Decreto
direttoriale 12 febbraio 2002
Il Direttore Generale del
personale della scuola e dell'amministrazione
VISTO il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia
di personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma
9;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale 123 del
27 marzo 2000, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000;
VISTO in particolare l'art.14, comma 1 del predetto Regolamento che affida ad
un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità
per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti,
di aggiornamento del punteggio per nuovi titoli acquisiti e di trasferimento
in altra provincia;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000,
n. 201, registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio 2000;
VISTO il D.M. n. 146 del 18 maggio 2000, con il quale sono stati dettati termini
e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione
delle graduatorie permanenti, ai sensi del regolamento adottato con decreto
ministeriale del 27 marzo 2000;
RITENUTO che alle istituzioni scolastiche aventi particolari finalità
di cui all'art. 67 del T.U. delle leggi in materia di istruzione, di cui al
D.lg.vo n. 297 del 16 aprile 1994, possono essere applicate le disposizioni
a contenuto generale vigenti in materia di reclutamento, mediante costituzione
di specifiche graduatorie permanenti;
CONSIDERATO che la normativa comunitaria, di cui alla direttiva 89/1948 C.E.E.
e 92/1951 C.E.E., prevede il reciproco riconoscimento delle abilitazioni all'esercizio
della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri dell'Unione
europea;
RITENUTO che la
procedura seguita negli Stati europei per conseguire l'abilitazione o l'idoneità
all'insegnamento sia equiparabile a quella indetta ai sensi della citata legge
n. 124/1999;
VISTO il decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ottobre
2000; n. 306, in particolare l'art. 1, commi 6 bis e 6 ter;
VISTO il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto
2001, n. 333;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. n.11 del 12 febbraio
2002, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto legge 3 luglio 2001,
n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
D E C
R E T A
ART. 1
Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente
ed educativo.
- L'integrazione e l'aggiornamento
delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, costituite
in ciascuna provincia ai sensi del D.M 146 del 18 maggio 2000, sono disposte
secondo le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento adottato con
Decreto Ministeriale 123 del 27/3/2000, di seguito denominato Regolamento
delle graduatorie permanenti, dal decreto legge 2 luglio, n. 255, convertito
dalla legge n.333 del 20 agosto 2001 e dal DM 146 del 18 maggio 2000. Per
il personale docente di strumento musicale nella scuola media, le disposizioni
del presente articolo e del successivo art. 2 sono integrate da quelle specifiche
previste dall'art. 4.
- Il personale docente
ed educativo, già inserito nella I, II e III fascia delle graduatorie
permanenti costituite in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento
del punteggio, con cui è inserito in graduatoria o presentare domanda
di trasferimento nella corrispondente fascia delle graduatorie permanenti
di altra provincia, nonché chiedere, contestualmente, l'aggiornamento
del punteggio.
- Il personale docente
ed educativo già inserito nelle graduatorie permanenti di due province
a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene
il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle graduatorie
permanenti di due province. Qualora lo stesso personale abbia titolo all'iscrizione
in altra graduatoria, deve iscriversi, necessariamente, in una delle due province
in cui è già inserito, fatta salva la possibilità, in
caso di eventuale trasferimento di provincia richiesto ai sensi del presente
decreto, di iscriversi nella provincia in cui avviene il trasferimento. Il
personale già inserito in una sola provincia può essere inserito,
complessivamente, per tutti i settori scolastici in cui ha titolo, nelle graduatorie
permanenti di un'unica provincia.
- Il personale non inserito
nelle graduatorie permanenti, in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 3, può presentare domanda di inserimento nella III fascia delle
graduatorie permanenti di una sola provincia.
ART. 2
Aggiornamento del punteggio per coloro che sono già inseriti nella graduatoria
permanente; eventuale trasferimento nella graduatoria di altra provincia.
- I docenti ed il personale
educativo, già inseriti nella I, II e III fascia delle graduatorie
permanenti costituite in ogni provincia, possono:
a) chiedere l'aggiornamento
del punteggio, con cui sono inseriti in graduatoria;
b) presentare domanda di trasferimento da una o da entrambe le province di
precedente inserimento e conseguente istanza di iscrizione nella corrispondente
fascia di graduatoria permanente di altra provincia, entro il termine e con
le modalità indicati dal successivo art.10, nonché chiedere,
contestualmente, l'aggiornamento del punteggio. La richiesta di trasferimento
da una provincia comporta automaticamente il trasferimento per tutte le graduatorie
in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione
da tutte le graduatorie della provincia da cui chiede di essere trasferito.
