406 |
1.406 |
0 |
0,00% |
Lazio |
6.356 |
6.356 |
0 |
0,00% |
Liguria |
1.627 |
1.627 |
0 |
0,00% |
Lombardia |
8.410 |
8.410 |
0 |
0,00% |
Marche |
2.672 |
2.672 |
0 |
0,00% |
Molise |
605 |
605 |
0 |
0,00% |
Piemonte |
5.256 |
5.256 |
0 |
0,00% |
Puglia |
7.634 |
7.634 |
0 |
0,00% |
Sardegna |
2.883 |
2.883 |
0 |
0,00% |
Sicilia |
8.759 |
8.759 |
0 |
0,00% |
Toscana |
4.760 |
4.760 |
0 |
0,00% |
Umbria |
1.406 |
1.406 |
0 |
0,00% |
Veneto |
3.386 |
3.386 |
0 |
0,00% |
Totale |
79.230 |
79.230 |
0 |
0,00% |
|
||||
(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno) |
||||
(C): variazione dell'organico |
||||
(D): percentuale di variazione dell'organico |
Tabella
B
Scuola elementare
Previsione organico per l'a.s. 2002/2003
Regione |
Organico 2001/02 |
Organico 2002/2003 |
Variazione organico |
% Variazione organico |
(A) |
(B) |
(C=B-A) |
(D=C/A*100) |
|
Abruzzo |
5.418 |
5.358 |
-60 |
-1,11% |
Basilicata |
3.137 |
3.101 |
-36 |
-1,15% |
Calabria |
10.925 |
10.814 |
-111 |
-1,02% |
Campania |
28.280 |
28.005 |
-275 |
-0,97% |
Emilia Romagna |
14.049 |
13.912 |
-137 |
-0,98% |
Friuli Venezia Giulia |
4.535 |
4.483 |
-52 |
-1,15% |
Lazio |
21.106 |
20.865 |
-241 |
-1,14% |
Liguria |
5.356 |
5.295 |
-61 |
-1,14% |
Lombardia |
34.984 |
34.609 |
-375 |
-1,07% |
Marche |
5.779 |
5.713 |
-66 |
-1,14% |
Molise |
1.442 |
1.427 |
-15 |
-1,04% |
Piemonte |
16.790 |
16.612 |
-178 |
-1,06% |
Puglia |
17.803 |
17.600 |
-203 |
-1,14% |
Sardegna |
7.192 |
7.110 |
-82 |
-1,14% |
Sicilia |
23.785 |
23.553 |
-232 |
-0,98% |
Toscana |
12.630 |
12.487 |
-143 |
-1,13% |
Umbria |
3.309 |
3.271 |
-38 |
-1,15% |
Veneto |
18.118 |
17.923 |
-195 |
-1,08% |
Totale |
234.638 |
232.138 |
-2.500 |
-1,07% |
|
||||
(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno) |
||||
(C): variazione dell'organico |
||||
(D): percentuale di variazione dell'organico |
Tabella
C
Scuola Secondaria di I° grado
Previsione organico per l'a.s. 2002/2003
Regione |
Organico 2001/02 |
Organico 2002/2003 |
Variazione organico |
% Variazione organico |
(A) |
(B) |
(C=B-A) |
(D=C/A*100) |
|
Abruzzo |
3.669 |
3.622 |
-47 |
-1,28% |
Basilicata |
2.408 |
2.376 |
-32 |
-1,33% |
Calabria |
8.240 |
8.140 |
-100 |
-1,21% |
Campania |
22.002 |
21.746 |
-256 |
-1,16% |
Emilia Romagna |
8.323 |
8.242 |
-81 |
-0,97% |
Friuli Venezia Giulia |
2.672 |
2.636 |
-36 |
-1,35% |
Lazio |
13.953 |
13.768 |
-185 |
-1,33% |
Liguria |
3.283 |
3.239 |
-44 |
-1,34% |
Lombardia |
21.844 |
21.570 |
-274 |
-1,25% |
Marche |
3.717 |
3.667 |
-50 |
-1,35% |
Molise |
1.051 |
1.038 |
-13 |
-1,24% |
Piemonte |
10.120 |
9.995 |
-125 |
-1,24% |
Puglia |
13.365 |
13.187 |
-178 |
-1,33% |
Sardegna |