Nella provincia di nuova iscrizione, il candidato è incluso, nella
fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui
si trasferisce, eventualmente aggiornato secondo le indicazioni di cui al
successivo comma 2.
c) non produrre alcuna domanda, sia d'aggiornamento che di trasferimento.
In tal caso mantengono, con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria
permanente. Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve essere, comunque,
confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente,
deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio,
derivante da situazione soggetta a modifica (lettere M, N O, R e S dei titoli
di preferenza).
- Per il personale
di cui al precedente comma 1), lett. a) e b), al punteggio già posseduto
si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli, conseguiti successivamente al
22 giugno 2000 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla procedura di prima integrazione delle graduatorie permanenti indetta
ai sensi del D.M. 146/2000 - e, comunque entro la data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di aggiornamento, ovvero già posseduti,
ma non presentati in precedenza, punteggio da attribuire sulla base della
tabella allegata (all.
A). A parità di punteggio, precede il candidato già iscritto
nella medesima graduatoria provinciale in occasione della prima integrazione
delle graduatorie permanenti, mentre, qualora la parità di punteggio
riguardi candidato trasferito da altra provincia e chi si iscrive per la prima
volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito
(art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001).
ART. 3
Nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie permanenti
- Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie
permanenti di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicate
all'art.10, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima
classe di concorso o il medesimo posto:
a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del
superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;
b) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole
di specializzazione all'insegnamento secondario (S. S. I. S.);
c) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito della
partecipazione alle sessioni riservate indette ai sensi della legge 124/1999
e della legge 306/2000.
d) idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento
ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti
una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea,
ai sensi delle direttive comunitarie 89/1948 C.E.E. e 92/1951 C.E.E., recepite
nei decreti legislativi 115 del 27/1/1992 e 319 del 2/5/1994.
- Possono presentare
domanda di inserimento anche coloro che alla data di scadenza dei termini
previsti dall'art.10 del presente decreto, stiano ancora frequentando i corsi
per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento o presso le S.S.I.S.,
o le sessioni riservate di abilitazione di cui all'O.M.1/2001, purché
i corsi si concludano con lo svolgimento degli esami finali entro il 31 maggio
2002. In tal caso gli aspiranti dovranno indicare tale circostanza nel modulo
di domanda, ivi compreso l'eventuale conseguimento dell'idoneità all'insegnamento
della lingua straniera nella scuola elementare, dichiarando altresì
i titoli valutabili. Resta fermo l'ulteriore obbligo di inviare, entro 5 giorni
dalla data di espletamento degli esami finali e comunque, tassativamente,
entro la data del 31 maggio 2002, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento
del titolo con il relativo punteggio. Il personale in questione viene inserito,
con riserva, nella graduatoria provvisoria, con l'attribuzione, relativamente
al titolo di idoneità o di abilitazione, del punteggio minimo previsto
dalla tabella allegata (all.
A) mentre, nella graduatoria definitiva, consegue
il punteggio spettante sulla base della medesima tabella, in relazione alla
votazione con la quale ha conseguito l'idoneità o l'abilitazione.
- Non è consentita
l'iscrizione nelle graduatorie del personale educativo ai candidati che hanno
superato le prove del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale
del 28 luglio 2000, considerato che l'approvazione delle relative graduatorie
non potrà avvenire, su tutto il territorio nazionale, entro i termini
previsti dall'art. 4, comma 1 del Regolamento, né entro il successivo
termine del 31 maggio 2002, previsto dal precedente comma 2.
- Dovrà essere disposta
iscrizione con riserva nei confronti di coloro che abbiano pendente ricorso
gerarchico o giurisdizionale avverso l'esclusione da procedura concorsuale
per esami e titoli ovvero ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione
o dell'idoneità.
- Gli aspiranti
di cui ai precedenti commi 1) e 2) vengono iscritti nella III fascia delle
graduatorie permanenti con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti,
da valutare secondo la tabella di cui all'allegato
A. A parità di punteggio, precede il candidato
già iscritto nella medesima graduatoria provinciale in occasione della
prima integrazione delle graduatorie permanenti, mentre, qualora la parità
di punteggio riguardi candidato trasferito da altra provincia e chi si iscrive
per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato
trasferito (art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge
333/2001).
- Per la scuola secondaria
ed artistica le distinte graduatorie riguarderanno le classi di concorso indicate
nelle tabelle A, C e D annesse al Decreto n. 39 del 30 gennaio 1998.
- L'inserimento può
essere chiesto, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle
supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività
didattiche per tutte le graduatorie permanenti per le quali il candidato sia
in possesso dei requisiti di ammissione, scegliendo, comunque, una sola provincia.
ART. 4
Docenti di strumento musicale nella scuola media
- L'aggiornamento
delle graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale nella scuola
media, già costituite ai sensi dell'art.6 del D.M. 146 del 18 maggio
2000, è disposto secondo le modalità e i limiti stabiliti dai
precedenti articoli 1 e 2. Il trasferimento nella graduatoria di altra provincia
avviene in coda a coloro che vi sono già inclusi. Al punteggio già
posseduto dal personale interessato, si aggiunge quello relativo ai titoli
conseguiti successivamente al 22 giugno 2000 - termine per la presentazione
delle domande di partecipazione alla procedura di prima integrazione delle
graduatorie permanenti indetta ai sensi del D.M. 146/2000 - e, comunque entro
la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di aggiornamento,
ovvero già posseduti, ma non presentati in precedenza, punteggio da
attribuire sulla base della tabella allegata (all.
B).
- Hanno titolo a presentare
domanda di inserimento nella graduatoria permanente di strumento musicale
nella scuola media di una sola provincia, in una fascia successiva a quella
già costituita ai sensi dell'art.6 del D.M. 146/2000, che comprende
anche l'eventuale coda di cui al comma 1, secondo le modalità e i termini
indicati all'art.10, gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abilitazione all'insegnamento
in educazione musicale nella scuola media, conseguita entro il 25 maggio 1999,
data di entrata in vigore della legge 124/1999, congiunta all'inserimento
negli elenchi prioritari o aggiuntivi compilati ai sensi del D.M. 13 febbraio
1996, pubblicato nella gazzetta ufficiale 102 del 3 maggio 1996 (art. 2 bis
, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001).
b) abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media
conseguita a seguito della partecipazione alla sessione riservata indetta
ai sensi dell'O.M. 1/2001 (art.1, comma 6 bis, decreto legge 240/2000, convertito
dalla legge 306/2000).
c) abilitazione all'insegnamento in educazione musicale nella scuola media,
nonché servizio di insegnamento di strumento nei corsi ad indirizzo
musicale nella scuola media, con il possesso del prescritto titolo di studio,
per almeno trecentosessanta giorni maturati nel periodo compreso tra l'anno
scolastico 1989/1990 ed il 27 aprile 2000, di cui almeno centottanta dall'anno
scolastico 1994/1995. (art. 6, comma 6, O.M.1/2001).
- Gli aspiranti
che si iscrivono per la prima volta saranno graduati secondo il punteggio
spettante sulla base della citata tabella allegata (all.
B). Qualora siano inclusi negli elenchi compilati
ai sensi del citato Decreto Ministeriale 13 febbraio 1996, vengono collocati
nelle graduatorie permanenti con il punteggio loro già attribuito,
eventualmente aggiornato con la valutazione dei titoli maturati in data successiva
alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle
domande di inclusione negli elenchi stessi, sulla base della medesima tabella
di valutazione dei titoli (all.
B).
- I titoli artistico-professionali
dovranno essere opportunamente documentati con la relativa certificazione
o attestazione.
- La valutazione dei titoli
e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento
di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7
del Regolamento delle graduatorie permanenti.
- Le graduatorie provinciali
permanenti di strumento musicale nella scuola media sono utilizzabili per
le assunzioni in ruolo su tutti i posti disponibili per l'anno scolastico
2002/2003. Le predette graduatorie sono utilizzabili altresì per il
conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività
didattiche.
ART. 5
Insegnamento di sostegno
- Gli aspiranti forniti
dello specifico titolo di specializzazione, di cui all'articolo 325 del D.L.vo
16 aprile 1994, n. 297, ovvero previsto dal decreto del Ministro dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione, possono chiedere i correlati insegnamenti
di sostegno ad alunni portatori di handicaps psico-fisici, della vista, dell'udito,
per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di titolo
valido per l'insegnamento di materie comuni.