5.937 |
5.858 |
-79 |
-1,33% |
Sicilia |
19.229 |
19.007 |
-222 |
-1,15% |
Toscana |
7.870 |
7.765 |
-105 |
-1,33% |
Umbria |
2.077 |
2.049 |
-28 |
-1,35% |
Veneto |
11.513 |
11.368 |
-145 |
-1,26% |
Totale |
161.273 |
159.273 |
-2.000 |
-1,24% |
(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2001/02 (ad esclusione del sostegno) |
||||
(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno) |
||||
(C): variazione dell'organico |
||||
(D): percentuale di variazione dell'organico |
Tabella
D
Scuola Secondaria di II° grado
Previsione organico per l'a.s. 2002/2003
Regione |
Organico 2001/02 |
Organico 2002/2003 |
Variazione organico |
% Variazione organico |
(A) |
(B) |
(C=B-A) |
(D=C/A*100) |
|
Abruzzo |
5.855 |
5.753 |
-102 |
-1,74% |
Basilicata |
3.202 |
3.143 |
-59 |
-1,84% |
Calabria |
11.408 |
11.228 |
-180 |
-1,58% |
Campania |
28.185 |
27.752 |
-433 |
-1,54% |
Emilia Romagna |
13.331 |
13.084 |
-247 |
-1,85% |
Friuli Venezia Giulia |
4.428 |
4.347 |
-81 |
-1,83% |
Lazio |
22.647 |
22.236 |
-411 |
-1,81% |
Liguria |
4.943 |
4.851 |
-92 |
-1,86% |
Lombardia |
29.748 |
29.212 |
-536 |
-1,80% |
Marche |
6.374 |
6.260 |
-114 |
-1,79% |
Molise |
1.617 |
1.592 |
-25 |
-1,55% |
Piemonte |
14.494 |
14.237 |
-257 |
-1,77% |
Puglia |
19.973 |
19.610 |
-363 |
-1,82% |
Sardegna |
8.695 |
8.540 |
-155 |
-1,78% |
Sicilia |
23.814 |
23.452 |
-362 |
-1,52% |
Toscana |
12.534 |
12.303 |
-231 |
-1,84% |
Umbria |
3.477 |
3.415 |
-62 |
-1,78% |
Veneto |
16.354 |
16.064 |
-290 |
-1,77% |
Totale |
231.079 |
227.079 |
-4.000 |
-1,73% |
(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2001/02 (ad esclusione del sostegno) |
||||
(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno) |
||||
(C): variazione dell'organico |
||||
(D): percentuale di variazione dell'organico |
Tabella
E
Sostegno
Previsione organico per l'a.s. 2002/2003
Regione |
Organico di diritto |
Posti aggiuntivi a.s. 2002/03 |
Totale posti a.s. 2002/03 |
A |
B |
C=A+B |
|
Abruzzo |
1.266 |
207 |
1.473 |
Basilicata |
668 |
83 |
751 |
Calabria |
2.248 |
369 |
2.617 |
Campania |
8.289 |
0 |
8.289 |
Emilia Romagna |
2.478 |
518 |
2.996 |
Friuli Venezia Giulia |
812 |
93 |
905 |
Lazio |
4.785 |
432 |
5.217 |
Liguria |
1.137 |
72 |
1.209 |
Lombardia |
5.528 |
1.440 |
6.968 |
Marche |
983 |
412 |
1.395 |
Molise |
275 |
87 |
362 |
Piemonte |
2.987 |
563 |
3.550 |
Puglia |
4.665 |
568 |
5.233 |
Sardegna |
1.662 |
201 |
1.863 |
Sicilia |
6.538 |
356 |
6.894 |
Toscana |
2.220 |
630 |
2.850 |
Umbria |
551 |
214 |
765 |
Veneto |
2.646 |
971 |
3.617 |
Totale |
49.738 |
7.216 |
56.954 |
(A): totale regionale dei posti di sostegno dell'organico di diritto a.s. 2001/02 |