- Il titolo di specializzazione
all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap può essere
utilmente conseguito anche successivamente alla scadenza del termine di cui
al successivo art.10, comma 1, purché il conseguimento avvenga entro
il 31 maggio 2002. In tal caso i candidati sono tenuti, entro 5 giorni dal
conseguimento del titolo citato e comunque, tassativamente, entro la data
del 31 maggio 2002 ad inviare la dichiarazione del conseguimento del titolo.
- Per gli insegnamenti
di scuola materna e di scuola elementare sono predisposti i rispettivi elenchi
di sostegno, articolati in fasce.
- Per tutti gli
insegnamenti della scuola media, è predisposto un unico elenco di sostegno,
articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in
base alla migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria
permanente di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria.
In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria
permanente di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità
dei punteggi conseguiti in detta graduatoria rispetto a quelli degli aspiranti
inseriti nelle altre graduatorie, il personale interessato viene incluso negli
elenchi del sostegno, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati, previa
apposita valutazione dei titoli posseduti, in base a quanto previsto dalla
tabella annessa, come allegato
A, al presente decreto.
- Per gli insegnamenti
di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno,
articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la
suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono
inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia in
cui figurano in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola secondaria
di secondo grado riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale
graduatoria.
- Gli aspiranti forniti
di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi di sostegno
con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti
di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
- Per coloro che conseguano
il titolo successivamente al 31 maggio 2002 e, comunque, entro il 20 luglio
2002, sarà consentita, entro quest'ultima data, l'iscrizione in coda
agli elenchi di sostegno tratti dalle rispettive graduatorie, limitatamente
all'anno scolastico 2002/2003, in posizione subordinata a tutti coloro che
già vi figurano avendo conseguito il predetto diploma entro la data
citata del 31 maggio 2002; nell'ambito di tale coda gli aspiranti sono graduati
in base ai medesimi criteri indicati ai precedenti commi 3, 4 e 5, tenendo
conto della posizione di fascia occupata in graduatoria dagli aspiranti stessi.
Art. 6
Graduatorie permanenti per scuole e istituti per non vedenti e per sordomuti.
- Sono istituite, nelle
province ove sono presenti istituzioni scolastiche aventi particolari finalità,
distinte graduatorie permanenti per le classi di concorso previste nelle scuole
ed istituti statali per non vedenti e per sordomuti.
- Hanno titolo a chiedere
l'inserimento nelle suddette graduatorie i docenti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) abilitazione o idoneità
all'insegnamento comune, corrispondente alle discipline impartite negli istituti
con particolari finalità;
b) titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente per l'insegnamento
ad alunni portatori di handicaps, non vedenti e sordomuti, previsto dall'art.
325 del decreto legislativo 297/1994 citato in premessa ovvero previsto dal
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione.
- Ai fini dell'attribuzione
del punteggio di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli
(all.
A), sono valutati solo i servizi d'insegnamento
prestati, rispettivamente, nelle scuole per non vedenti e per sordomuti, corrispondenti
al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
- L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga
il docente a permanere nell'istituto per almeno 5 anni.
ART. 7
Utilizzazione delle graduatorie permanenti
- Le graduatorie permanenti
sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente
assegnabili dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al
comma 11 dell'art. 401 del D.L.vo 297/94, sostituito dall'art.1, comma 5 della
legge 124/99. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il
conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al
termine delle attività didattiche.
- Con successivo decreto,
da emanare a seguito del D.P.R. autorizzativo del contingente di assunzioni
di personale scolastico, saranno dettate ulteriori disposizioni sulle procedure
di assunzione a tempo indeterminato e determinato.
ART. 8
Aspiranti inclusi in graduatoria permanente: Scelta della provincia ai fini
del conseguimento di rapporti a tempo determinato. Graduatorie di circolo e
di istituto
- Il personale incluso
in graduatorie permanenti di due province ha titolo a conseguire soltanto
in una delle due province rapporti di impiego a tempo determinato, sia sulla
base delle graduatorie permanenti, sia sulla base delle graduatorie di circolo
e di istituto.
- Il personale incluso
in graduatorie permanenti di una sola provincia ha titolo a conseguire nella
medesima provincia rapporti di impiego a tempo determinato sulla base delle
graduatorie permanenti, mentre per le supplenze temporanee, da attribuirsi
sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, può scegliere
o la stessa provincia oppure una provincia diversa.
- Ai fini del conseguimento
delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto
gli aspiranti possono indicare, secondo le specifiche disposizioni contenute
nel Regolamento emanato con D.M. 20 maggio 2000 n. 201 e del D.M. 4 giugno
2001, n. 103, fino ad un massimo di 30 istituzioni scolastiche della provincia
a tale scopo prescelta. L'aspirante a posti di insegnamento di scuola materna
e/o di scuola elementare può indicare fino ad un massimo di dieci circoli
didattici e fino ad un massimo di venti istituti, anche se comprensivi. Il
limite di trenta istituzioni scolastiche riguarda, complessivamente, tutte
le graduatorie di circolo e di istituto, sia di prima che di seconda e terza
fascia, in cui l'aspirante ha titolo ad essere incluso per i diversi insegnamenti.
- Il personale che figuri
già incluso nelle graduatorie permanenti per l'a.s. 2001/2002 - sia
che abbia o meno richiesto, ai fini dell'inclusione in graduatorie permanenti
per l'a.s. 2002/2003, trasferimento di provincia e/o aggiornamento del punteggio
- può nuovamente esercitare in tutto o in parte le opzioni previste
dai precedenti commi 1, 2 e 3, coerentemente alle scelte operate con riguardo
all'inclusione nelle graduatorie permanenti.
- Ai sensi delle disposizioni
di cui all'art. 5, comma 5, del D.M. n. 201/2000, per l'a.s. 2002/2003, le
graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia sono integralmente riformulate,
mentre permane la validità delle graduatorie di circolo e di istituto
di seconda e terza fascia. Conseguentemente, l'aspirante già presente
nell'a.s. 2001/2002 in graduatorie permanenti e in graduatorie di circolo
e di istituto, ove indichi per l'a.s. 2002/2003 nuove istituzioni scolastiche
rispetto a quelle di precedente inclusione, per tali scuole figurerà
a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia,
mentre sarà incluso in coda alla rispettiva fascia di pertinenza delle
graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia in cui ha
eventuale titolo a figurare per altri insegnamenti, secondo le disposizioni
di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 5 del D.M. n. 201/2000.
- Per il personale già
incluso in graduatoria permanente che non produca alcuna domanda per la variazione
della provincia e/o delle istituzioni scolastiche in cui intende conseguire
rapporti di lavoro a tempo determinato, permangono, al riguardo, le medesime
opzioni già precedentemente espresse.
Norme
Comuni
Art. 9
Requisiti generali di ammissione
- Gli aspiranti, oltre
ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 3, 5 e 6, debbono possedere
alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana
(sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica)ovvero
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea..
2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età
prevista per il collocamento a riposo d'ufficio).
3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla
legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso
le regioni e gli enti locali;
4) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela
contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà
di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro
che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
5) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare
nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.693/1996);
- Ai sensi dell'articolo
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174,
i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti
civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- Non possono partecipare
alla procedura:
a) coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.
10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi
nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale
del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso)
o nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge
18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo
di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli
insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione
di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare
dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata
di quest'ultima sanzione.
- Tutti i candidati sono
ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato,
l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione
in qualsiasi momento della procedura.
ART. 10
Domande, regolarizzazioni, esclusioni
- Le domande
per il trasferimento di graduatoria, per l'aggiornamento del punteggio e per
l'inclusione nelle graduatorie dovranno essere presentate al Centro per i
servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia (1), utilizzando
gli appositi modelli allegati al presente decreto (mod. 1 e 2), entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale
del presente decreto. Entro il medesimo termine deve essere presentato il
modello per l'eventuale scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie
di circolo e d'istituto si chiede l'inclusione (mod. 3).
- Nel modello
di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche
i titoli valutabili, fatta eccezione per la documentazione dei titoli artistici
che devono essere prodotti dai candidati di strumento musicale nella scuola
media, come indicato al precedente art.4. Dovranno essere dichiarati, altresì,
gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua
straniera e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori
di handicap, il diritto alla riserva dei posti (allegato
C) o alla preferenza (allegato
D) nella graduatoria nel caso di parità
di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.
- La domanda dovrà
essere spedita con R/R ovvero presentata a mano. Per i candidati che prestano
servizio o sono residenti all'estero le domande dovranno essere presentate
tramite la competente autorità consolare.
- E' ammessa la regolarizzazione
delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente
autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
- Non è ammessa:
a) la domanda che sia
stata presentata oltre il termine stabilito dal precedente comma 1. b) la
domanda priva della firma del candidato.
- Sono esclusi dal concorso,
pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti coloro che non risultino
in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di
cui agli articoli 1, 2 e 3, concernenti l'obbligo di chiedere il trasferimento
o l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di una sola provincia, ivi incluse
le province di Bolzano e Trento e quella della Valle d'Aosta.
- L'esclusione è
disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda
ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di
accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
(1) La domanda non può
essere presentata agli uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e
della regione Valle d'Aosta, in quanto detti uffici adottano specifici ed autonomi
provvedimenti.
ART. 11
Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi
- I Dirigenti preposti
al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia
pubblicheranno all'albo dell'ufficio le graduatorie permanenti provvisorie
integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.
Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con accanto
le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle
preferenze a parità di punteggio. A parità di punteggio, sarà,
comunque, attribuita una precedenza assoluta al candidato già iscritto
nella medesima graduatoria provinciale in occasione della prima integrazione
delle graduatorie permanenti, mentre, qualora la parità di punteggio
riguardi candidato trasferito da altra provincia e chi si iscrive per la prima
volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito
(art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001).
Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento
della lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di specializzazione
all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi
didattici differenziati.
Ai fini dell'insegnamento su posto di sostegno agli alunni portatori di handicap,
sono predisposti appositi elenchi secondo i criteri indicati al precedente
art. 5.
Per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare sono predisposti
distinti elenchi, articolati in fasce, uno per ciascuna lingua straniera (francese
inglese, spagnolo e tedesco), in cui vengono inseriti, sulla base del punteggio
conseguito in graduatoria permanente, i candidati in possesso della specifica
idoneità all'insegnamento della lingua straniera.
- Entro 5 giorni dalla
pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato
reclamo da parte dei candidati e l'Amministrazione può procedere, anche
in autotutela, alle correzioni necessarie.
- Entro la data del 31
maggio 2002 i Dirigenti preposti al Centro per i servizi amministrativi del
capoluogo di ciascuna provincia pubblicheranno le graduatorie definitive.
- Avverso i provvedimenti
che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione
dalle procedure è ammesso ricorso gerarchico all'Ufficio scolastico
regionale, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 oppure
ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n.
1034.
Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al competente
all'Ufficio scolastico regionale con la formulazione delle proprie deduzioni
e corredato da tutti gli elementi utili per la decisione, nonché con
la prova dell'avvenuta comunicazione ai controinteressati. Qualora il ricorrente
non vi abbia provveduto, la competente Autorità scolastica, ai sensi
dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, cura la
comunicazione del ricorso, nelle forme di rito e per conto dell'Ufficio scolastico
regionale, agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla
base dell'atto impugnato.
Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico
senza che l'Amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato,
ovvero dalla data di ricezione della comunicazione concernente l'esito sfavorevole
del ricorso gerarchico, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 1199/71, decorrono i termini di 60 giorni o 120 giorni per la
presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente, al T.A.R. oppure al Presidente
della Repubblica.
Avverso la graduatoria, approvata con decreto della competente autorità
scolastica, trattandosi di atto definitivo, è ammesso per i soli vizi
di legittimità ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione all'albo.
- I concorrenti che abbiano
presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità
della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dalla procedura e i candidati
di cui all'art. 3, comma 4, nelle more della definizione del ricorso stesso,
sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva
nella graduatoria.
- L'iscrizione con riserva
nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta
di contratto a tempo indeterminato o determinato.
ART. 12
Trattamento dei dati personali
L'amministrazione scolastica,
con riferimento alla legge 31/12/1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni
recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti si impegna
ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali
e per l'espletamento delle procedure previste dal presente Decreto.
ART. 13
Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena
di Trieste e Gorizia.
- Ai sensi dell'art. 425
e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico
regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente
apposito decreto per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione
delle domande per il personale interessato delle scuole e istituti statali
con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.
- Il provvedimento di cui
al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali
dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari
previste dagli artt.425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.
ART. 14
Disposizioni finali
Per quanto non
previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge
3 maggio 1999 n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato
con decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000, nel Regolamento recante norme
sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed
educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201 e nel decreto legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
Roma, 12 febbraio 2002
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO
Allegati
Allegato
A
Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo
Allegato
B
Tabella di valutazione dei titoli per i docenti di strumento musicale nella
scuola media
Allegato
C
Riserve
Allegato
D